EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0346

2012/346/UE: Decisione n. 1/2012 del comitato speciale UE-Cile per la cooperazione doganale e le norme d’origine, del 27 marzo 2012 , relativa all’allegato III dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

GU L 169 del 29.6.2012, p. 61–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/346/oj

29.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/61


DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO SPECIALE UE-CILE PER LA COOPERAZIONE DOGANALE E LE NORME D’ORIGINE

del 27 marzo 2012

relativa all’allegato III dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2012/346/UE)

IL COMITATO SPECIALE,

visto l’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (1) («accordo di associazione»), firmato il 18 novembre 2002, in particolare i termini «territorio doganale della Comunità» di cui all’articolo 36, paragrafo 2, dell’allegato III, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III dell’accordo di associazione stabilisce le norme d’origine per i prodotti originari dei territori delle parti di tale accordo.

(2)

L’allegato III dell’accordo di associazione fa riferimento al termine «Comunità» nel suo testo.

(3)

Ai fini dell’allegato III dell’accordo di associazione, è opportuno definire in una nota esplicativa all’allegato i termini «Comunità» e «territorio doganale della Comunità», per garantire la corretta applicazione territoriale dell’allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 36, paragrafo 2, dell’allegato III dell’accordo di associazione, i termini «territorio doganale della Comunità» fanno riferimento al territorio doganale della Comunità europea (oggi Unione europea) quale indicato all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2), fatte salve successive modifiche o l’abrogazione della legislazione esistente.

La presente nota esplicativa all’allegato III lascia impregiudicato il titolo VII su Ceuta e Melilla di tale allegato.

Articolo 2

Ai fini dell’allegato III dell’accordo di associazione, con il termine «Comunità» si intende il territorio doganale della Comunità europea (oggi Unione europea) di cui all’articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore sessanta giorni dalla data in cui l’ultima parte ha notificato l’espletamento dei requisiti interni necessari all’attuazione della presente decisione.

Fatto a Santiago del Cile, il 27 marzo 2012

Per il comitato speciale

La presidente

Paulina NAZAL


(1)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


Top