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Document 32012D0735

    2012/735/UE: Decisione del Consiglio, del 31 maggio 2012 , relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra

    GU L 354 del 21.12.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/735/oj

    Related international agreement

    21.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 354/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 31 maggio 2012

    relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra

    (2012/735/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, un accordo commerciale multilaterale con i paesi membri della Comunità andina che condividevano l’obiettivo di concludere un accordo commerciale ambizioso, globale ed equilibrato.

    (2)

    I negoziati si sono conclusi e l’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra («accordo»), è stato siglato il 23 marzo 2011.

    (3)

    L’articolo 330, paragrafo 3, dell’accordo prevede la sua applicazione in via provvisoria.

    (4)

    È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione e applicarlo in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

    (5)

    L’accordo non pregiudica il diritto degli investitori degli Stati membri di fruire di un trattamento più favorevole nei casi in cui lo prevedano accordi relativi agli investimenti di cui uno Stato membro e un paese andino firmatario siano parti.

    (6)

    L’applicazione provvisoria prevista nella presente decisione fa salva la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri in conformità dei trattati.

    (7)

    Come previsto dall’articolo 218, paragrafo 7, del trattato, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare talune modifiche limitate dell’accordo in materia di indicazioni geografiche che devono essere adottate dal comitato per il commercio, su proposta del sottocomitato per la proprietà intellettuale a norma dell’articolo 209, paragrafo 2, dell’accordo.

    (8)

    È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione di cui tali indicazioni geografiche godono in forza dell’accordo.

    (9)

    L’accordo non deve essere interpretato come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La firma dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

    Articolo 3

    1.   L’Unione applica in via provvisoria l’accordo, ad eccezione dell’articolo 2, dell’articolo 202, paragrafo 1, e degli articoli 291 e 292, come previsto dall’articolo 330, paragrafo 3, dell’accordo stesso, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

    2.   Al fine di determinare la data di applicazione provvisoria dell’accordo, il Consiglio fissa la data entro la quale la notifica di cui all’articolo 330, paragrafo 3, dello stesso deve essere trasmessa alla Colombia e al Perù. Tale notifica include i riferimenti alle disposizioni che non possono essere provvisoriamente applicate.

    3.   La data a partire dalla quale l’accordo sarà applicato a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

    Articolo 4

    Ai fini dell’articolo 209, paragrafo 2, dell’accordo, le modifiche dell’accordo in materia di indicazioni geografiche che devono essere adottate dal comitato per il commercio su proposta del sottocomitato per la proprietà intellettuale sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione. Se, nel caso di obiezioni sollevate nei riguardi di un’indicazione geografica, le parti interessate non giungono a un accordo, la Commissione adotta una posizione sulla base della procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1).

    Articolo 5

    1.   Una denominazione protetta a norma dell’appendice 1 dell’allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) dell’accordo può essere utilizzata da ogni operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla corrispondente specifica.

    2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione provvedono a far rispettare la protezione di cui all’articolo 210 dell’accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

    Articolo 6

    La disposizione applicabile ai fini dell’adozione delle norme attuative necessarie per l’applicazione delle regole contenute nell’appendice 2A e nell’appendice 5 dell’allegato II concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa e nell’appendice 1 dell’allegato I concernente la soppressione dei dazi doganali dell’accordo è l’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

    Articolo 7

    L’accordo non si interpreta come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.

    Articolo 8

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. OLSEN DYHR


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


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