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Document 32003R2201R(11)
Rettifica del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 , relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( GU L 338 del 23.12.2003 )
Rettifica del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 , relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( GU L 338 del 23.12.2003 )
GU L 283 del 27.9.2014, p. 65–65
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2201/corrigendum/2014-09-27/oj
27.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/65 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338 del 23 dicembre 2003 )
Pagina 4, articolo 2, punto 11), lettera b):
anziché:
«b) |
se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L'affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell'altro titolare della responsabilità genitoriale.» |
,
leggi:
«b) |
se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L'affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quando uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente a una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell'altro titolare della responsabilità genitoriale.» |