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Document 32013R1007

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1007/2013 della Commissione, del 18 ottobre 2013 , che aggiunge al contingente di pesca 2013-2014 per l’acciuga nel Golfo di Biscaglia i quantitativi riportati dalla Francia e dalla Spagna nella campagna di pesca 2012-2013 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

GU L 279 del 19.10.2013, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1007/oj

19.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/61


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1007/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

che aggiunge al contingente di pesca 2013-2014 per l’acciuga nel Golfo di Biscaglia i quantitativi riportati dalla Francia e dalla Spagna nella campagna di pesca 2012-2013 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell’anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all’anno successivo fino al 10 % di detto contingente. La Commissione aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato.

(2)

I TAC e i contingenti degli Stati membri per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM VIII) sono fissati per una campagna di gestione annuale che va dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno seguente.

(3)

Il regolamento (UE) n. 694/2012 del Consiglio, del 27 luglio 2012, che stabilisce le possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2012-2013 (2), fissa i contingenti di pesca per l’acciuga nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM VIII) per il periodo compreso tra il 1o luglio 2012 e il 30 giugno 2013.

(4)

Il regolamento (UE) n. 713/2013 del Consiglio, del 23 luglio 2013, recante fissazione delle possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2013-2014 (3), fissa i contingenti di pesca per l’acciuga nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM VIII) per il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 giugno 2014.

(5)

A norma del pertinente regolamento sulle possibilità di pesca e dopo avere considerato gli scambi delle possibilità di pesca ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (4) e i trasferimenti di contingenti a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, i contingenti per l’acciuga nel Golfo di Biscaglia disponibili per la Francia e per la Spagna al termine della campagna di pesca 2012-2013 ammontavano rispettivamente a 4 876 e 16 460 tonnellate.

(6)

Al termine della campagna di pesca 2012-2013, le catture di acciuga nel Golfo di Biscaglia dichiarate dalla Francia e dalla Spagna ammontavano rispettivamente a 4 805,1 e 11 275,2 tonnellate.

(7)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, la Francia e la Spagna hanno chiesto che una parte del loro contingente di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2012-2013 sia riportata alla campagna di pesca successiva. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati vanno aggiunti al contingente relativo alla campagna di pesca 2013-2014.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il contingente di pesca dell’acciuga fissato per la Francia nel Golfo di Biscaglia dal regolamento (UE) n. 713/2013 del Consiglio è aumentato di 70,9 tonnellate.

2.   Il contingente di pesca dell’acciuga fissato per la Spagna nel Golfo di Biscaglia dal regolamento (UE) n. 713/2013 del Consiglio è aumentato di 1 646 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(2)  GU L 203 del 31.7.2012, pag. 26.

(3)  GU L 201 del 26.7.2013, pag. 8.

(4)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.


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