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Document 32012D0291

Decisione 2012/291/PESC del Consiglio, del 5 giugno 2012 , che modifica e proroga l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

GU L 146 del 6.6.2012, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/291(1)/oj

6.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/46


DECISIONE 2012/291/PESC DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2012

che modifica e proroga l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (1), EULEX KOSOVO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC (2) che istituisce una missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO).

(2)

L’8 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/322/PESC (3), che ha modificato e prorogato l’azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2012.

(3)

Sulla scorta delle raccomandazioni del riesame strategico, la missione dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di due anni.

(4)

L’importo di riferimento finanziario copre il periodo fino al 14 giugno 2012. L’azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere modificata affinché preveda un nuovo importo di riferimento finanziario dal 15 giugno 2012 al 14 giugno 2013.

(5)

L’EULEX KOSOVO sarà condotta nell’ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21 del trattato.

(6)

L’azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’azione comune 2008/124/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«j)

coopera con le autorità giudiziarie e con le autorità incaricate dell’applicazione della legge degli Stati membri e degli Stati terzi nell’esecuzione del suo mandato»;

2)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Struttura dell’EULEX KOSOVO

1.   L’EULEX KOSOVO è una missione unificata PSDC in tutto il Kosovo.

2.   L’EULEX KOSOVO istituisce:

a)

un comando principale a Pristina;

b)

uffici sul territorio del Kosovo, in funzione delle necessità;

c)

uffici di collegamento, in funzione delle necessità; e

d)

un elemento di sostegno a Bruxelles.»;

3)

l’articolo 9, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   Tutto il personale esercita le sue funzioni e opera nell’interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime in materia di sicurezza stabiliti dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (4).

4)

l’articolo 14 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il comandante dell’operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EULEX KOSOVO a norma degli articoli 7 e 11, in coordinamento con il SEAE.»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alla decisione 2011/292/UE.»;

5)

l’articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2010 è di 265 000 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO dal 15 ottobre 2010 fino al 14 dicembre 2011 è di 165 000 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO dal 15 dicembre 2011 fino al 14 giugno 2012 è di 72 800 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2012 fino al 14 giugno 2013 è di 111 000 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l’EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.»;

6)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Comunicazione di informazioni e documenti

1.   L’AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO e ad altre parti terze associate alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell’UE prodotti ai fini dell’EULEX KOSOVO fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna, a norma della decisione 2011/292/UE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale.

2.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l’AR è inoltre autorizzato a trasmettere alle competenti autorità locali informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello “RESTREINT UE/ EU RESTRICTED” prodotti ai fini dell’EULEX KOSOVO, conformemente alla decisione 2011/292/UE. In tutti gli altri casi, tali informazioni e documenti sono trasmessi alle competenti autorità locali secondo procedure consone al livello di cooperazione di tali autorità con l’UE.

3.   L’AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO, ad altre parti terze associate alla presente azione comune ed alle competenti autorità locali documenti non classificati dell’UE connessi con le deliberazioni del Consiglio in merito all’EULEX KOSOVO e soggetti all’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (5).

4.   L’AR può delegare tali autorizzazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui sopra a persone poste sotto la propria autorità, al comandante delle operazioni civili e/o al capomissione.

7)

all’articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2014.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status, ed è in linea con la risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(3)  GU L 145 dell’11.6.2010, pag. 13.

(4)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.»;

(5)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).»;


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