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Document 32014R1111
Commission Implementing Regulation (EU) No 1111/2014 of 20 October 2014 fixing the allocation coefficient to be applied to the quantities on which applications for import licences and applications for import rights lodged from 1 to 7 October 2014 are based and establishing the quantities to be added to the quantity fixed for the sub-period from 1 April to 30 June 2015 under the tariff quotas opened by Regulation (EC) No 616/2007 for poultrymeat
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1111/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014 , che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1 °al 7 ottobre 2014 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1 °aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1111/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014 , che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1 °al 7 ottobre 2014 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1 °aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame
GU L 301 del 21.10.2014, p. 24–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1111/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2014
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2014 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). |
(3) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006. |
(4) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. |
(5) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015, figurano nella parte B dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
PARTE A
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo 1o gennaio — 31 marzo 2015 |
Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1o aprile — 30 giugno 2015 |
|
|
(%) |
(in kg) |
1 |
09.4211 |
0,401123 |
— |
2 |
09.4212 |
1,311645 |
— |
4A |
09.4214 09.4251 09.4252 |
11,793242 0,716093 — |
— — 7 247 253 |
6A |
09.4216 09.4260 |
0,452286 1,059327 |
— — |
7 |
09.4217 |
— |
37 034 400 |
8 |
09.4218 |
— |
9 276 800 |
PARTE B
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo 1o gennaio — 31 marzo 2015 |
Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1o aprile — 30 giugno 2015 |
|
|
(%) |
(in kg) |
5A |
09.4215 09.4254 09.4255 09.4256 |
0,60308 4,241146 4,464306 — |
— — — 4 745 003 |