Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2201R(11)

Rettifica del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 , relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( GU L 338 del 23.12.2003 )

GU L 283 del 27.9.2014, p. 65–65 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2201/corrigendum/2014-09-27/oj

27.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/65


Rettifica del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338 del 23 dicembre 2003 )

Pagina 4, articolo 2, punto 11), lettera b):

anziché:

«b)

se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L'affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell'altro titolare della responsabilità genitoriale.»

,

leggi:

«b)

se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L'affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quando uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente a una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell'altro titolare della responsabilità genitoriale.»


Top