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Document 32014R0970

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 970/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 272 del 13.9.2014, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrog. impl. da 32019R0123

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/970/oj

    13.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 272/11


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 970/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 12 settembre 2014

    che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l'articolo 11,

    visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (2), in particolare l'articolo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 551/2004 dispone che le funzioni di rete abbiano lo scopo di migliorare le prestazioni complessive della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e di sostenere iniziative a livello nazionale e di blocco funzionale di spazio aereo.

    (2)

    Ai sensi del regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (3), quest'ultima era tenuta a rivedere l'efficacia delle misure di attuazione delle funzioni di rete entro il 31 dicembre 2013, prendendo in debita considerazione i periodi di riferimento per il sistema di prestazioni. Una prima revisione ha evidenziato la necessità di migliorare alcuni aspetti del quadro normativo contestuale, in particolare la governance e la dotazione finanziaria del gestore della rete e i rapporti con i paesi terzi.

    (3)

    I compiti assegnati al gestore della rete richiedono un programma di lavoro pluriennale e una dotazione finanziaria pertinente, accordi di collaborazione fra il gestore della rete e il gestore della realizzazione e attività ad hoc per l'individuazione dei rischi per la sicurezza a livello di rete. Occorre pertanto adottare disposizioni adeguate in tal senso.

    (4)

    È opportuno tenere nel debito conto gli obiettivi strategici del Piano strategico della rete nei piani di attività dei soggetti operativi interessati. È inoltre necessario chiarire la procedura di adozione del Piano strategico.

    (5)

    È opportuno che i direttori esecutivi dei soggetti operativi interessati forniscano consulenza al Consiglio di gestione della rete sugli aspetti operativi.

    (6)

    È auspicabile che il Consiglio di gestione della rete adotti definitivamente il programma di lavoro pluriennale del gestore della rete e il piano di prestazioni della rete, sulla base di progetti elaborati dal gestore della rete. Successivamente, il piano di prestazioni della rete deve essere presentato alla Commissione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (4). È altresì opportuno che il Consiglio di gestione della rete esprima un parere in merito alle funzioni supplementari che potrebbero eventualmente essere affidate al gestore della rete e agli accordi di cooperazione con paesi terzi.

    (7)

    È opportuno che, al fine di mitigare l'impatto di un'eventuale crisi della rete, la Cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi (EACCC) si coordini con una rete di punti di contatto nazionali e svolga esercizi di simulazione per prepararsi all'eventualità di una crisi di rete.

    (8)

    È auspicabile che la dotazione finanziaria del gestore della rete consenta a quest'ultimo di raggiungere gli obiettivi specificati nel sistema di prestazioni e di realizzare il proprio programma di lavoro. Occorre che tale dotazione sia chiaramente distinta dal resto del bilancio dell'organismo designato quale gestore della rete ove detto organismo svolga anche altre attività.

    (9)

    Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 677/2011.

    (10)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 677/2011 è modificato come segue:

    1)

    l'articolo 4, paragrafo 1, è modificato come segue:

    a)

    la lettera i) è sostituita dalla seguente:

    «i)

    sostenere i diversi soggetti operativi interessati per quanto concerne gli obblighi loro spettanti e relativi alla messa a disposizione dei sistemi e delle procedure di servizi di gestione del traffico aereo/navigazione aerea (ATM/ANS) in conformità al piano generale di gestione del traffico aereo in Europa ATM (European ATM Master Plan), in particolare i progetti comuni di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

    (5)  Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10).»"

    b)

    sono aggiunte le seguenti lettere da l) a q):

    «l)

    elaborare e gestire un programma di lavoro e la relativa dotazione finanziaria a favore di una dimensione pluriennale;

    m)

    contribuire alla realizzazione di SESAR in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione (6), in particolare l'articolo 9, paragrafo 7, lettera a);

    n)

    eseguire il programma di lavoro e il bilancio annuale;

    o)

    elaborare un piano di prestazioni della rete a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;

    p)

    individuare rischi operativi per la sicurezza a livello di rete e valutare il rischio di sicurezza di rete associato;

    q)

    dotare la Commissione di un sistema di allerta o di allarme basato sull'analisi dei piani di volo, al fine di controllare l'osservanza dei divieti operativi imposti ai vettori aerei dal regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e/o di altre misure di sicurezza.

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1)."

    (7)  Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).»"

    ;

    2)

    l'articolo 5 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Il piano strategico della rete si basa sul modello indicativo di cui all'allegato IV. È adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, previa approvazione del progetto di piano strategico della rete da parte del Consiglio di gestione della rete.»

    b)

    è aggiunto il seguente paragrafo 5:

    «5.   I soggetti operativi interessati tengono nel debito conto il piano strategico della rete.»

    ;

    3)

    all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

    «È istituito un gruppo di lavoro composto dei direttori operativi dei soggetti operativi interessati e/o da rappresentanti delle rispettive associazioni, al fine di fornire una consulenza operativa al Consiglio di gestione della rete.»

    ;

    4)

    l'articolo 16 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    approvazione del piano strategico della rete;»

    ii)

    al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

    «o)

    approvazione del programma di lavoro di cui alla lettera l) dell'articolo 4, paragrafo 1, e controllo della sua esecuzione;

    p)

    approvazione del Piano di prestazioni della rete di cui alla lettera o) dell'articolo 4, paragrafo 1;

    q)

    formulazione di un parere su eventuali funzioni supplementari da affidare al gestore della rete in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3 o paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 551/2004;

    r)

    approvazione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 22.»

    b)

    il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

    «8.   Il Consiglio di gestione della rete adotta le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), g), i), l), m) e da o) a r) a maggioranza semplice dei membri.»

    ;

    5)

    all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   I membri permanenti dell'EACCC sono un rappresentante dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio, la Commissione, l'Agenzia, Eurocontrol, il gestore della rete, il settore militare, i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli aeroporti e gli utenti dello spazio aereo.»

    ;

    6)

    l'articolo 19, paragrafo 2, è modificato come segue:

    a)

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    sostegno all'attivazione e al coordinamento di piani di emergenza a livello degli Stati membri, in particolare mediante una rete di punti di contatto nazionali;»

    b)

    è aggiunta la seguente lettera f):

    «f)

    organizzazione, facilitazione e/o esecuzione di un programma concordato di esercizi di crisi con la partecipazione degli Stati membri e dei soggetti operativi interessati per prepararsi all'eventualità di una crisi della rete.»

    ;

    7)

    l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 22

    Relazioni con i paesi terzi

    1.   I paesi terzi e i loro soggetti operativi interessati possono partecipare alle attività del gestore della rete.

    2.   Il gestore della rete può, in caso di impatto diretto sulle prestazioni della rete, stipulare accordi di cooperazione con fornitori di servizi di navigazione aerea aventi sede in paesi terzi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 21, delle regioni EUR e AFI dell'ICAO.

    3.   Per meglio svolgere le funzioni ATFM di cui all'articolo 3, paragrafo 5, il gestore della rete può, in caso di impatto diretto sulle prestazioni della rete, stipulare accordi di cooperazione anche con fornitori di servizi di navigazione aerea che abbiano sede in regioni diverse dalle regioni EUR e AFI dell'ICAO, purché le attività di cooperazione siano direttamente finalizzate a migliorare le prestazioni della rete.»

    ;

    8)

    l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 23

    Finanziamento e bilancio del gestore della rete

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie al finanziamento delle funzioni di rete affidate al gestore della rete sulla base delle tariffe di navigazione aerea. Il gestore della rete definisce i propri costi secondo principi di chiarezza e trasparenza.

    2.   In particolare, la dotazione finanziaria del gestore della rete:

    a)

    consente al gestore della rete di raggiungere i propri obiettivi di prestazione a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;

    b)

    consente al gestore della rete di attuare il proprio programma di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del presente regolamento;

    c)

    è contabilizzata separatamente ove l'organismo designato quale gestore della rete svolga altre attività oltre a quelle di cui all'articolo 4.

    3.   Qualora il bilancio dell'anno in corso non venga approvato, il gestore della rete applica misure adeguate per attivare meccanismi emergenziali che garantiscano la continuità delle funzioni di rete.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

    (2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

    (3)  Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).


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