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Document 22013D0136

Decisione del Comitato misto SEE n. 136/2013, del 15 luglio 2013 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

GU L 345 del 19.12.2013, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/136/oj

19.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 136/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/164/UE della Commissione, del 27 marzo 2013, che abroga le decisioni 2003/135/CE, 2004/832/CE e 2005/59/CE che approvano i piani per l’eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici in Francia, in Germania e in Slovacchia (1).

(2)

La decisione di esecuzione 2013/164/UE abroga le decisioni 2003/135/CE (2), 2004/832/CE (3) e 2005/59/CE (4) della Commissione, che sono integrate nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(5)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» nella parte 3.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE, il testo dei punti 20 (decisione 2003/135/CE della Commissione), 28 (decisione 2004/832/CE della Commissione) e 29 (decisione 2005/59/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione 2013/164/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 91 del 3.4.2013, pag. 10.

(2)  GU L 53 del 28.2.2003, pag. 47.

(3)  GU L 359 del 4.12.2004, pag. 62.

(4)  GU L 24 del 27.1.2005, pag. 46.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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