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Document 32013D0259

Decisione n. 259/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013 , che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria

GU L 82 del 22.3.2013, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32014R0515

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/259/oj

22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/6


DECISIONE N. 259/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2013

che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», e fissa i tassi di cofinanziamento dell'Unione per le azioni sostenute da tale Fondo.

(2)

La crisi finanziaria e la recessione economica mondiale senza precedenti hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni finanziarie, economiche e sociali di molti Stati membri. Alcuni Stati membri si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà, in particolare di stabilità finanziaria ed economica, che hanno condotto o possono condurre a un peggioramento del disavanzo e del debito e minacciano la crescita economica e sono aggravate dalla congiuntura economica e finanziaria internazionale.

(3)

Sebbene siano già state adottate importanti iniziative per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, l'impatto della crisi finanziaria si fa sentire pesantemente sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sulla società in generale. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali sta aumentando ed è opportuno adottare rapidamente misure supplementari per attenuarla massimizzando e ottimizzando l’uso dei finanziamenti dell’Unione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (3) prevede che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro che non ha adottato l'euro, il Consiglio possa concedere a tale Stato membro sostegno finanziario a medio termine.

(5)

Con decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (4), è stato concesso un sostegno finanziario di questo tipo alla Romania.

(6)

Conformemente alle conclusioni del Consiglio Ecofin del 9-10 maggio 2010 il Consiglio ha adottato un pacchetto esaustivo di misure, comprendente il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (5), e il 7 giugno 2010 è stato istituito dagli Stati membri della zona euro un fondo europeo di stabilità finanziaria per fornire sostegno finanziario agli Stati membri della zona euro che si trovano in difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo, salvaguardando così la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme e quella dei suoi Stati membri.

(7)

Con decisioni di esecuzione 2011/77/UE (6) e 2011/344/UE (7) del Consiglio è stato concesso il sostegno finanziario del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria all'Irlanda e al Portogallo rispettivamente. Tali paesi hanno inoltre ricevuto finanziamenti dal fondo europeo di stabilità finanziaria.

(8)

L’8 maggio 2010 sono stati stipulati un accordo tra creditori e un accordo sul programma di prestiti per la Grecia e l'11 maggio 2010 sono entrati in vigore come primo programma di sostegno finanziario per la Grecia. Il 12 marzo 2012 i ministri delle finanze degli Stati membri della zona euro hanno interrotto tale primo programma e hanno approvato un secondo programma di sostegno finanziario per la Grecia. È stato deciso che lo strumento finanziario di questo secondo programma sarebbe stato il fondo europeo di stabilità finanziaria, che faccia gravare su quest'ultimo anche l'importo rimanente del contributo della zona euro ai sensi del primo programma.

(9)

Il 2 febbraio 2012 i ministri delle finanze degli Stati membri della zona euro hanno firmato il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità. Tale trattato fa seguito alla decisione 2011/199/UE del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro (8). Conformemente a tale trattato, a partire dalla sua entrata in vigore l'8 ottobre 2012 il meccanismo europeo di stabilità è la principale fonte di sostegno finanziario per gli Stati membri della zona euro. È opportuno pertanto che la presente decisione tenga conto del meccanismo europeo di stabilità.

(10)

Nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2011 il Consiglio europeo ha espresso compiacimento per l’intenzione della Commissione di rafforzare le sinergie tra il programma di prestiti per la Grecia e i fondi dell’Unione e ha espresso sostegno agli sforzi tesi ad aumentare la capacità della Grecia di assorbire i fondi dell’Unione per stimolare la crescita e l’occupazione, concentrando l’attenzione sul miglioramento della competitività e sulla creazione di posti di lavoro. Ha inoltre accolto con favore e appoggiato l'elaborazione da parte della Commissione, insieme agli Stati membri, di un programma globale di assistenza tecnica alla Grecia. Le modifiche della decisione n. 574/2007/CE previste nella presente decisione contribuiscono a tali sforzi per aumentare le sinergie.

(11)

Tenuto conto delle circostanze eccezionali, il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (9), è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1311/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), per consentire un aumento del tasso di cofinanziamento applicato nel quadro dei fondi strutturali e del Fondo di coesione per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria. Un approccio dello stesso tipo è stato seguito per detti Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale conformemente al regolamento (UE) n. 1312/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (11), e nell'ambito del Fondo europeo per la pesca conformemente al regolamento (UE) n. 387/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria (12).Tali Stati membri dovrebbero ricevere anche il sostegno dei quattro fondi istituiti nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», vale a dire il Fondo per le frontiere esterne, il Fondo europeo per i rimpatri, il Fondo europeo per i rifugiati e il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi («Fondi») istituiti per il periodo 2007-2013.

(12)

I Fondi sono strumenti essenziali per aiutare gli Stati membri ad affrontare le importanti sfide della migrazione, dell'asilo e delle frontiere esterne, quali lo sviluppo di una politica generale dell’immigrazione dell’Unione che ne rafforzi la competitività e la coesione sociale e contribuisca alla creazione di un sistema europeo comune di asilo.

(13)

Per agevolare la gestione dei finanziamenti dell'Unione nel settore della migrazione, dell'asilo e delle frontiere esterne e incrementarne la disponibilità per gli Stati membri ai fini dell'attuazione dei loro programmi annuali nel quadro dei Fondi, è necessario consentire, in via temporanea e senza pregiudizio per il periodo di programmazione 2014–2020, un aumento del tasso di cofinanziamento dell'Unione ai sensi dei Fondi per un importo corrispondente a una maggiorazione di 20 punti percentuali del tasso di cofinanziamento attualmente applicabile per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria. La dotazione annuale nazionale dei Fondi secondo gli atti di base rimarrà quindi la stessa, mentre il cofinanziamento nazionale sarà ridotto di conseguenza. I programmi annuali in corso dovranno essere rivisti in funzione dei cambiamenti derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento maggiorato.

(14)

È opportuno che lo Stato membro che desideri beneficiare del tasso di cofinanziamento maggiorato presenti alla Commissione una dichiarazione scritta, unitamente al progetto di programma annuale o al progetto di programma annuale riveduto. In tale dichiarazione lo Stato membro interessato dovrebbe fare riferimento alla decisione del Consiglio pertinente o a qualsiasi altra decisione pertinente in base alla quale è ammesso a beneficiare del tasso di cofinanziamento dell'Unione maggiorato.

(15)

La crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali e la recessione economica hanno seriamente compromesso la stabilità finanziaria di molti Stati membri. Essendo necessaria una risposta rapida per contrastare gli effetti sull'economia nel suo insieme, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il più presto possibile.

(16)

La decisione n. 574/2007/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(17)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (13) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (14) relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(18)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (15) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (16).

(19)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (17) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (18).

(20)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(21)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (19); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(22)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (20); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione n. 574/2007/CE

All'articolo 16, il paragrafo 4 della decisione n. 574/2007/CE è sostituito dal seguente:

«4.   Il contributo dell'Unione ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all’articolo 4 attuate negli Stati membri, il 50 % del costo totale di un’azione specifica.

Detto contributo può essere aumentato al 75 % per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici di cui all’articolo 20.

Il contributo dell'Unione è aumentato al 75 % negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

Il contributo dell'Unione può essere maggiorato di 20 punti percentuali in uno Stato membro purché, al momento della presentazione del suo progetto di programma annuale ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, della presente decisione, o del suo progetto di programma annuale riveduto ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2008/456/CE della Commissione (21), esso soddisfi una delle seguenti condizioni:

a)

beneficia di un'assistenza finanziaria a medio termine messa a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (22);

b)

beneficia di un'assistenza finanziaria messa a disposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (23), ovvero concessa da altri Stati membri della zona euro prima del 13 maggio 2010; oppure

c)

beneficia di un'assistenza finanziaria ai sensi dell'accordo intergovernativo che istituisce il fondo europeo di stabilità finanziaria o del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una dichiarazione scritta, unitamente al suo progetto di programma annuale o al suo progetto di programma annuale riveduto, confermando di soddisfare una delle condizioni di cui al quarto comma, lettere a), b) o c).

Un progetto cofinanziato al tasso maggiorato può rimanere tale a prescindere che, nel corso dell'attuazione del relativo programma annuale, sussista ancora una delle condizioni di cui al quarto comma, lettere a), b) o c).

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 13 marzo 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 febbraio 2013.

(2)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

(3)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(4)  GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8.

(5)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(6)  GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

(7)  GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.

(8)  GU L 91 del 6.4.2011, pag. 1.

(9)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(10)  GU L 337 del 20.12.2011, pag. 5.

(11)  GU L 339 del 21.12.2011, pag. 1.

(12)  GU L 129 del 16.5.2012, pag. 7.

(13)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(14)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(15)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(16)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(17)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(18)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

(19)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(20)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(21)  GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1.

(22)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(23)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1


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