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Document 22012D0074
Decision of the EEA Joint Committee No 74/2012 of 30 April 2012 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2012, del 30 aprile 2012 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2012, del 30 aprile 2012 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
GU L 248 del 13.9.2012, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
13.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 248/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 74/2012
del 30 aprile 2012
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2012 del 30 marzo 2012 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/214/UE della Commissione, del 1o aprile 2011, che modifica gli allegati da II a IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione di esecuzione 2011/277/UE della Commissione, del 10 maggio 2011, che modifica l’allegato II della decisione 93/52/CEE riconoscendo come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) alcune regioni italiane e che modifica gli allegati della decisione 2003/467/CE riconoscendo come ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica alcune regioni di Italia, Polonia e Regno Unito (4). |
(5) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione di esecuzione 2011/674/UE della Commissione, del 12 ottobre 2011, che modifica la decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne dalla rinotracheite bovina infettiva di alcune regioni amministrative della Germania (5). |
(6) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione di esecuzione 2011/675/UE della Commissione, del 12 ottobre 2011, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto concerne la dichiarazione della Lettonia quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e la dichiarazione di determinate regioni amministrative del Portogallo quali regioni ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica (6). |
(7) |
La direttiva 2009/158/CE abroga la direttiva 90/539/CEE del Consiglio (7), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(8) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda. |
(9) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è così modificato:
1) |
il testo del punto 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e del punto 3 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è soppresso; |
2) |
al punto 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto quanto segue:
|
3) |
al punto 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
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4) |
al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
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5) |
al punto 80 (decisione 2004/558/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
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6) |
al punto 3 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto quanto segue:
|
Articolo 2
I testi della direttiva 2009/158/CE, della decisione 2011/214/UE e delle decisioni di esecuzione 2011/277/UE, 2011/674/UE e 2011/675/UE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (8).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente ff
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 207 del 2.8.2012, pag. 2.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(3) GU L 90 del 6.4.2011, pag. 27.
(4) GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 100.
(5) GU L 268 del 13.10.2011, pag. 17.
(6) GU L 268 del 13.10.2011, pag. 19.
(7) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.
(8) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.