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Document 32014D0138

    2014/138/PESC: Decisione EUFOR RCA/2/2014 del Comitato politico e di sicurezza, dell' 11 marzo 2014 , relativa alla costituzione del Comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA)

    GU L 76 del 15.3.2014, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/138(1)/oj

    15.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 76/39


    DECISIONE EUFOR RCA/2/2014 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

    dell'11 marzo 2014

    relativa alla costituzione del Comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA)

    (2014/138/PESC)

    IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

    visto il trattato dell’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

    vista la decisione 2014/73/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA) (1), in particolare l’articolo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della decisione 2014/73/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni sulla costituzione di un Comitato dei contributori (CdC) per l’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA).

    (2)

    Nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002 sono state stabilite le modalità per la partecipazione dei paesi terzi alle operazioni di gestione delle crisi e la costituzione di un CdC.

    (3)

    Il CdC dovrebbe costituire la sede di discussione di tutti i problemi, in relazione alla gestione di EUFOR RCA, con gli Stati terzi contributori. Il CPS, che esercita il controllo politico e la direzione strategica di EUFOR RCA, dovrebbe tenere conto delle opinioni espresse dal CdC.

    (4)

    A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Costituzione e mandato

    È costituito un Comitato dei contributori (CdC) per l’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA). Il suo mandato è fissato nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002.

    Articolo 2

    Composizione

    1)   Il CdC è composto dai:

    rappresentanti di tutti gli Stati membri;

    rappresentanti degli Stati terzi che partecipano all’EUFOR RCA e forniscono contributi significativi.

    2)   Anche un rappresentante della Commissione può assistere alle riunioni del CdC.

    Articolo 3

    Informazioni dal comandante dell’operazione dell’UE

    Il CdC riceve informazioni dal comandante dell’operazione dell’UE.

    Articolo 4

    Presidenza

    La presidenza del CdC è esercitata dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con il presidente del Comitato militare dell’Unione europea o un suo rappresentante.

    Articolo 5

    Riunioni

    1)   Il CdC è convocato periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.

    2)   Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CdC al CPS.

    Articolo 6

    Riservatezza

    1)   A norma della decisione 2013/488/UE del Consiglio (2), le norme di sicurezza del Consiglio si applicano alle riunioni e ai lavori del CdC. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell’adeguato nulla osta di sicurezza.

    2)   Le deliberazioni del CdC sono soggette all’obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all’unanimità decida altrimenti.

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 11 marzo 2014

    Per il Comitato politico e di sicurezza

    Il presidente

    W. STEVENS


    (1)  GU L 40 dell’11.2.2014, pag. 59.

    (2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


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