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Document 22012D0195
2012/195/EU: Decision No 1/2012 of the Joint Committee established under the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons of 31 March 2012 replacing Annex II to that Agreement on the coordination of social security schemes
2012/195/UE: Decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 31 marzo 2012 , che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
2012/195/UE: Decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 31 marzo 2012 , che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
GU L 103 del 13.4.2012, p. 51–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
13.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/51 |
DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL’ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
del 31 marzo 2012
che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(2012/195/UE)
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo»), in particolare l’articolo 18,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
(2) |
L’allegato II dell’accordo che riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera (2) e dovrebbe ora essere aggiornato per tenere conto dei nuovi atti giuridici dell’Unione europea che sono entrati in vigore da allora, in particolare del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3), e le misure adottate per l’applicazione di tale regolamento. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 883/2004 ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (4). |
(4) |
A fini di chiarezza e razionalità, l’allegato II dell’accordo e il protocollo di tale allegato dovrebbero essere consolidati in una versione giuridicamente vincolante. |
(5) |
L’allegato II dell’accordo dovrebbe essere mantenuto in linea con l’evoluzione dei pertinenti atti giuridici dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone («accordo») è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e il testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede.
Articolo 3
La decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2012
Per il Comitato misto
Il presidente
Mario GATTIKER
(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.
(2) GU L 270 del 29.9.2006, pag. 67.
(3) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
ALLEGATO
ALLEGATO II
COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE
Articolo 1
1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, e come da essa modificati, o regole equivalenti a tali atti.
2. I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione europea.
Articolo 2
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, le parti contraenti tengono in debita considerazione gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti giuridici dell’Unione europea di cui alla sezione C del presente allegato.
Articolo 3
1. Nel protocollo del presente allegato sono stabilite disposizioni speciali relative agli accordi transitori riguardanti l’assicurazione contro la disoccupazione per i cittadini di taluni Stati membri dell’Unione europea in possesso di un titolo di soggiorno svizzero di durata inferiore a un anno, relative agli assegni svizzeri per i grandi invalidi e alle prestazioni previste dal regime di previdenza professionale riguardanti le pensioni di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità.
2. Il protocollo costituisce parte integrante del presente allegato.
SEZIONE A: ATTI GIURIDICI CUI SI FA RIFERIMENTO
1. |
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (2). Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:
|
2. |
Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3). Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è così adattato: all’allegato 1 è aggiunto il testo seguente: “Accordo franco-svizzero, del 26 ottobre 2004, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie Accordo italo-svizzero, del 20 dicembre 2005, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie”. |
3. |
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell’entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato. |
4. |
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/2009 della Commissione (7), applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell’entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato. |
5. |
Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (8). |
SEZIONE B: ATTI GIURIDICI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO
1. |
Decisione A1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
2. |
Decisione A2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (10). |
3. |
Decisione A3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 17 dicembre 2009, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). |
4. |
Decisione E1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). |
5. |
Decisione F1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (13). |
6. |
Decisione H1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (14). |
7. |
Decisione H2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (15). |
8. |
Decisione H3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). |
9. |
Decisione H4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (17). |
10. |
Decisione H5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode e agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (18). |
11. |
Decisione P1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (19). |
12. |
Decisione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (20). |
13. |
Decisione S2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le caratteristiche techniche della tessera europea di assicurazione malattia (21). |
14. |
Decisione S3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 (22). |
15. |
Decisione S4 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, riguardante le procedure di rimborso relative all’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (23). |
16. |
Decisione S5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, relativa all’interpretazione della nozione di “prestazioni in natura” definita all’articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all’articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all’articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (24). |
17. |
Decisione S6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, concernente l’iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 (25). |
18. |
Decisione S7 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all’applicazione delle procedure di rimborso (26). |
19. |
Decisione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (27). |
20. |
Decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (28). |
21. |
Decisione U3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di “disoccupazione parziale” applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (29). |
SEZIONE C: ATTI GIURIDICI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO
1. |
Raccomandazione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (30). |
2. |
Raccomandazione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (31). |
PROTOCOLLO
dell’allegato II dell’accordo
I. Assicurazione contro la disoccupazione
Le seguenti disposizioni si applicano ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica d’Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca fino al 30 aprile 2011 e ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania fino al 31 maggio 2016.
1. |
Per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:
|
2. |
In caso di difficoltà per uno Stato membro con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti. |
II. Assegni per grandi invalidi
Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale svizzera, del 19 giugno 1959, sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), modificata l’8 ottobre 1999 sono concessi esclusivamente se la persona interessata risiede in Svizzera.
III. Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, del 17 dicembre 1993, è versata a richiesta a un lavoratore dipendente o autonomo che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera in forza del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.
(3) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(4) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
(5) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 1.
(6) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.
(7) GU L 39 del 10.2.2009, pag. 29.
(8) GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46.
(9) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1.
(10) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5.
(11) GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 3.
(12) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9.
(13) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 11.
(14) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13.
(15) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17.
(16) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.
(17) GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.
(18) GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 5.
(19) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21.
(20) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23.
(21) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26.
(22) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40.
(23) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 52.
(24) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54.
(25) GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6.
(26) GU C 107 del 27.4.2010, pag. 8.
(27) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42.
(28) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43.
(29) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45.
(30) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49.
(31) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51.
(32) Attualmente dodici mesi.
(33) Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contributi per un periodo di almeno dodici mesi — durante soggiorni ripetuti — nell’arco di due anni.