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Document 32014R0970
Commission Implementing Regulation (EU) No 970/2014 of 12 September 2014 amending Regulation (EU) No 677/2011 laying down detailed rules for the implementation of air traffic management (ATM) network functions Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 970/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 970/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 272 del 13.9.2014, p. 11–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrog. impl. da 32019R0123
13.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 272/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 970/2014 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l'articolo 11,
visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (2), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 551/2004 dispone che le funzioni di rete abbiano lo scopo di migliorare le prestazioni complessive della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e di sostenere iniziative a livello nazionale e di blocco funzionale di spazio aereo. |
(2) |
Ai sensi del regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (3), quest'ultima era tenuta a rivedere l'efficacia delle misure di attuazione delle funzioni di rete entro il 31 dicembre 2013, prendendo in debita considerazione i periodi di riferimento per il sistema di prestazioni. Una prima revisione ha evidenziato la necessità di migliorare alcuni aspetti del quadro normativo contestuale, in particolare la governance e la dotazione finanziaria del gestore della rete e i rapporti con i paesi terzi. |
(3) |
I compiti assegnati al gestore della rete richiedono un programma di lavoro pluriennale e una dotazione finanziaria pertinente, accordi di collaborazione fra il gestore della rete e il gestore della realizzazione e attività ad hoc per l'individuazione dei rischi per la sicurezza a livello di rete. Occorre pertanto adottare disposizioni adeguate in tal senso. |
(4) |
È opportuno tenere nel debito conto gli obiettivi strategici del Piano strategico della rete nei piani di attività dei soggetti operativi interessati. È inoltre necessario chiarire la procedura di adozione del Piano strategico. |
(5) |
È opportuno che i direttori esecutivi dei soggetti operativi interessati forniscano consulenza al Consiglio di gestione della rete sugli aspetti operativi. |
(6) |
È auspicabile che il Consiglio di gestione della rete adotti definitivamente il programma di lavoro pluriennale del gestore della rete e il piano di prestazioni della rete, sulla base di progetti elaborati dal gestore della rete. Successivamente, il piano di prestazioni della rete deve essere presentato alla Commissione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (4). È altresì opportuno che il Consiglio di gestione della rete esprima un parere in merito alle funzioni supplementari che potrebbero eventualmente essere affidate al gestore della rete e agli accordi di cooperazione con paesi terzi. |
(7) |
È opportuno che, al fine di mitigare l'impatto di un'eventuale crisi della rete, la Cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi (EACCC) si coordini con una rete di punti di contatto nazionali e svolga esercizi di simulazione per prepararsi all'eventualità di una crisi di rete. |
(8) |
È auspicabile che la dotazione finanziaria del gestore della rete consenta a quest'ultimo di raggiungere gli obiettivi specificati nel sistema di prestazioni e di realizzare il proprio programma di lavoro. Occorre che tale dotazione sia chiaramente distinta dal resto del bilancio dell'organismo designato quale gestore della rete ove detto organismo svolga anche altre attività. |
(9) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 677/2011. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 677/2011 è modificato come segue:
1) |
l'articolo 4, paragrafo 1, è modificato come segue:
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2) |
l'articolo 5 è così modificato:
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3) |
all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente: «È istituito un gruppo di lavoro composto dei direttori operativi dei soggetti operativi interessati e/o da rappresentanti delle rispettive associazioni, al fine di fornire una consulenza operativa al Consiglio di gestione della rete.» ; |
4) |
l'articolo 16 è così modificato:
|
5) |
all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I membri permanenti dell'EACCC sono un rappresentante dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio, la Commissione, l'Agenzia, Eurocontrol, il gestore della rete, il settore militare, i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli aeroporti e gli utenti dello spazio aereo.» ; |
6) |
l'articolo 19, paragrafo 2, è modificato come segue:
|
7) |
l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Relazioni con i paesi terzi 1. I paesi terzi e i loro soggetti operativi interessati possono partecipare alle attività del gestore della rete. 2. Il gestore della rete può, in caso di impatto diretto sulle prestazioni della rete, stipulare accordi di cooperazione con fornitori di servizi di navigazione aerea aventi sede in paesi terzi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 21, delle regioni EUR e AFI dell'ICAO. 3. Per meglio svolgere le funzioni ATFM di cui all'articolo 3, paragrafo 5, il gestore della rete può, in caso di impatto diretto sulle prestazioni della rete, stipulare accordi di cooperazione anche con fornitori di servizi di navigazione aerea che abbiano sede in regioni diverse dalle regioni EUR e AFI dell'ICAO, purché le attività di cooperazione siano direttamente finalizzate a migliorare le prestazioni della rete.» ; |
8) |
l'articolo 23 è sostituito dal seguente: «Articolo 23 Finanziamento e bilancio del gestore della rete 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al finanziamento delle funzioni di rete affidate al gestore della rete sulla base delle tariffe di navigazione aerea. Il gestore della rete definisce i propri costi secondo principi di chiarezza e trasparenza. 2. In particolare, la dotazione finanziaria del gestore della rete:
3. Qualora il bilancio dell'anno in corso non venga approvato, il gestore della rete applica misure adeguate per attivare meccanismi emergenziali che garantiscano la continuità delle funzioni di rete.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.
(3) Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).