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Document 32012D0469

2012/469/UE: Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2012 , sulla posizione che l'Unione europea deve adottare, nell'ambito del comitato amministrativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, in merito al progetto di regolamento sui sistemi di avviso di deviazione dalla corsia e al progetto di regolamento sui dispositivi avanzati di frenata d'emergenza Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 213 del 10.8.2012, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/469/oj

10.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2012

sulla posizione che l'Unione europea deve adottare, nell'ambito del comitato amministrativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, in merito al progetto di regolamento sui sistemi di avviso di deviazione dalla corsia e al progetto di regolamento sui dispositivi avanzati di frenata d'emergenza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/469/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 97/836/CE del Consiglio (1) la Comunità ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite («UNECE») relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»).

(2)

I requisiti armonizzati del progetto di regolamento UNECE recante disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione al sistema di avviso di deviazione dalla corsia (2) e del progetto di regolamento UNECE relativo ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (3) («progetti di regolamento UNECE») mirano ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e protezione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (4) introduce l'obbligo di installazione dei sistemi di avviso di deviazione dalla corsia e dei dispositivi avanzati di frenata d'emergenza su taluni veicoli a motore delle categorie M2, N2, M3 e N3.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto per quanto riguarda l'adozione dei progetti di regolamento UNECE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto è di votare a favore del progetto di regolamento UNECE recante disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione al sistema di avviso di deviazione dalla corsia, di cui ai documenti ECE/TRANS/WP.29/2011/78, ECE/TRANS/WP.29/2011/89 ed ECE/TRANS/WP.29/2011/91.

Articolo 2

La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto è di votare a favore del progetto di regolamento UNECE relativo ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza, di cui ai documenti ECE/TRANS/WP.29/2011/92 ed ECE/TRANS/WP.29/2011/93, unitamente alle rispettive modifiche.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

(2)  Documenti UNECE ECE/TRANS/WP.29/2011/78, ECE/TRANS/WP.29/2011/89 ed ECE/TRANS/WP.29/2011/91.

(3)  Documenti UNECE ECE/TRANS/WP.29/2011/92, ECE/TRANS/WP.29/2011/92/Amend.1, ECE/TRANS/WP.29/2011/93 ed ECE TRANS/WP.29/2011/93/Amend.1.

(4)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.


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