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Document 22012D0195

2012/195/UE: Decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 31 marzo 2012 , che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

GU L 103 del 13.4.2012, p. 51–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/195(1)/oj

13.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/51


DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL’ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

del 31 marzo 2012

che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(2012/195/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo»), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’allegato II dell’accordo che riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera (2) e dovrebbe ora essere aggiornato per tenere conto dei nuovi atti giuridici dell’Unione europea che sono entrati in vigore da allora, in particolare del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3), e le misure adottate per l’applicazione di tale regolamento.

(3)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (4).

(4)

A fini di chiarezza e razionalità, l’allegato II dell’accordo e il protocollo di tale allegato dovrebbero essere consolidati in una versione giuridicamente vincolante.

(5)

L’allegato II dell’accordo dovrebbe essere mantenuto in linea con l’evoluzione dei pertinenti atti giuridici dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone («accordo») è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e il testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede.

Articolo 3

La decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2012

Per il Comitato misto

Il presidente

Mario GATTIKER


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(2)  GU L 270 del 29.9.2006, pag. 67.

(3)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.


ALLEGATO

«

ALLEGATO II

COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

Articolo 1

1.   Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, e come da essa modificati, o regole equivalenti a tali atti.

2.   I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione europea.

Articolo 2

1.   Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, le parti contraenti tengono in debita considerazione gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.

2.   Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti giuridici dell’Unione europea di cui alla sezione C del presente allegato.

Articolo 3

1.   Nel protocollo del presente allegato sono stabilite disposizioni speciali relative agli accordi transitori riguardanti l’assicurazione contro la disoccupazione per i cittadini di taluni Stati membri dell’Unione europea in possesso di un titolo di soggiorno svizzero di durata inferiore a un anno, relative agli assegni svizzeri per i grandi invalidi e alle prestazioni previste dal regime di previdenza professionale riguardanti le pensioni di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità.

2.   Il protocollo costituisce parte integrante del presente allegato.

SEZIONE A:   ATTI GIURIDICI CUI SI FA RIFERIMENTO

1.

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (2).

Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

a)

all’allegato I, sezione I, è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Legislazione cantonale riguardante gli anticipi sugli assegni alimentari basata sull’articolo 131, capoverso 2, e sull’articolo 293, capoverso 2, del Codice civile svizzero.”;

b)

all’allegato I, sezione II, è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Gli assegni di nascita e di adozione in applicazione della legislazione cantonale pertinente sulla base dell’articolo 3, capoverso 2, della legge federale sugli assegni familiari.”;

c)

all’allegato II è aggiunto il testo seguente:

Germania-Svizzera

a)

Per quanto concerne la convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dagli accordi completivi n. 1, del 9 settembre 1975, e n. 2, del 2 marzo 1989:

i)

il punto 9b, paragrafo 1, punti da 1 a 4, del protocollo finale (legislazione applicabile e diritto alle prestazioni di malattia in natura per i residenti dell’exclave tedesca di Büsingen);

ii)

il punto 9e, paragrafo 1, lettera b), prima, seconda e quarta frase del protocollo finale (accesso all’assicurazione volontaria contro le malattie in Germania con un trasferimento in Germania).

b)

Per quanto concerne l’accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982, modificato dal protocollo aggiuntivo del 22 dicembre 1992:

i)

l’articolo 8, paragrafo 5. La Germania (comune di Büsingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.

Spagna-Svizzera

Il punto 17 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 giugno 1982; le persone assicurate nell’ambito dell’assicurazione spagnola in forza di tale disposizione sono esentate dall’affiliazione all’assicurazione malattie svizzera.

Italia-Svizzera

Articolo 9, paragrafo 1, della convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall’accordo complementare del 18 dicembre 1963, l’accordo aggiuntivo n. 1, del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l’accordo aggiuntivo n. 2, del 2 aprile 1980.”;

d)

all’allegato IV è aggiunto il testo seguente:

Svizzera”;

e)

all’allegato VIII, parte 1, è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Tutte le domande di rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità del regime di base (legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e legge federale sull’assicurazione contro l’invalidità) e di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).”;

f)

all’allegato VIII, parte 2, è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).”;

g)

nell’allegato IX, parte II, è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Rendite per i superstiti e d’invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).”;

h)

all’allegato X è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

1.

Le prestazioni complementari (legge federale sulle prestazioni complementari del 19 marzo 1965) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.

2.

Le rendite per casi di rigore ai sensi dell’assicurazione per l’invalidità [articolo 28, capoverso 1 bis), della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, del 19 giugno 1959, così come modificata il 7 ottobre 1994].

3.

Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione, previste dalle legislazioni cantonali.

4.

Le rendite di invalidità straordinarie non contributive per le persone invalide (articolo 39 della legge federale, del 19 giugno 1959, sull’assicurazione per l’invalidità) che non sono state soggette, prima della loro incapacità al lavoro, alla legislazione svizzera sulla base di un’attività come lavoratore subordinato o lavoratore autonomo.”;

i)

nell’allegato XI è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

1.

L’articolo 2 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l’articolo 1 della legge federale sull’assicurazione invalidità, che disciplinano l’assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente accordo, nonché ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati, allorché tali persone dichiarino la loro adesione all’assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.

2.

Quando una persona cessa di essere assicurata nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l’assicurazione con l’accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.

3.

Assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione.

a)

Le disposizioni giuridiche svizzere che disciplinano l’assicurazione malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone non residenti in Svizzera:

i)

le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del regolamento;

ii)

le persone per le quali la Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;

iii)

le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell’assicurazione svizzera;

iv)

i familiari delle persone di cui ai punti i) e iii) o di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo che risiede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia o Regno Unito;

v)

i familiari delle persone di cui al punto ii) o di un pensionato che risiede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia o Regno Unito.

Sono considerati familiari le persone che sono definite familiari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza.

b)

Le persone di cui alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se e finché risiedono in uno dei seguenti Stati e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo.

Detta richiesta:

aa)

dev’essere depositata entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione;

bb)

si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.

4.

Quando una persona soggetta alle disposizioni giuridiche svizzere in forza del titolo II del regolamento, è assoggettata ai fini dell’assicurazione malattia alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo in applicazione del punto 3, lettera b), i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi egualmente tra l’assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l’istituzione di assicurazione malattia competente dell’altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni da parte dei due organismi. L’assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico dell’integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale, anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattia del paese di residenza.

5.

Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da un’assicurazione obbligatoria nel loro Stato di residenza conformemente al punto 3, lettera b), nonché i loro familiari, beneficeranno delle disposizioni dell’articolo 19 del regolamento durante un soggiorno in Svizzera.

6.

Ai fini dell’applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Svizzera, l’assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.

7.

I periodi di assicurazione d’indennità giornaliera compiuti presso l’assicurazione di un altro Stato cui si applica il presente accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un’eventuale riserva sull’assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione straniera.

8.

Quando una persona che esercita in Svizzera un’attività lucrativa autonoma o dipendente che copre i fabbisogni vitali, ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia e non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità, si considera assicurata da tale assicurazione per la concessione di provvedimenti d’integrazione fino all’erogazione di una rendita di invalidità e nel periodo durante il quale essa beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera.”

2.

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3).

Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è così adattato:

all’allegato 1 è aggiunto il testo seguente:

“Accordo franco-svizzero, del 26 ottobre 2004, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie

Accordo italo-svizzero, del 20 dicembre 2005, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie”.

3.

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell’entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.

4.

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/2009 della Commissione (7), applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell’entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.

5.

Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (8).

SEZIONE B:   ATTI GIURIDICI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

1.

Decisione A1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

2.

Decisione A2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (10).

3.

Decisione A3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 17 dicembre 2009, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

4.

Decisione E1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

5.

Decisione F1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (13).

6.

Decisione H1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (14).

7.

Decisione H2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (15).

8.

Decisione H3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

9.

Decisione H4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (17).

10.

Decisione H5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode e agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (18).

11.

Decisione P1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (19).

12.

Decisione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (20).

13.

Decisione S2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le caratteristiche techniche della tessera europea di assicurazione malattia (21).

14.

Decisione S3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 (22).

15.

Decisione S4 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, riguardante le procedure di rimborso relative all’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

16.

Decisione S5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, relativa all’interpretazione della nozione di “prestazioni in natura” definita all’articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all’articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all’articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

17.

Decisione S6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, concernente l’iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 (25).

18.

Decisione S7 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all’applicazione delle procedure di rimborso (26).

19.

Decisione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (27).

20.

Decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (28).

21.

Decisione U3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di “disoccupazione parziale” applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (29).

SEZIONE C:   ATTI GIURIDICI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

1.

Raccomandazione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (30).

2.

Raccomandazione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (31).

PROTOCOLLO

dell’allegato II dell’accordo

I.   Assicurazione contro la disoccupazione

Le seguenti disposizioni si applicano ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica d’Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca fino al 30 aprile 2011 e ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania fino al 31 maggio 2016.

1.

Per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:

1.1.

Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) (32) e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni previste dalla legge.

1.2.

Una parte dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all’indennità di disoccupazione in Svizzera in forza del punto 1.1 è retrocessa al loro Stato di origine conformemente alle modalità previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione completa; detti lavoratori non hanno d’altronde diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Lo Stato d’origine si fa carico delle prestazioni, in caso di disoccupazione completa, a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell’occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero stati completati nello Stato d’origine.

1.3.

La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori di cui al punto 1.2 è rimborsata annualmente conformemente alle seguenti disposizioni legali:

a)

il prodotto dei contributi di detti lavoratori è calcolato, per paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore);

b)

dell’importo così calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennità di cui al punto 1.2 è rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e una riserva per le prestazioni ulteriori è mantenuta dalla Svizzera (33);

c)

la Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, le basi di calcolo e l’importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo il punto 1.2.

2.

In caso di difficoltà per uno Stato membro con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti.

II.   Assegni per grandi invalidi

Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale svizzera, del 19 giugno 1959, sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), modificata l’8 ottobre 1999 sono concessi esclusivamente se la persona interessata risiede in Svizzera.

III.   Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, del 17 dicembre 1993, è versata a richiesta a un lavoratore dipendente o autonomo che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera in forza del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

»

(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.

(3)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(4)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(5)  GU L 177 del 4.7.2008, pag. 1.

(6)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(7)  GU L 39 del 10.2.2009, pag. 29.

(8)  GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46.

(9)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1.

(10)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5.

(11)  GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 3.

(12)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9.

(13)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 11.

(14)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13.

(15)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17.

(16)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.

(17)  GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.

(18)  GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 5.

(19)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21.

(20)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23.

(21)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26.

(22)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40.

(23)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 52.

(24)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54.

(25)  GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6.

(26)  GU C 107 del 27.4.2010, pag. 8.

(27)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42.

(28)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43.

(29)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45.

(30)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49.

(31)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51.

(32)  Attualmente dodici mesi.

(33)  Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contributi per un periodo di almeno dodici mesi — durante soggiorni ripetuti — nell’arco di due anni.


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