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Document 32014R1044

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2014 della Commissione, del 3 ottobre 2014 , che fissa, per il 2014, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

    GU L 290 del 4.10.2014, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1044/oj

    4.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 290/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1044/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 3 ottobre 2014

    che fissa, per il 2014, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento n. 1782/2003 (1), in particolare l'articolo 51, paragrafo 2, l'articolo 69, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 72 ter, paragrafo 2, l'articolo 123, paragrafo 1, l'articolo 125 ter, paragrafo 2, l'articolo 131, paragrafo 4, primo comma e l'articolo 142, lettera c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per gli Stati membri che attuano nel 2014 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2014 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli 52 e 53 dello stesso regolamento.

    (2)

    Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2014 delle opzioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, o all'articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2014 i massimali di bilancio per il sostegno specifico di cui al titolo III, capitolo 5, dello stesso regolamento.

    (3)

    Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2014 delle opzioni di cui all'articolo 72 bis, o 125 bis, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2014 i massimali di bilancio per il pagamento ridistributivo di cui al capitolo 5 bis del titolo III e capitolo 2 bis del titolo V, dello stesso regolamento.

    (4)

    L'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 limita le risorse disponibili nel 2014 per ciascuna delle misure accoppiate previste all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), al 6,5 % dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento. Per motivi di chiarezza, la Commissione pubblica i massimali che risultano dagli importi comunicati dagli Stati membri per le misure in questione.

    (5)

    A norma dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli importi calcolati conformemente all'articolo 69, paragrafo 7, dello stesso regolamento sono stati stabiliti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione (2). Per motivi di chiarezza, è opportuno che la Commissione pubblichi gli importi comunicati dagli Stati membri che essi intendono impiegare nel 2014 conformemente all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009.

    (6)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2014 che si ottengono detraendo dai massimali indicati nell'allegato VIII al regolamento (CE) n. 73/2009 i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli 52, 53, 68 e 72 bis dello stesso regolamento. L'importo da dedurre dal suindicato allegato per finanziare il sostegno specifico stabilito all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 corrisponde alla differenza fra l'importo totale del sostegno specifico comunicato dagli Stati membri e gli importi comunicati per finanziare il sostegno specifico in conformità dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), dello stesso regolamento. Qualora uno Stato membro che attua il regime di pagamento unico decida di concedere il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009, l'importo comunicato alla Commissione deve essere incluso nel massimale del regime di pagamento unico, poiché detto sostegno assume la forma di un incremento del valore unitario e/o del numero di diritti al pagamento dell'agricoltore.

    (7)

    Per gli Stati membri che applicano nel 2014 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annuali, in conformità dell'articolo 123, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

    (8)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2014 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, a norma dell'articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

    (9)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2014 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

    (10)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2014 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi, a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

    (11)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   I massimali di bilancio per il 2014 di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nella parte I dell'allegato al presente regolamento.

    2.   I massimali di bilancio per il 2014 di cui all'articolo 69, paragrafo 3, e all'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nella parte II dell'allegato al presente regolamento.

    3.   I massimali di bilancio per il 2014 per il sostegno stabilito all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) ed e) del regolamento (CE) n. 73/2009 sono stabiliti nella parte III dell'allegato al presente regolamento.

    4.   Gli importi che possono essere impiegati dagli Stati membri, conformemente all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, per coprire il sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono stabiliti nella parte IV dell'allegato al presente regolamento.

    5.   I massimali di bilancio per il 2014 di cui all'articolo 72, lettera b), e all'articolo 125, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nella parte V dell'allegato al presente regolamento.

    6.   I massimali di bilancio per il 2014 per il regime di pagamento unico, di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte VI dell'allegato al presente regolamento.

    7.   Le dotazioni finanziarie annuali per il 2014 di cui all'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelle indicate nella parte VII dell'allegato al presente regolamento.

    8.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lituania, della Polonia, della Romania, della Slovacchia e dell'Ungheria nel 2014, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte VIII dell'allegato al presente regolamento.

    9.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Polonia, della Slovacchia e dell'Ungheria nel 2014, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte IX dell'allegato al presente regolamento.

    10.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Bulgaria, dell'Ungheria e della Polonia nel 2014, per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi di cui all'articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte X dell'allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1).


    ALLEGATO

    I.   MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 52 E 53 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Anno civile 2014

    (in migliaia di EUR)

     

    BE

    ES

    FR

    HR

    AT

    PT

    FI

    Premio per pecora e per capra

     

     

     

    1 431

     

    20 128

    550

    Premio supplementare per pecora e per capra

     

     

     

    140

     

    6 605

    183

    Premio per vacca nutrice

    68 632

    237 965

    453 582

    3 537

    65 126

    72 353

     

    Supplemento al premio per vacca nutrice

    17 156

    23 691

     

     

    91

    8 699

     

    II.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, O ALL'ARTICOLO 131, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Anno civile 2014

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Belgio

    6 020

    Bulgaria

    52 929

    Repubblica ceca

    56 895

    Danimarca

    43 875

    Estonia

    3 870

    Irlanda

    25 000

    Grecia

    100 000

    Spagna

    226 622

    Francia

    642 300

    Croazia

    13 208

    Italia

    328 650

    Cipro

    3 337

    Lettonia

    10 158

    Lituania

    25 560

    Ungheria

    127 279

    Paesi Bassi

    35 330

    Austria

    12 826

    Polonia

    106 558

    Portogallo

    33 111

    Romania

    52 922

    Slovenia

    13 895

    Slovacchia

    28 000

    Finlandia

    52 325

    Svezia

    3 135

    Regno Unito

    29 800

    Importi comunicati dagli Stati membri per la concessione del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), inclusi nei massimali del regime di pagamento unico (in migliaia di EUR):

     

    Grecia: 30 000

     

    Slovenia: 5 587

    III.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERA a), PUNTI i), ii), iii) E iv), E ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERE b) ED e), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Anno civile 2014

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Belgio

    3 123

    Bulgaria

    52 929

    Repubblica ceca

    56 895

    Danimarca

    14 695

    Estonia

    3 870

    Irlanda

    25 000

    Grecia

    70 000

    Spagna

    164 406

    Francia

    478 300

    Croazia

    13 208

    Italia

    159 650

    Cipro

    3 337

    Lettonia

    10 158

    Lituania

    25 560

    Ungheria

    44 548

    Paesi Bassi

    28 830

    Austria

    12 826

    Polonia

    106 558

    Portogallo

    20 210

    Romania

    52 922

    Slovenia

    8 308

    Slovacchia

    28 000

    Finlandia

    52 325

    Svezia

    3 135

    Regno Unito

    29 800

    IV.   IMPORTI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 69, PARAGRAFO 6, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 PER COPRIRE IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, DELLO STESSO REGOLAMENTO

    Anno civile 2014

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Belgio

    6 020

    Danimarca

    23 250

    Irlanda

    23 900

    Grecia

    50 000

    Spagna

    144 390

    Francia

    86 000

    Italia

    144 900

    Paesi Bassi

    31 700

    Austria

    10 984

    Portogallo

    21 700

    Slovenia

    5 587

    Finlandia

    6 190

    V.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO A NORMA DEGLI ARTICOLI 72 TER E 125 TER DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Anno civile 2014

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Bulgaria

    53 634

    Germania

    352 116

    Lituania

    39 323

    VI.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

    Anno civile 2014

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Belgio

    458 259

    Danimarca

    905 450

    Germania

    4 826 062

    Irlanda

    1 215 447

    Grecia

    2 027 187

    Spagna

    4 489 758

    Francia

    6 348 869

    Croazia

    145 689

    Italia

    3 769 644

    Lussemburgo

    33 662

    Malta

    5 240

    Paesi Bassi

    789 689

    Austria

    626 657

    Portogallo

    438 471

    Slovenia

    136 259

    Finlandia

    476 379

    Svezia

    693 352

    Regno Unito

    3 136 974

    VII.   DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUALI PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

    Anno civile 2014

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Bulgaria

    537 400

    Repubblica ceca

    773 751

    Estonia

    106 148

    Cipro

    48 007

    Lettonia

    146 121

    Lituania

    318 083

    Ungheria

    1 099 350

    Polonia

    3 078 178

    Romania

    1 367 527

    Slovacchia

    387 136

    VIII.   IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 126 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Anno civile 2014

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Repubblica ceca

    44 245

    Lettonia

    0

    Lituania

    10 260

    Ungheria

    41 010

    Polonia

    159 392

    Romania

    8 082

    Slovacchia

    19 289

    IX.   IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER GLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Anno civile 2014

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Repubblica ceca

    414

    Ungheria

    4 756

    Polonia

    6 715

    Slovacchia

    690

    X.   IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER I FRUTTI ROSSI DI CUI ALL'ARTICOLO 129 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Anno civile 2014

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Bulgaria

    226

    Ungheria

    391

    Polonia

    11 040


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