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Document 32014D0149

    2014/149/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 18 marzo 2014 , che respinge la proposta di regolamento di esecuzione che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd

    GU L 82 del 20.3.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/149/oj

    20.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 82/27


    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    del 18 marzo 2014

    che respinge la proposta di regolamento di esecuzione che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd

    (2014/149/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, (1) in particolare l’articolo 9,

    vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 5 ottobre 2006, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1472/2006 (2) («regolamento controverso») che ha istituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam. In seguito a un riesame in previsione della scadenza, le misure sono state prorogate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio. (3) Tali misure sono scadute il 31 marzo 2011.

    (2)

    Alcuni produttori esportatori hanno adito il Tribunale per ottenere l’annullamento del regolamento controverso. Il Tribunale ha respinto i ricorsi. (4) Tuttavia, in sede di impugnazione, la Corte di giustizia («Corte»), con sentenze del 2 febbraio 2012, nella causa C-249/10 P Brosmann Footwear (HK) Ltd e altri contro Consiglio dell’Unione europea, e del 15 novembre 2012, nella causa C-247/10P Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd contro Consiglio dell’Unione europea («sentenze»), ha annullato le sentenze del Tribunale annullando il regolamento (CE) n. 1472/2006 nella parte in cui riguarda le ricorrenti. In particolare, la Corte ha constatato che la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste presentate dalle ricorrenti per ottenere il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM), a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che non si può escludere che un tale esame avrebbe potuto determinare un dazio antidumping più basso per le ricorrenti.

    (3)

    Mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5) la Commissione ha informato i produttori esportatori destinatari delle sentenze di aver deciso di riprendere il procedimento diretto a sostituire le parti annullate del regolamento controverso e di valutare la prevalenza delle condizioni di economia di mercato per detti produttori nel periodo in esame.

    (4)

    Il 19 febbraio 2014 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd. La proposta stabilisce che l’esame delle richieste TEM ha dimostrato che i produttori esportatori interessati dalle sentenze non avevano operato in condizioni di economia di mercato durante il periodo in esame e che pertanto il TEM deve essere rifiutato a detti produttori. Di conseguenza è opportuno ripristinare il dazio antidumping inizialmente istituito dal regolamento controverso. La proposta ripristinerebbe pertanto un dazio antidumping definitivo per i produttori esportatori destinatari delle sentenze per il periodo di applicazione del regolamento controverso.

    (5)

    L’articolo 1, paragrafo 4, della proposta è così formulato: «Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali, ad eccezione dell’articolo 221 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6). La comunicazione dell’importo dei dazi al debitore può essere effettuata più di tre anni dopo la data di insorgenza dell’obbligazione doganale ed entro e non oltre due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.».

    L’articolo 221, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/1992(«codice doganale») prescrive la comunicazione al debitore del dazio antidumping reistituito per ogni importazione avvenuta più di tre anni prima, fatta salva una sospensione di tale periodo in attesa di un ricorso ai sensi dell’articolo 243 del codice doganale. L’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento controverso disponeva che, salvo diversa disposizione, si applicavano le norme vigenti in materia di dazi doganali, e non prevedeva alcuna deroga all’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale. Nella misura in cui la comunicazione iniziale dell’obbligazione al debitore è stata ritirata in seguito alla sentenze, gli operatori potevano aspettarsi legittimamente che, una volta scaduto il periodo di tre anni previsto all’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale, qualsiasi reistituzione dell’obbligazione fosse prescritta e tale obbligazione, di conseguenza, «estinta». (7) Una volta estinta l’obbligazione ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 3, la sua reistituzione retroattiva costituirebbe quindi una violazione del legittimo affidamento degli operatori interessati.

    In conclusione, la valutazione del Consiglio è che l’applicazione retroattiva della deroga all’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale non è possibile in questo caso, in quanto essa violerebbe il legittimo affidamento degli operatori interessati.

    (6)

    In assenza di deroga retroattiva all’articolo 221, paragrafo 3, la reistituzione dei dazi avrebbe in pratica un effetto finanziario decisamente limitato dal momento che le misure originali sono scadute il 31 marzo 2011.

    (7)

    Inoltre, i denuncianti non hanno fornito elementi comprovanti che l’adozione della misura proposta avrebbe avuto un effetto su di essi.

    (8)

    La Corte ha annullato il regolamento controverso in tutti i suoi elementi, nella misura in cui riguarda le parti ricorrenti. Di conseguenza, l’effetto delle sentenze sulle misure annullate non dipende dall’adozione di un atto addizionale da parte delle istituzioni. Il Consiglio conclude pertanto che l’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non obbliga le istituzioni a reistituire i dazi in questo caso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che restituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd è respinta e i procedimenti nei confronti di detti fabbricanti sono chiusi.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. VENIZELOS


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1. In data 23 marzo 2006 la Commissione aveva già adottato il regolamento (CE) n. 553/2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 98 del 6.4.2006, pag. 3). In seguito all’adozione del regolamento controverso, le misure sono state estese alle importazioni spedite dalla Regione amministrativa speciale («RAS») di Macao dal regolamento (CE) n. 388/2008 del 29 aprile 2008 del Consiglio che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao (GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del 22 dicembre 2009 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352 del 30.12.2009, pag. 1).

    (4)  Sentenze del 4.3.2012 nella causa T-401/06 Brosmann Footwear (HK) Ltd e altri contro Consiglio dell’Unione europea([2010] Racc. II-671) e nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06 Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd e Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd contro Consiglio dell’Unione europea ([2010] Racc. II-747).

    (5)  GU C 295 dell’11.10.2013, pag. 6.

    (6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (7)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia, del 23.2.2006, nella causa C-201/04, Molenbergnatie ([2006] Racc. I-2049), paragrafo 41 e la sentenza, del 28.1.2010, nella causa C-264/08, Direct Parcel Distribution Belgium, ([2010] Racc. I-731), paragrafo 43.


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