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Document 32012R0571

Regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive silicato di alluminio, proteine idrolizzate e 1,4-diamminobutano (putrescina) Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 169 del 29.6.2012, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/571/oj

29.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 571/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive silicato di alluminio, proteine idrolizzate e 1,4-diamminobutano (putrescina)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Le sostanze attive silicato di alluminio, proteine idrolizzate e 1,4-diamminobutano (putrescina) sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (2) del Consiglio in forza della direttiva 2008/127/CE (3) della Commissione conformemente alla procedura prevista dall'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione del 3 dicembre 2004, che stabilisce ulteriori modalità di attuazione per la quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (4) del Consiglio. Dopo che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009 dette sostanze sono considerate approvate in base a tale regolamento e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (5).

(2)

A norma dell' articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito "l'Autorità", ha presentato alla Commissione le sue opinioni in merito ai progetti di rapporti di riesame per il silicato di alluminio (6), le proteine idrolizzate (7) e l'1,4-diamminobutano (putrescina) (8) il 16 dicembre 2011. I progetti di rapporti di riesame e le opinioni dell'Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvate il 1o giugno 2012 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sul silicato di alluminio, le proteine idrolizzate e l'1,4-diamminobutano (putrescina).

(3)

L'Autorità ha trasmesso le proprie opinioni sul silicato di alluminio, le proteine idrolizzate e l'1,4-diamminobutano (putrescina) ai notificanti, che sono stati invitati dalla Commissione a presentare osservazioni sui rapporti di riesame.

(4)

Si conferma che le sostanze attive silicato di alluminio, proteine idrolizzate e 1,4-diamminobutano (putrescina) devono considerarsi approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(5)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche occorre modificare le condizioni di approvazione delle sostanze silicato di alluminio, proteine idrolizzate e 1,4-diamminobutano (putrescina). In particolare è opportuno esigere ulteriori informazioni di conferma per quanto riguarda il silicato di alluminio e le proteine idrolizzate. Allo stesso tempo occorre operare determinati adeguamenti tecnici, in particolare sostituendo il nome della sostanza attiva "putrescina (1,4-diamminobutano)" con "1,4-diamminobutano (putrescina)". Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011.

(6)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell'applicazione del presente regolamento, al fine di permettere agli Stati membri, ai notificanti e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.

(4)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(5)  GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Aluminium silicate. The EFSA Journal 2012; 10(1):2517. Disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance hydrolysed proteins. The EFSA Journal 2012; 10(2):2545. Disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(8)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1,4-diaminobutane (putrescine) (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva 1,4-diamminobutano (putrescina)). The EFSA Journal 2012; 10(1):2516. Disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

(1)

La riga 220 relativa alla sostanza attiva silicato di alluminio è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«220

Silicato di alluminio

Numero CAS 1332-58-7

N. CIPAC 841

Non disponibile

Denominazione chimica: Silicato di alluminio

≥ 999,8 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019.

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul silicato di alluminio (SANCO/2603/08), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o giugno 2012.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri presteranno particolare attenzione alla sicurezza degli operatori; se del caso le condizioni d'impiego prevedono l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale e respiratoria,

Le condizioni d'impiego devono all'occorrenza comprendere misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione informazioni confermative riguardo:

(a)

la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici;

(b)

la pertinenza del materiale di prova utilizzato nel fascicolo sulla tossicità, in considerazione delle specifiche della sostanza tecnica.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 1o maggio 2013.»

(2)

La riga 234 relativa alla sostanza attiva proteine idrolizzate è sostituita dalla seguente:

«Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (2)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

234

Proteine idrolizzate

CAS non attribuito

N. CIPAC 901

Non disponibile

Relazione di riesame (SANCO/2615/2008)

1o settembre 2009.

31o agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva. Le proteine idrolizzate di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1069/2009 (3) e al regolamento (UE) n. 142/2011 (4) della Commissione.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle proteine idrolizzate (SANCO/2615/08), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o giugno 2012.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori; se del caso le condizioni d'impiego prevedono l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

Le condizioni d'impiego devono all'occorrenza comprendere misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione informazioni confermative riguardo:

(a)

le specificazioni del materiale tecnico quale fabbricato commercialmente devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici;

(b)

il rischio per gli organismi acquatici.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro il 1o maggio 2013 e le informazioni di cui al punto b) entro il 1o novembre 2013.

(3)

La riga 245 relativa alla sostanza attiva 1,4-diamminobutano (putrescina) è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (5)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«245

1,4-diamminobutano (putrescina)

Numero CAS 110-60-1

N. CIPAC 854

Butano-1,4-diammina

≥ 990 g/kg

1o settembre 2009.

31o agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 1,4-diaminobutano (putrescina) (SANCO/2626/08), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o giugno 2012.

Le condizioni d'impiego devono all'occorrenza comprendere misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.

(2)  Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.

(3)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(4)  GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1

(5)  Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.


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