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Document 32013R1388

    Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010

    GU L 354 del 28.12.2013, p. 319–325 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrogato da 32021R2283

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1388/oj

    28.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 354/319


    REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2013 DEL CONSIGLIO

    del 17 dicembre 2013

    recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La produzione dell'Unione di taluni prodotti agricoli e industriali è insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell'Unione. L'approvvigionamento dell'Unione per i prodotti in questione dipende pertanto in misura considerevole dalle importazioni da paesi terzi. È opportuno provvedere senza indugio alle necessità di approvvigionamento più urgenti dell'Unione per tali prodotti alle condizioni più favorevoli. È opportuno pertanto aprire contingenti tariffari dell'Unione a dazi preferenziali per volumi adeguati, che tengano conto della necessità di non perturbare i mercati di tali prodotti né impedire l'avvio o lo sviluppo della produzione dell'Unione.

    (2)

    Occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino a esaurimento dei contingenti stessi.

    (3)

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1) prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari che garantisce l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote e segue l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.

    (4)

    I volumi dei contingenti sono di solito espressi in tonnellate. Per alcuni prodotti per i quali è aperto un contingente tariffario autonomo il volume contingentale è fissato in un'altra unità di misura. Ove la nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) non preveda un'unità di misura supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all'unità di misura utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è pertanto necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti tariffari autonomi, si indichi il quantitativo esatto dei prodotti importati nella dichiarazione di immissione in libera pratica utilizzando l'unità di misura del volume contingentale fissata per tali prodotti nell'allegato del presente regolamento.

    (5)

    Il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio (3) è stato modificato più volte. A fini di trasparenza e per aiutare gli operatori economici a reperire le merci soggette a contingenti tariffari autonomi, è opportuno sostituire integralmente il regolamento (UE) n. 7/2010.

    (6)

    In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale di promuovere gli scambi fra Stati membri e paesi terzi, è necessario e opportuno stabilire regole intese a equilibrare gli interessi commerciali degli operatori economici dell'Unione senza modificare l'elenco dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) relativo all'Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

    (7)

    Poiché i contingenti tariffari devono prendere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014, è opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che si applicchi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per i prodotti elencati nell'allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione nell'ambito dei quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi per i periodi, alle aliquote di dazio e nei limiti dei volumi ivi indicati.

    Articolo 2

    I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Articolo 3

    Quando è presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto indicato nel presente regolamento il cui volume contingentale sia espresso in un'unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e dal valore, per i prodotti per i quali la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 non prevede un'unità di misura supplementare, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella «Casella n. 41: Unità supplementari» di detta dichiarazione, utilizzando l'unità di misura del volume contingentale di tali prodotti stabilita nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 4

    Il regolamento (UE) n. 7/2010 è abrogato.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. LINKEVIČIUS


    (1)  Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 7/2010 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (CE) n. 2505/96 (GU L 3, del 7.1.2010, pag. 1).


    ALLEGATO

    Numero d’ordine

    Codice NC

    TARIC

    Designazione delle merci

    Periodo contingentale

    Volume contingentale

    Dazio contingentale (%)

    09.2849

    ex 0710 80 69

    10

    Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)  (2)

    1.1.-31.12.

    700 tonnellate

    0 %

    09.2663

    ex 1104 29 17

    10

    Chicchi di sorgo lavorati secondo una tecnica mugnaia, almeno mondati e privati del germe, destinati alla fabbricazione di prodotti riempitivi per imballaggio (1)

    1.1.-31.12.

    1 500 tonnellate

    0 %

    09.2664

    ex 2008 60 19

    30

    Ciliege dolci con l’aggiunta di spirito, con o senza un contenuto di zucchero del 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnellate

    10 % (3)

    ex 2008 60 39

    30

    09.2913

    ex 2401 10 35

    91

    Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)

    1.1.-31.12.

    6 000 tonnellate

    0 %

    ex 2401 10 70

    10

    ex 2401 10 95

    11

    ex 2401 10 95

    21

    ex 2401 10 95

    91

    ex 2401 20 35

    91

    ex 2401 20 70

    10

    ex 2401 20 95

    11

    ex 2401 20 95

    21

    ex 2401 20 95

    91

    09.2928

    ex 2811 22 00

    40

    Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %

    1.1.-31.12.

    1 700 tonnellate

    0 %

    09.2703

    ex 2825 30 00

    10

    Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)

    1.1.-31.12.

    13 000 tonnellate

    0 %

    09.2806

    ex 2825 90 40

    30

    Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8+ 39318-18-8)

    1.1.-31.12.

    12 000 tonnellate

    0 %

    09.2929

    2903 22 00

     

    Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6)

    1.1.-31.12.

    10 000 tonnellate

    0 %

    09.2837

    ex 2903 79 90

    10

    Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)

    1.1.-31.12.

    600 tonnellate

    0 %

    09.2933

    ex 2903 99 90

    30

    1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)

    1.1.-31.12.

    2 600 tonnellate

    0 %

    09.2950

    ex 2905 59 98

    10

    2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1)

    1.1.-31.12.

    15 000 tonnellate

    0 %

    09.2851

    ex 2907 12 00

    10

    o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % (CAS RN 95-48-7)

    1.1.-31.12.

    20 000 tonnellate

    0 %

    09.2624

    2912 42 00

     

    Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4)

    1.1.-31.12.

    950 tonnellate

    0 %

    09.2852

    ex 2914 29 00

    60

    Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5)

    1.1.-31.12.

    300 tonnellate

    0 %

    09.2638

    ex 2915 21 00

    10

    Acido acetico di purezza, in peso, del 99 % o più (CAS RN 64-19-7)

    1.1.-31.12.

    1 000 000 tonnellate

    0 %

    09.2972

    2915 24 00

     

    Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)

    1.1.-31.12.

    20 000 tonnellate

    0 %

    09.2665

    ex 2916 19 95

    30

    (E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)

    1.1.-31.12.

    8 000 tonnellate

    0 %

    09.2769

    ex 2917 13 90

    10

    Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnellate

    0 %

    09.2634

    ex 2917 19 90

    40

    Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5 % (CAS RN693-23-2)

    1.1.-31.12.

    4 600 tonnellate

    0 %

    09.2808

    ex 2918 22 00

    10

    Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)

    1.1.-31.12.

    120 tonnellate

    0 %

    09.2975

    ex 2918 30 00

    10

    Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnellate

    0 %

    09.2602

    ex 2921 51 19

    10

    o-Fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)

    1.1.-31.12.

    1 800 tonnellate

    0 %

    09.2854

    ex 2924 19 00

    85

    3-Iodoprop-2-inil N-butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6)

    1.1.-31.12.

    1 300 tonnellate

    0 %

    09.2977

    2926 10 00

     

    Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1)

    1.1.-31.12.

    75 000 tonnellate

    0 %

    09.2856

    ex 2926 90 95

    84

    2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

    1.1.-31.12.

    500 tonnellate

    0 %

    09.2838

    ex 2927 00 00

    85

    C,C’-Azodi(formammide) (CAS RN 123-77-3) con:

    un pH compreso tra 6,5 e 7,5, e

    un contenuto di semicarbazide (CAS RN 57-56-7) non superiore a 1 500 mg/kg, determinato mediante cromatografia liquida spettrometria di massa (LC-MS),

    intervallo di temperature di decomposizione: da 195 oC a 205 oC,

    gravità specifica compresa tra 1,64 e 1,66, e

    calore di combustione 215 - 220 Kcal/mol

    1.1.-31.12.

    100 tonnellate

    0 %

    09.2603

    ex 2930 90 99

    79

    Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 40372-72-3)

    1.1.-31.12.

    9 000 tonnellate

    0 %

    09.2955

    ex 2932 19 00

    60

    Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

    1.1.-31.12.

    300 tonnellate

    0 %

    09.2812

    ex 2932 20 90

    77

    Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)

    1.1.-31.12.

    4 000 tonnellate

    0 %

    09.2858

    2932 93 00

     

    Piperonale (CAS RN 120-57-0)

    1.1.-31.12.

    220 tonnellate

    0 %

    09.2860

    ex 2933 69 80

    30

    1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)

    1.1.-31.12.

    300 tonnellate

    0 %

    09.2658

    ex 2933 99 80

    73

    5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

    1.1.-31.12.

    200 tonnellate

    0 %

    09.2945

    ex 2940 00 00

    20

    D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)

    1.1.-31.12.

    400 tonnellate

    0 %

    09.2862

    ex 3105 40 00

    10

    Fosfato monoammonico (CAS RN 7722-76-1)

    1.1.-31.12.2014

    45 000 tonnellate

    0 %

    09.2666

    ex 3204 17 00

    55

    Colorante C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7)

    1.1.-31.12

    40 tonnellate

    0 %

    09.2659

    ex 3802 90 00

    19

    Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda

    1.1.-31.12

    30 000 tonnellate

    0 %

    09.2908

    ex 3804 00 00

    10

    Lignosolfonato di sodio

    1.1.-31.12.

    40 000 tonnellate

    0 %

    09.2889

    3805 10 90

     

    Essenza di cellulosa al solfato

    1.1.-31.12.

    25 000 tonnellate

    0 %

    09.2935

    ex 3806 10 00

    10

    Colofonie ed acidi resinici di gemma

    1.1.-31.12.

    280 000 tonnellate

    0 %

    09.2814

    ex 3815 90 90

    76

    Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

    1.1.-31.12.

    3 000 tonnellate

    0 %

    09.2829

    ex 3824 90 97

    19

    Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

    tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,

    numero di acidità non superiore a 110,

    e

    punto di fusione non inferiore a 100° C

    1.1.-31.12.

    1 600 tonnellate

    0 %

    09.2907

    ex 3824 90 97

    86

    Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

    75 % o più di steroli,

    non più del 25 % di stanoli,

    destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)

    1.1.-31.12.

    2 500 tonnellate

    0 %

    09.2644

    ex 3824 90 97

    96

    Preparazione contenente en peso:

    il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile

    il 10 %, ma non più del 30 % di adipato di dimetile e

    non più del 35 % di succinato di dimetile

    1.1.-31.12.

    10 000 tonnellate

    0 %

    09.2140

    ex 3824 90 97

    98

    Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:

    2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine

    94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine

    2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine

    1.1.-31.12.

    4 500 tonnellate

    0 %

    09.2660

    ex 3902 30 00

    96

    Copolimero di etilene e propilene, caratterizzato da una viscosità di fusione non superiore a 1 700 mPa a 190 oC in base al metodo ASTM D 3236

    1.1.-31.12.

    500 tonnellate

    0 %

    09.2639

    3905 30 00

     

    Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

    1.1.-31.12.

    18 000 tonnellate

    0 %

    09.2930

    ex 3905 30 00

    30

    Copolimero di alcole vinilico contenente gruppi di acetato non idrolizzato e sali di sodio dell'acido metilenbutandioico (CAS RN 122625-12-1) del tipo utilizzato per la fabbricazione della carta termica

    1.1.-30.06.

    192 tonnellate

    0 %

    09.2671

    ex 3905 99 90

    81

    Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2):

    contenente in peso dal 17,5 al 20 % di gruppi idrossili e

    con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm

    1.1.-31.12.

    11 000 tonnellate

    0 %

    09.2616

    ex 3910 00 00

    30

    Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)

    1.1.-31.12.

    1 300 tonnellate

    0 %

    09.2816

    ex 3912 11 00

    20

    Fiocchi di acetato di cellulosa

    1.1.-31.12.

    75 000 tonnellate

    0 %

    09.2864

    ex 3913 10 00

    10

    Alginato di sodio, estratto da alghe brune (CAS RN 9005-38-3)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnellate

    0 %

    09.2641

    ex 3913 90 00

    87

    Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:

    peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000

    livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg

    un tenore di etanolo non superiore all’1 % in peso

    un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso

    1.1.-31.12.

    200 kg

    0 %

    09.2661

    ex 3920 51 00

    50

    Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:

    EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592A, oppure

    EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592A

    1.1.-31.12.

    100 tonnellate

    0 %

    09.2645

    ex 3921 14 00

    20

    Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

    1.1.-31.12.

    1 300 tonnellate

    0 %

    09.2818

    ex 6902 90 00

    10

    Mattoni refrattari

    che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e

    che hanno un tenore in peso di TiO2 non superiore all’1 % e

    che hanno un tenore in peso di Al2O3 non superiore a 0,4 % e

    che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1 700° C

    1.1.-31.12.

    75 tonnellate

    0 %

    09.2628

    ex 7019 52 00

    10

    Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2(± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso

    1.1.-31.12.

    3 000 000 m2

    0 %

    09.2799

    ex 7202 49 90

    10

    Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

    1.1.-31.12.

    50 000 tonnellate

    0 %

    09.2629

    ex 7616 99 90

    85

    Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

    1.1.-31.12.

    800 000 pezzi

    0 %

    ex 8302 49 00

    91

    09.2840

    ex 8104 30 00

    20

    Polvere di magnesio:

    di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, ma non superiore al 99,5 %;

    con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm

    1.1.-31.12.

    2 000 tonnellate

    0 %

    09.2642

    ex 8501 40 20

    30

    Unità costituita da

    motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, di potenza uguale o superiore a 480 W, ma non superiore a 1 400 W, di potenza in ingresso superiore a 900 W, ma non superiore a 1 600 W, di diametro esterno superiore a 119,8 mm, ma non superiore a 135,2 mm, e velocità nominale superiore a 30 000 giri al minuto, ma non superiore a 50 000 giri al minuto, e

    un ventilatore a induzione

    destinata alla fabbricazione di aspirapolveri (1)

    1.1.-31.12.

    120 000 pezzi

    0 %

    ex 8501 40 80

    40

    09.2763

    ex 8501 40 80

    30

    Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)

    1.1.-31.12.

    2 000 000 pezzi

    0 %

    09.2633

    ex 8504 40 82

    20

    Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di apparecchi di cui alle voci 8509 80 e 8510 (1)

    1.1.-31.12.

    4 500 000 pezzi

    0 %

    09.2643

    ex 8504 40 82

    30

    Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (1)

    1.1.-31.12.

    1 038 000 pezzi

    0 %

    09.2620

    ex 8526 91 20

    20

    Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione, non dotata di visualizzatore, di peso non superiore a 2 500 g

    1.1.-31.12.

    3 000 000 pezzi

    0 %

    09.2672

    ex 8529 90 92

    75

    Circuito stampato con diodi LED:

    anche dotato di prismi/lenti e

    anche provvisto di connettore/connettori,

    destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528 (1)

    1.1.-31.12.

    115 000 000 pezzi

    0 %

    ex 9405 40 39

    70

    09.2003

    ex 8543 70 90

    63

    Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm

    1.1.-31.12.

    1 400 000 pezzi

    0 %

    09.2668

    ex 8714 91 10

    21

    Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette (1)

    1.1.-31.12.

    76 000 pezzi

    0 %

    ex 8714 91 10

    31

    09.2669

    ex 8714 91 30

    21

    Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette (1)

    1.1.-31.12.

    52 000 pezzi

    0 %

    ex 8714 91 30

    31

    09.2631

    ex 9001 90 00

    80

    Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1)

    1.1.-31.12.

    5 000 000 pezzi

    0 %


    (1)  La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (2)  Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

    (3)  È applicabile il dazio specifico.


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