This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R1044
Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2014 of 3 October 2014 establishing budgetary ceilings for 2014 applicable to certain direct support schemes provided for in Council Regulation (EC) No 73/2009
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2014 della Commissione, del 3 ottobre 2014 , che fissa, per il 2014, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2014 della Commissione, del 3 ottobre 2014 , che fissa, per il 2014, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
GU L 290 del 4.10.2014, p. 1–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1044/2014 DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 2014
che fissa, per il 2014, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento n. 1782/2003 (1), in particolare l'articolo 51, paragrafo 2, l'articolo 69, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 72 ter, paragrafo 2, l'articolo 123, paragrafo 1, l'articolo 125 ter, paragrafo 2, l'articolo 131, paragrafo 4, primo comma e l'articolo 142, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
Per gli Stati membri che attuano nel 2014 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2014 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli 52 e 53 dello stesso regolamento. |
(2) |
Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2014 delle opzioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, o all'articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2014 i massimali di bilancio per il sostegno specifico di cui al titolo III, capitolo 5, dello stesso regolamento. |
(3) |
Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2014 delle opzioni di cui all'articolo 72 bis, o 125 bis, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2014 i massimali di bilancio per il pagamento ridistributivo di cui al capitolo 5 bis del titolo III e capitolo 2 bis del titolo V, dello stesso regolamento. |
(4) |
L'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 limita le risorse disponibili nel 2014 per ciascuna delle misure accoppiate previste all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), al 6,5 % dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento. Per motivi di chiarezza, la Commissione pubblica i massimali che risultano dagli importi comunicati dagli Stati membri per le misure in questione. |
(5) |
A norma dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli importi calcolati conformemente all'articolo 69, paragrafo 7, dello stesso regolamento sono stati stabiliti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione (2). Per motivi di chiarezza, è opportuno che la Commissione pubblichi gli importi comunicati dagli Stati membri che essi intendono impiegare nel 2014 conformemente all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009. |
(6) |
Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2014 che si ottengono detraendo dai massimali indicati nell'allegato VIII al regolamento (CE) n. 73/2009 i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli 52, 53, 68 e 72 bis dello stesso regolamento. L'importo da dedurre dal suindicato allegato per finanziare il sostegno specifico stabilito all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 corrisponde alla differenza fra l'importo totale del sostegno specifico comunicato dagli Stati membri e gli importi comunicati per finanziare il sostegno specifico in conformità dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), dello stesso regolamento. Qualora uno Stato membro che attua il regime di pagamento unico decida di concedere il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009, l'importo comunicato alla Commissione deve essere incluso nel massimale del regime di pagamento unico, poiché detto sostegno assume la forma di un incremento del valore unitario e/o del numero di diritti al pagamento dell'agricoltore. |
(7) |
Per gli Stati membri che applicano nel 2014 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annuali, in conformità dell'articolo 123, paragrafo 1, del medesimo regolamento. |
(8) |
Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2014 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, a norma dell'articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione. |
(9) |
Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2014 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione. |
(10) |
Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2014 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi, a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione. |
(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I massimali di bilancio per il 2014 di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nella parte I dell'allegato al presente regolamento.
2. I massimali di bilancio per il 2014 di cui all'articolo 69, paragrafo 3, e all'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nella parte II dell'allegato al presente regolamento.
3. I massimali di bilancio per il 2014 per il sostegno stabilito all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) ed e) del regolamento (CE) n. 73/2009 sono stabiliti nella parte III dell'allegato al presente regolamento.
4. Gli importi che possono essere impiegati dagli Stati membri, conformemente all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, per coprire il sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono stabiliti nella parte IV dell'allegato al presente regolamento.
5. I massimali di bilancio per il 2014 di cui all'articolo 72, lettera b), e all'articolo 125, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nella parte V dell'allegato al presente regolamento.
6. I massimali di bilancio per il 2014 per il regime di pagamento unico, di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte VI dell'allegato al presente regolamento.
7. Le dotazioni finanziarie annuali per il 2014 di cui all'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelle indicate nella parte VII dell'allegato al presente regolamento.
8. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lituania, della Polonia, della Romania, della Slovacchia e dell'Ungheria nel 2014, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte VIII dell'allegato al presente regolamento.
9. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Polonia, della Slovacchia e dell'Ungheria nel 2014, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte IX dell'allegato al presente regolamento.
10. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Bulgaria, dell'Ungheria e della Polonia nel 2014, per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi di cui all'articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte X dell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
(2) Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1).
ALLEGATO
I. MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 52 E 53 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009
Anno civile 2014
(in migliaia di EUR) |
|||||||
|
BE |
ES |
FR |
HR |
AT |
PT |
FI |
Premio per pecora e per capra |
|
|
|
1 431 |
|
20 128 |
550 |
Premio supplementare per pecora e per capra |
|
|
|
140 |
|
6 605 |
183 |
Premio per vacca nutrice |
68 632 |
237 965 |
453 582 |
3 537 |
65 126 |
72 353 |
|
Supplemento al premio per vacca nutrice |
17 156 |
23 691 |
|
|
91 |
8 699 |
|
II. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, O ALL'ARTICOLO 131, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009
Anno civile 2014
Stato membro |
(in migliaia di EUR) |
Belgio |
6 020 |
Bulgaria |
52 929 |
Repubblica ceca |
56 895 |
Danimarca |
43 875 |
Estonia |
3 870 |
Irlanda |
25 000 |
Grecia |
100 000 |
Spagna |
226 622 |
Francia |
642 300 |
Croazia |
13 208 |
Italia |
328 650 |
Cipro |
3 337 |
Lettonia |
10 158 |
Lituania |
25 560 |
Ungheria |
127 279 |
Paesi Bassi |
35 330 |
Austria |
12 826 |
Polonia |
106 558 |
Portogallo |
33 111 |
Romania |
52 922 |
Slovenia |
13 895 |
Slovacchia |
28 000 |
Finlandia |
52 325 |
Svezia |
3 135 |
Regno Unito |
29 800 |
Importi comunicati dagli Stati membri per la concessione del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), inclusi nei massimali del regime di pagamento unico (in migliaia di EUR):
|
Grecia: 30 000 |
|
Slovenia: 5 587 |
III. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERA a), PUNTI i), ii), iii) E iv), E ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERE b) ED e), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009
Anno civile 2014
Stato membro |
(in migliaia di EUR) |
Belgio |
3 123 |
Bulgaria |
52 929 |
Repubblica ceca |
56 895 |
Danimarca |
14 695 |
Estonia |
3 870 |
Irlanda |
25 000 |
Grecia |
70 000 |
Spagna |
164 406 |
Francia |
478 300 |
Croazia |
13 208 |
Italia |
159 650 |
Cipro |
3 337 |
Lettonia |
10 158 |
Lituania |
25 560 |
Ungheria |
44 548 |
Paesi Bassi |
28 830 |
Austria |
12 826 |
Polonia |
106 558 |
Portogallo |
20 210 |
Romania |
52 922 |
Slovenia |
8 308 |
Slovacchia |
28 000 |
Finlandia |
52 325 |
Svezia |
3 135 |
Regno Unito |
29 800 |
IV. IMPORTI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 69, PARAGRAFO 6, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 PER COPRIRE IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, DELLO STESSO REGOLAMENTO
Anno civile 2014
Stato membro |
(in migliaia di EUR) |
Belgio |
6 020 |
Danimarca |
23 250 |
Irlanda |
23 900 |
Grecia |
50 000 |
Spagna |
144 390 |
Francia |
86 000 |
Italia |
144 900 |
Paesi Bassi |
31 700 |
Austria |
10 984 |
Portogallo |
21 700 |
Slovenia |
5 587 |
Finlandia |
6 190 |
V. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO A NORMA DEGLI ARTICOLI 72 TER E 125 TER DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009
Anno civile 2014
Stato membro |
(in migliaia di EUR) |
Bulgaria |
53 634 |
Germania |
352 116 |
Lituania |
39 323 |
VI. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO
Anno civile 2014
Stato membro |
(in migliaia di EUR) |
Belgio |
458 259 |
Danimarca |
905 450 |
Germania |
4 826 062 |
Irlanda |
1 215 447 |
Grecia |
2 027 187 |
Spagna |
4 489 758 |
Francia |
6 348 869 |
Croazia |
145 689 |
Italia |
3 769 644 |
Lussemburgo |
33 662 |
Malta |
5 240 |
Paesi Bassi |
789 689 |
Austria |
626 657 |
Portogallo |
438 471 |
Slovenia |
136 259 |
Finlandia |
476 379 |
Svezia |
693 352 |
Regno Unito |
3 136 974 |
VII. DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUALI PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE
Anno civile 2014
Stato membro |
(in migliaia di EUR) |
Bulgaria |
537 400 |
Repubblica ceca |
773 751 |
Estonia |
106 148 |
Cipro |
48 007 |
Lettonia |
146 121 |
Lituania |
318 083 |
Ungheria |
1 099 350 |
Polonia |
3 078 178 |
Romania |
1 367 527 |
Slovacchia |
387 136 |
VIII. IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 126 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009
Anno civile 2014
Stato membro |
(in migliaia di EUR) |
Repubblica ceca |
44 245 |
Lettonia |
0 |
Lituania |
10 260 |
Ungheria |
41 010 |
Polonia |
159 392 |
Romania |
8 082 |
Slovacchia |
19 289 |
IX. IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER GLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009
Anno civile 2014
Stato membro |
(in migliaia di EUR) |
Repubblica ceca |
414 |
Ungheria |
4 756 |
Polonia |
6 715 |
Slovacchia |
690 |
X. IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER I FRUTTI ROSSI DI CUI ALL'ARTICOLO 129 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009
Anno civile 2014
Stato membro |
(in migliaia di EUR) |
Bulgaria |
226 |
Ungheria |
391 |
Polonia |
11 040 |