EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0139

Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2013, del 15 luglio 2013 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

GU L 345 del 19.12.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/139(2)/oj

19.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 139/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2012/38/UE della Commissione, del 23 novembre 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cis -Tricos-9-ene come principio attivo nell’allegato I della direttiva (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2012/40/CE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2012/41/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l’inclusione del principio attivo acido nonanoico nell’allegato I al tipo di prodotto 2 (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2012/42/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’acido cianidrico come principio attivo nell’allegato I della direttiva (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2012/43/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica di talune rubriche dell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2013/3/UE della Commissione, del 14 febbraio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l’iscrizione del principio attivo tiametoxam nell’allegato I al tipo di prodotto 18 (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2013/4/UE della Commissione, del 14 febbraio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo nell’allegato I della direttiva (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2013/5/UE della Commissione, del 14 febbraio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il piriproxifene come principio attivo nell’allegato I della direttiva (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2013/6/UE della Commissione, del 20 febbraio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il diflubenzuron come principio attivo nell’allegato I della direttiva (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2012/728/UE della Commissione, del 23 novembre 2012, concernente la non iscrizione del bifentrin per il tipo di prodotto 18 nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2013/85/UE della Commissione, del 14 febbraio 2013, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (11).

(12)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32012 L 0038: Direttiva 2012/38/UE della Commissione, del 23 novembre 2012 (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 13),

32012 L 0040: Direttiva 2012/40/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 26),

32012 L 0041: Direttiva 2012/41/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 28),

32012 L 0042: Direttiva 2012/42/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 31),

32012 L 0043: Direttiva 2012/43/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 34),

32013 L 0003: Direttiva 2013/3/UE della Commissione, del 14 febbraio 2013 (GU L 44 del 15.2.2013, pag. 6),

32013 L 0004: Direttiva 2013/4/UE della Commissione, del 14 febbraio 2013 (GU L 44 del 15.2.2013, pag. 10),

32013 L 0005: Direttiva 2013/5/UE della Commissione, del 14 febbraio 2013 (GU L 44 del 15.2.2013, pag. 14),

32013 L 0006: Direttiva 2013/6/UE della Commissione, del 20 febbraio 2013 (GU L 48 del 21.2.2013, pag. 10);»

2)

Dopo il punto 12zzl (decisione 2012/483/UE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«12zzm.

32012 D 0728: Decisione 2012/728/UE della Commissione, del 23 novembre 2012, concernente la non iscrizione del bifentrin per il tipo di prodotto 18 nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 55).

12zzn.

32013 D 0085: Decisione 2013/85/UE della Commissione, del 14 febbraio 2013, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 45 del 16.2.2013, pag. 30).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2012/38/UE, 2012/40/UE, 2012/41/UE, 2012/42/UE, 2012/43/UE, 2013/3/UE, 2013/4/UE, 2013/5/UE e 2013/6/UE e delle decisioni 2012/728/UE e 2013/85/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16o luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (12).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 326 del 24.11.2012, pag. 13.

(2)  GU L 327 del 27.11.2012, pag. 26.

(3)  GU L 327 del 27.11.2012, pag. 28.

(4)  GU L 327 del 27.11.2012, pag. 31.

(5)  GU L 327 del 27.11.2012, pag. 34.

(6)  GU L 44 del 15.2.2013, pag. 6.

(7)  GU L 44 del 15.2.2013, pag. 10.

(8)  GU L 44 del 15.2.2013, pag. 14.

(9)  GU L 48 del 21.2.2013, pag. 10.

(10)  GU L 327 del 27.11.2012, pag. 55.

(11)  GU L 45 del 16.2.2013, pag. 30.

(12)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Top