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Document 22013D0146

Decisione del Comitato misto SEE n. 146/2013, del 15 luglio 2013 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

GU L 345 del 19.12.2013, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/146/oj

19.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 146/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 66nd [regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è inserito quanto segue:

«66ne.

32011 R 1178: Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1), modificato da:

32012 R 0290: Regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012 (GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

all’articolo 8, paragrafo 1, dopo “l’Unione” è inserito “o uno Stato EFTA”.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 290/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1.

(2)  GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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