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Document 22012D0027
Decision of the EEA Joint Committee No 27/2012 of 10 February 2012 amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 27/2012, del 10 febbraio 2012 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 27/2012, del 10 febbraio 2012 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
GU L 161 del 21.6.2012, p. 33–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
21.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/33 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 27/2012
del 10 febbraio 2012
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 165/2011 del 19 dicembre 2011 (1). |
(2) |
È opportuno integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 66wh [regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il punto seguente:
«66wi. |
32010 R 0255: Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.» |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) n. 255/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente f.f.
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 76 del 15.3.2012, pag. 57.
(2) GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.