EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0040

Decisione di esecuzione 2014/40/PESC del Consiglio, del 28 gennaio 2014 , che attua la decisione 2011/423/PESC concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale

GU L 26 del 29.1.2014, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2014; abrogato da 32014D0450

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/40/oj

29.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/38


DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/40/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2014

che attua la decisione 2011/423/PESC concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/423/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue.

(1)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/423/PESC che ha attuato la risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [la «UNSCR 1591 (2005)»] che fissa un elenco delle persone soggette al divieto di viaggio e al congelamento dei beni.

(2)

L’11 marzo e il 4 settembre 2013 il comitato delle sanzioni, istituito a norma del punto 3 della UNSCR 1591(2005), ha modificato detto elenco e ha aggiunto ulteriori informazioni riguardo ai motivi di tale inserimento nell’elenco.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2011/423/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2011/423/PESC è sostituito dall’allegato che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS


(1)  GU L 188 del 19.7.2011, pag. 20.


ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 3

1.

Cognome e nome: ELHASSAN, Gaffar Mohammed

(alias Gaffar Mohmed ELHASSAN)

Data di nascita:24 giugno 1952. Indirizzo: Risiede a El Waha, Omdurman, Sudan. N. di identificazione: N. di carta di identificazione di ex militare: 4302. Altre informazioni: a) Maggiore generale e comandante per la regione militare occidentale delle forze armate sudanesi (SAF). b) In pensione dall’esercito sudanese. Data di designazione da parte dell’ONU:25 aprile 2006.

Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Il gruppo di esperti ha riferito che il maggiore generale Gaffar Mohammed ELHASSAN ha dichiarato di avere esercitato il comando operativo diretto (essenzialmente comando tattico) di tutti gli elementi delle SAF nel Darfur mentre era al comando della regione militare occidentale. Ha esercitato queste funzioni in qualità di comandante della zona militare occidentale dal novembre 2004 (circa) all’inizio 2006. In base alle informazioni fornite dal gruppo di esperti, ELHASSAN è responsabile di violazioni del punto 7 della risoluzione 1591 del Consiglio di sicurezza in quanto, in virtù della sua posizione, ha disposto (da Khartoum) e autorizzato (a partire dal 29 marzo 2005) il trasferimento di materiale militare nel Darfur senza la preventiva approvazione del comitato istituito a norma della suddetta risoluzione. ELHASSAN stesso ha dichiarato al gruppo di esperti che tra il 29 marzo e il dicembre 2005 sono stati introdotti nel Darfur da altre parti del Sudan aeromobili, motori di aeromobili e altro materiale militare. Ad esempio, ELHASSAN ha informato il gruppo che tra il 18 e il 21 settembre 2005 sono stati trasferiti nel Darfur senza autorizzazione due elicotteri da attacco Mi-24.

Vi sono inoltre fondati motivi di ritenere che ELHASSAN sia stato direttamente responsabile, in qualità di comandante della zona militare occidentale, dell’autorizzazione di attacchi aerei militari nella regione attorno ad Abu Hamra, il 23 e 24 luglio 2005, e nella zona di Jebel Moon del Darfur occidentale, il 19 novembre 2005. In entrambe le operazioni erano coinvolti elicotteri da attacco Mi-24 che, secondo quanto riportato, avrebbero aperto il fuoco in entrambe le occasioni. Il gruppo di esperti ha riferito che ELHASSAN ha dichiarato di avere egli stesso approvato le richieste di appoggio aereo e di altre operazioni aeree in qualità di comandante della zona militare occidentale. (Cfr. relazione del gruppo di esperti S/2006/65, punti 266-269). Con queste azioni il maggiore generale Gaffar Mohammed ELHASSAN ha violato le pertinenti disposizioni della risoluzione 1591 del Consiglio di sicurezza e risponde quindi ai criteri per essere designato dal comitato per l’applicazione di sanzioni.

2.

Cognome e nome: HILAL, (Sheikh) Musa.

Altre informazioni: a) Capo supremo della tribù Jalul nel Darfur settentrionale b) Membro dell’Assemblea nazionale del Sudan c) Nel 2008 nominato dal presidente del Sudan consulente speciale presso il ministero degli affari federali. Data di designazione da parte dell’ONU:25 aprile 2006.

Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Human Rights Watch ha indicato in una relazione di essere in possesso di una nota, del 13 febbraio 2004, di un ufficio governativo locale nel Darfur settentrionale che ordina alle “unità di sicurezza nella località” di “consentire le attività dei mujaheddin e dei volontari sotto il comando dello Sheikh Musa HILAL finalizzate a inoltrarsi nelle zone del [Darfur settentrionale] e di garantire le loro esigenze essenziali”. Il 28 settembre 2005, 400 miliziani arabi hanno attaccato i villaggi di Aro Sharrow (e il relativo campo di sfollati interni), Acho e Gozmena nel Darfur occidentale. Si ritiene che Musa HILAL fosse presente durante l’attacco al campo di sfollati interni di Aro Sharrow, in quanto il figlio era stato ucciso nell’attacco della SLA a Shareia ed egli era quindi impegnato in una sanguinosa faida personale. Vi sono fondati motivi di ritenere che, in quanto capo supremo, egli sia stato direttamente responsabile di tali azioni e sia responsabile di violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani nonché di altre atrocità.

3.

Cognome e nome: SHARIF, Adam Yacub

[alias a) Adam Yacub Shant, b) Adam Yacoub]

Data di nascita: Intorno al 1976. Altre informazioni: a) Comandante dell’Armata di liberazione sudanese (SLA) b) sarebbe deceduto il 7 giugno 2012. Data di designazione da parte dell’ONU:25 aprile 2006.

Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

I soldati della SLA sotto il comando di Adam Yacub Shant hanno violato l’accordo di cessate il fuoco attaccando un contingente militare del governo sudanese che stava scortando un convoglio di mezzi pesanti in prossimità di Abu Hamra, nel Darfur settentrionale, il 23 luglio 2005, uccidendo tre soldati. Dopo l’attacco sono state saccheggiate armi da guerra e munizioni del governo. Le informazioni in possesso del gruppo di esperti confermano che l’attacco da parte dei soldati della SLA ha effettivamente avuto luogo ed era chiaramente organizzato, e che è stato quindi minuziosamente pianificato. Si può pertanto ragionevolmente supporre, secondo le conclusioni del gruppo, che Shant, in quanto comandante confermato della SLA nella regione, sia stato a conoscenza dell’attacco e lo abbia approvato o ordinato. Egli è di conseguenza direttamente responsabile dell’attacco e soddisfa i criteri per l’inserimento nell’elenco.

4.

Cognome e nome: BAREY Gabril Abdul Kareem

[alias a) General Gibril Abdul Kareem BAREY, b)“Tek”].

Indirizzo: Risiede a Tine, sul lato sudanese della frontiera con il Ciad. Altre informazioni: Comandante del Movimento nazionale per la riforma e lo sviluppo (NMRD) Data di designazione da parte dell’ONU:25 aprile 2006.

Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

BAREY è responsabile del rapimento nel Darfur, nell’ottobre 2005, di membri del personale della missione dell’Unione Africana in Sudan (AMIS). Ha cercato di ostacolare la missione AMIS con l’intimidazione; ad esempio, nel novembre 2005 ha minacciato di abbattere gli elicotteri dell’Unione africana (UA) nella regione di Jebel Moon. Con queste azioni, che costituiscono una minaccia per la stabilità del Darfur, BAREY ha palesemente violato la risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza e soddisfa i criteri per essere designato dal comitato per l’applicazione di sanzioni.»


Top