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Document 32014D0092

    2014/92/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 febbraio 2014 , che modifica l’allegato II della decisione 97/794/CE, recante modalità d’applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi [notificata con il numero C(2014) 750] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 46 del 18.2.2014, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R2130

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/92/oj

    18.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 46/18


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 febbraio 2014

    che modifica l’allegato II della decisione 97/794/CE, recante modalità d’applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi

    [notificata con il numero C(2014) 750]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/92/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5, l’articolo 5, secondo comma, l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 8, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 97/794/CE della Commissione (2) stabilisce modalità d’applicazione della direttiva 91/496/CEE per quanto riguarda i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi.

    (2)

    L’articolo 4 di tale decisione impone che, nel corso dei controlli fisici di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 91/496/CEE, gli animali biungulati e gli equidi vivi vengano scaricati al posto d’ispezione frontaliero alla presenza del veterinario ufficiale e che siano sottoposti ad un controllo per accertarne l’idoneità a viaggiare e ad un esame clinico, che può prevedere il prelievo di campioni. Questi esami e il prelievo di campioni vanno effettuati conformemente all’allegato II della decisione 97/794/CE.

    (3)

    L’allegato II della decisione 97/794/CE stabilisce che, su base mensile, almeno il 3 % delle partite di animali biungulati e di equidi sia sottoposto a prelievi sierologici per controllare il rispetto dei requisiti sanitari stabiliti nel certificato veterinario di accompagnamento.

    (4)

    L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2009/156/CE del Consiglio (3) fornisce una definizione per gli equidi registrati, di cui i cavalli registrati rappresentano un sottoinsieme tassonomico conformemente all’articolo 19 di tale direttiva. Pertanto, si può decidere di limitare le importazioni in provenienza da un paese terzo o da una parte di paese terzo a specie o a categorie particolari di equidi, oppure si stabiliscono le condizioni particolari secondo cui può essere effettuata l’ammissione temporanea nel territorio dell’Unione, ovvero la reintroduzione in detto territorio dopo che è stata effettuata l’esportazione temporanea, di equidi registrati o di equidi destinati a fini particolari.

    (5)

    La Commissione, adottando le decisioni 92/260/CEE (4) e 93/195/CEE (5) relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate, rispettivamente, l’ammissione temporanea di cavalli registrati e la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea nonché limitando, conformemente alla decisione 2004/211/CE della Commissione (6), le importazioni nell’Unione di equidi da alcuni paesi terzi esclusivamente ai cavalli registrati di cui all’allegato I della decisione 93/197/CEE della Commissione (7), non solo ha definito i cavalli registrati come un sottoinsieme tassonomico degli equidi registrati di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2009/156/CE ma ha anche tenuto conto dei rischi limitati derivanti dall’introduzione di tali animali nell’Unione.

    (6)

    Alla luce dell’esperienza acquisita risulta che, nel caso dei cavalli registrati, la citata aliquota di prelievo dei campioni di sangue, pari al 3 %, non è giustificata dai benefici attesi in merito al controllo della conformità ai requisiti sanitari stabiliti nei certificati veterinari di accompagnamento. Nel caso dei cavalli registrati, pertanto, l’aliquota fissa di prelievo di campioni per i test sierologici dovrebbe essere sostituita da un prelievo di campioni adeguati basato su una valutazione dei rischi, se ritenuto necessario dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero.

    (7)

    L’allegato II della decisione 97/794/CE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato II della decisione 97/794/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

    (2)  Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d’applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31).

    (3)  Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

    (4)  Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67).

    (5)  Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).

    (6)  Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1).

    (7)  Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16).


    ALLEGATO

    Nell’allegato II della decisione 97/794/CE, la parte III è sostituita dalla seguente:

    «III.   Metodo di prelievo dei campioni

    Il prelievo dei campioni per controllare il rispetto dei requisiti sanitari stabiliti nel certificato veterinario di accompagnamento deve essere effettuato come segue:

    1)

    Su base mensile almeno il 3 % delle partite deve essere sottoposto a prelievi di campioni per i test sierologici, fatta eccezione per i cavalli registrati, compresi nella definizione di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2009/156/CE del Consiglio (1) e accompagnati da un certificato sanitario individuale attestante la conformità ai requisiti di polizia sanitaria di cui alle decisioni adottate conformemente all’articolo 15, lettera a), e all’articolo 19, lettere a) e b), della summenzionata direttiva.

    Almeno il 10 % degli animali di ciascuna partita selezionata per il prelievo dei campioni di cui al primo comma deve essere sottoposto a prelievi, con un minimo di 4 animali. Qualora si riscontrino problemi, tale percentuale deve essere aumentata.

    2)

    In esito ad una valutazione dei rischi effettuata dal veterinario ufficiale, possono essere prelevati altri campioni da qualsiasi animale di una partita presentata al posto d’ispezione frontaliero.


    (1)  Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192, del 23.7.2010, pag. 1).»


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