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Document 22012D0013

    Decisione del Comitato misto SEE n. 13/2012, del 10 febbraio 2012 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 161 del 21.6.2012, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/13/oj

    21.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 161/19


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 13/2012

    del 10 febbraio 2012

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 130/2011 del 2 dicembre 2011 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1152/2010 della Commissione, dell’8 dicembre 2010, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (2),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Al punto 12zza (regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32010 R 1152: Regolamento (UE) n. 1152/2010 della Commissione, dell’8 dicembre 2010 (GU L 324 del 9.12.2010, pag. 13).»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (UE) n. 1152/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 12/2012 del 10 febbraio 2012 (4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente f.f.

    Gianluca GRIPPA


    (1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 14.

    (2)  GU L 324 del 9.12.2010, pag. 13.

    (3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali

    (4)  Cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale.


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