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Document 22013D0141

Decisione del Comitato misto SEE n. 141/2013, del 15 luglio 2013 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

GU L 345 del 19.12.2013, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/141(2)/oj

19.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 141/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 722/2012 della Commissione, dell’8 agosto 2012, relativo ai requisiti particolari per quanto riguarda i requisiti di cui alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio per i dispositivi medici impiantabili attivi e i dispositivi medici fabbricati con tessuti d’origine animale (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 722/2012 abroga, a decorrere dal 29 agosto 2013, la direttiva 2003/32/CE della Commissione (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 29 agosto 2013.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXX dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1)

dopo il punto 5 (direttiva 2003/32/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«5a.

32012 R 0722: Regolamento (UE) n. 722/2012 della Commissione, dell’8 agosto 2012, relativo ai requisiti particolari per quanto riguarda i requisiti di cui alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio per i dispositivi medici impiantabili attivi e i dispositivi medici fabbricati con tessuti d’origine animale (GU L 212 del 9.8.2012, pag. 3).»;

2)

il testo del punto 5 (direttiva 2003/32/CE della Commissione) è soppresso a decorrere dal 29 agosto 2013.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 722/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 212 del 9.8.2012, pag. 3.

(2)  GU L 105 del 26.4.2003, pag. 18.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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