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Document 32014R0397
Council Implementing Regulation (EU) No 397/2014 of 16 April 2014 implementing Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Regolamento di esecuzione (UE) n. 397/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014 , che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Regolamento di esecuzione (UE) n. 397/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014 , che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 119 del 23.4.2014, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 397/2014 DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)(2)(3)(4)(5) |
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.Con sentenza del 12 novembre 2013 nella causa T-552/12 (2), il Tribunale dell'Unione europea ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio (3) laddove inseriva North Drilling Company (NDC) nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.È opportuno inserire nuovamente North Drilling Company (NDC) nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.Un'entità dovrebbe essere cancellata dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
(2) Sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 novembre 2013 nella causa T-552/12 North Drilling Co. v Council, non ancora inserita nella Raccolta.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 riguardante misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 16).
ALLEGATO
I. |
L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I, sezione B (entità) dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012:
|
II. |
L'entità elencata in appresso, e la relativa voce, è cancellata dall'elenco riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. Safa Nicu a.k.a. «Safa Nicu Sepahan», «Safanco Company», «Safa Nicu Afghanistan Company», «Safa Al Noor Company» e «Safa Nicu Ltd Company». |