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Document 32013R0774

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013 , relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus kefiri DSM 19455 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 217 del 13.8.2013, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2024; abrogato da 32024R1196

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/774/oj

    13.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 217/30


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 774/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 12 agosto 2013

    relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus kefiri DSM 19455 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

    (2)

    Una domanda di autorizzazione del preparato di Lactobacillus kefiri DSM 19455 è stata presentata a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (3)

    La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus kefiri DSM 19455 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

    (4)

    Nel suo parere del 13 marzo 2013 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato non ha effetti dannosi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che il preparato migliora la stabilità aerobica dell’insilato aumentando la produzione di acido acetico e riducendo il pH dell’insilato ottenuto da materiali moderatamente difficili o facili da insilare. L’Autorità non ritiene che siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha altresì verificato la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (5)

    La valutazione del preparato in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego del preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  EFSA Journal 2013; 11(4):3177.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell’additivo

    Nome del titolare dell’autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    CFU/kg di materiale fresco

    Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio.

    1k20742

    Lactobacillus kefiri DSM 19455

     

    Composizione dell’additivo

    Preparato di Lactobacillus kefiri DSM 19455 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

     

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Cellule vitali di Lactobacillus kefiri DSM 19455

     

    Metodo di analisi  (1)

     

    Conteggio nell’additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra (spread plate) (EN 15787)

     

    Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)

    Tutte le specie animali

    1.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di magazzinaggio.

    2.

    Dose minima dell’additivo nel caso in cui non venga utilizzato in combinazione con altri microorganismi come additivo per l’insilaggio: 5 × 107 CFU/kg di materiale fresco

    3.

    L’additivo deve essere utilizzato per materiale moderatamente difficile o facile da insilare (2).

    4.

    Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e guanti.

    2 settembre 2023


    (1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

    (2)  Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco. Foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco. Secondo le definizioni del regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).


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