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Document 22012D0074

Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2012, del 30 aprile 2012 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

GU L 248 del 13.9.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/74/oj

13.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 74/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/214/UE della Commissione, del 1o aprile 2011, che modifica gli allegati da II a IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione di esecuzione 2011/277/UE della Commissione, del 10 maggio 2011, che modifica l’allegato II della decisione 93/52/CEE riconoscendo come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) alcune regioni italiane e che modifica gli allegati della decisione 2003/467/CE riconoscendo come ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica alcune regioni di Italia, Polonia e Regno Unito (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la decisione di esecuzione 2011/674/UE della Commissione, del 12 ottobre 2011, che modifica la decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne dalla rinotracheite bovina infettiva di alcune regioni amministrative della Germania (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo la decisione di esecuzione 2011/675/UE della Commissione, del 12 ottobre 2011, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto concerne la dichiarazione della Lettonia quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e la dichiarazione di determinate regioni amministrative del Portogallo quali regioni ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica (6).

(7)

La direttiva 2009/158/CE abroga la direttiva 90/539/CEE del Consiglio (7), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(8)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(9)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

il testo del punto 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e del punto 3 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è soppresso;

2)

al punto 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto quanto segue:

«4a.

32009 L 0158: Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74), modificata da:

32011 D 0214: Decisione 2011/214/UE della Commissione, del 1o aprile 2011 (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 27).

Questo atto non si applica all’Islanda.

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 13, dopo il termine “Norvegia” è aggiunto il termine “Finlandia”;

b)

nell’allegato IV, il termine “Norvegia” viene aggiunto dopo il termine “Finlandia” alla nota 3 del modello 1, alle note 4 e 6 del modello 2, alle note 1 e 4 del modello 3, alla nota 3 del modello 4, alle note 3 e 5 del modello 5 e alla nota 1 del modello 6.»;

3)

al punto 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 D 0277: Decisione di esecuzione 2011/277/UE della Commissione, del 10 maggio 2011 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 100).»;

4)

al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32011 D 0277: Decisione di esecuzione 2011/277/UE della Commissione, del 10 maggio 2011 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 100),

32011 D 0675: Decisione di esecuzione 2011/675/UE della Commissione, del 12 ottobre 2011 (GU L 268 del 13.10.2011, pag. 19).»;

5)

al punto 80 (decisione 2004/558/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 D 0674: Decisione di esecuzione 2011/674/UE della Commissione, del 12 ottobre 2011 (GU L 268 del 13.10.2011, pag. 17).»;

6)

al punto 3 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto quanto segue:

«3a.

32009 L 0158: Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74), modificata da:

32011 D 0214: Decisione 2011/214/UE della Commissione, del 1o aprile 2011 (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 27).

Questo atto non si applica all’Islanda.

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 13, dopo il termine “Norvegia” è aggiunto il termine “Finlandia”;

b)

nell’allegato IV, il termine “Norvegia” viene aggiunto dopo il termine “Finlandia” alla nota 3 dei modelli 1, alle note 4 e 6 del modello 2, alle note 1 e 4 del modello 3, alla nota 3 del modello 4, alle note 3 e 5 del modello 5 e alla nota 1 del modello 6.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/158/CE, della decisione 2011/214/UE e delle decisioni di esecuzione 2011/277/UE, 2011/674/UE e 2011/675/UE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (8).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 2.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  GU L 90 del 6.4.2011, pag. 27.

(4)  GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 100.

(5)  GU L 268 del 13.10.2011, pag. 17.

(6)  GU L 268 del 13.10.2011, pag. 19.

(7)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

(8)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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