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Document 22009A0610(01)R(01)

    Verbale di rettifica della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007 ( GU L 147 del 10.6.2009, pag. 5 )

    GU L 18 del 21.1.2014, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 18 del 21.1.2014, p. 70–72 (HU)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2009/430/corrigendum/2014-01-21/1/oj

    21.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 18/70


    Verbale di rettifica della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 147 del 10 giugno 2009, pag. 5 )

    La presente rettifica è stata realizzata con un verbale di rettifica firmato a Berna il 20 ottobre 2011, con il Dipartimento federale degli affari esteri della Confederazione svizzera quale depositario.1.

    Alle pagine 33 e 34, allegato I, le voci relative agli Stati seguenti sono così modificate:

    —   in Bulgaria: «l’articolo 4, paragrafo 1, punto 2 del codice di diritto internazionale privato»,

    —   in Estonia: «l’articolo 86 del codice di procedura civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik)»,

    —   in Polonia: «l’articolo 1103, paragrafo 4, del codice di procedura civile (Kodeks postępowania cywilnego)»,

    —   in Portogallo: «l’articolo 65, paragrafo 1, lettera b) del codice di procedura civile (Código de Processo Civil), nella misura in cui siano contemplati criteri di competenza esorbitanti, quali il giudice del luogo in cui risiede la succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività (se in Portogallo) qualora la parte convenuta sia l’amministrazione centrale (presso uno Stato estero), e l’articolo 10 del codice di procedura del lavoro (Código de Processo do Trabalho), nella misura in cui siano contemplati criteri di competenza esorbitanti, quali il giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore nei procedimenti avviati dal lavoratore contro il datore di lavoro riguardanti contratti di lavoro individuali»,

    —   in Svizzera: «l’articolo 4 della legge federale sul diritto internazionale privato (Gerichtsstand des Arrestortes/for du lieu du séquestre/foro del luogo del sequestro)»,

    —   in Finlandia: «il capo 10, sezione 18(1), paragrafi 1 e 2, del codice di procedura civile (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken)»;

    alle pagine 35 e 36, allegato II, le voci relative agli Stati seguenti sono così modificate:

    —   in Bulgaria: «окръжният съд»,

    —   in Svizzera: «kantonales Vollstreckungsgericht»/«tribunal cantonal de l’exécution»/«giudice cantonale dell’esecuzione»,

    —   nel Regno Unito:: […]

    […]»;

    alle pagine 37 e 38, allegato III, le voci relative agli Stati seguenti sono così modificate:

    —   in Spagna: «"Juzgado de Primera Instancia" che ha reso la decisione contestata, affinché "Audiencia Provincial" si pronunci sul ricorso»,

    —   in Svizzera: «il tribunale cantonale»;

    a pagina 43, l’allegato IX è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO IX

    Gli Stati e le norme di cui all’articolo II del protocollo n. 1 sono:

    —   Germania: articoli 68, 72, 73 e 74 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio,

    —   Estonia: articolo 214, paragrafi 3 e 4, e articolo 216 del codice di procedura civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik) concernenti la litis denuntiatio,

    —   Lettonia: articoli 78, 79, 80 e 81 del codice di procedura civile (Civilprocesa likums) concernenti la litis denuntiatio,

    —   Lituania: articolo 47 del codice di procedura civile (Civilinio proceso kodeksas),

    —   Ungheria: articoli da 58 a 60 del codice di procedura civile (Polgári perrendtartás) concernenti la litis denuntiatio,

    —   Austria: articolo 21 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernente la litis denuntiatio,

    —   Polonia: articoli 84 e 85 del codice di procedura civile (Kodeks postępowania cywilnego) concernenti la litis denuntiatio (przypozwanie),

    —   Slovenia: articolo 204 della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku) concernente la litis denuntiatio».


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