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Document 32014R1111

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1111/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014 , che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1 °al 7 ottobre 2014 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1 °aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

    GU L 301 del 21.10.2014, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1111/oj

    21.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 301/24


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1111/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 20 ottobre 2014

    che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2014 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.

    (2)

    I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

    (3)

    I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

    (4)

    I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

    (5)

    Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

    2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

    2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015, figurano nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


    ALLEGATO

    PARTE A

    Numero del gruppo

    Numero d'ordine

    Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo 1o gennaio — 31 marzo 2015

    Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1o aprile — 30 giugno 2015

     

     

    (%)

    (in kg)

    1

    09.4211

    0,401123

    2

    09.4212

    1,311645

    4A

    09.4214

    09.4251

    09.4252

    11,793242

    0,716093

    7 247 253

    6A

    09.4216

    09.4260

    0,452286

    1,059327

    7

    09.4217

    37 034 400

    8

    09.4218

    9 276 800

    PARTE B

    Numero del gruppo

    Numero d'ordine

    Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo 1o gennaio — 31 marzo 2015

    Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1o aprile — 30 giugno 2015

     

     

    (%)

    (in kg)

    5A

    09.4215

    09.4254

    09.4255

    09.4256

    0,60308

    4,241146

    4,464306

    4 745 003


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