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Document E2009C0534

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 534/09/COL, del 16 dicembre 2009 , che modifica per la settantottesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sulle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato

GU L 82 del 22.3.2012, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/534(2)/oj

22.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/7


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 534/09/COL

del 16 dicembre 2009

che modifica per la settantottesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sulle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

VISTO l’accordo sullo spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario,

RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottate il 19 gennaio 1994 dall’Autorità (4),

CONSIDERANDO che il 16 giugno 2009 la Commissione europea ha adottato un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (5),

CONSIDERANDO che questa comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,

CONSIDERANDO che si deve garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che, ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» nella parte finale dell’allegato XV all’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione europea, deve adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione europea,

PREVIA consultazione della Commissione europea e degli Stati EFTA con lettere del 20 novembre 2009 (doc. n. 537430, n. 537439 e n. 537441),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La guida sugli aiuti di Stato è modificata con l’introduzione di un nuovo capitolo sulle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato. Il nuovo capitolo è contenuto nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2009

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Kristján A. STEFÁNSSON

Membro del Collegio


(1)  Di seguito «Autorità».

(2)  Di seguito «accordo SEE».

(3)  Di seguito «accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(4)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (di seguito «GU»), L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1, modificata, di seguito «guida sugli aiuti di Stato». La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è pubblicata nel sito Internet dell’Autorità al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(5)  GU C 136 del 16.6.2009, pag. 13.


ALLEGATO

ORIENTAMENTI SULLE MIGLIORI PRATICHE APPLICABILI NEI PROCEDIMENTI DI CONTROLLO DEGLI AIUTI DI STATO  (1)

1.   Campo di applicazione e finalità

1)

L’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità» pubblica i presenti orientamenti onde rendere i procedimenti di controllo degli aiuti di Stato il più possibile utili ed efficienti per tutte le parti interessate.

2)

Il presente capitolo degli orientamenti dell’Autorità si basa sull’esperienza acquisita nell’applicazione della parte II del protocollo 3 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («parte II del protocollo 3») (2). Lo scopo principale del presente capitolo è di fornire un orientamento sullo svolgimento quotidiano delle procedure relative agli aiuti di Stato, stimolando quindi una migliore cooperazione e comprensione reciproca tra l’Autorità, gli Stati EFTA e il mondo giuridico e imprenditoriale.

3)

Affinché sia possibile un effettivo miglioramento delle procedure relative agli aiuti di Stato, sono necessari una disciplina comune e un impegno reciproco tanto da parte dell’Autorità quanto da parte degli Stati EFTA. L’Autorità si sforzerà di intensificare la collaborazione con gli Stati EFTA e le parti interessate e si adopererà per migliorare la conduzione delle proprie indagini e il suo processo decisionale interno, onde garantire maggiore trasparenza, prevedibilità ed efficienza delle procedure relative agli aiuti di Stato.

4)

In linea con la moderna struttura degli aiuti di Stato, il presente capitolo rappresenta la parte finale di un pacchetto di semplificazione composto dagli orientamenti dell’Autorità relativi a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (3) e dagli orientamenti dell’Autorità relativi all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (4), che intendono contribuire a rendere le procedure più prevedibili e trasparenti.

5)

La specificità dei singoli casi può tuttavia richiedere un adeguamento o una deviazione rispetto al presente capitolo (5).

6)

Inoltre, nella misura in cui l’accordo SEE si applica a questi settori, la specificità dei settori della pesca e dell’acquacoltura e delle attività di produzione primaria, di lavorazione o di commercializzazione di prodotti agricoli può giustificare una deviazione rispetto al presente capitolo degli orientamenti.

2.   Rapporto con il diritto SEE

7)

Il presente capitolo non mira a presentare una rassegna completa o esaustiva delle misure legislative, interpretative e amministrative pertinenti che disciplinano il controllo degli aiuti di Stato. Esso va letto in correlazione e integrazione alle regole di base che regolamentano le procedure relative agli aiuti di Stato.

8)

Il presente capitolo non crea né modifica pertanto nessuno dei diritti o degli obblighi che figurano nell’accordo SEE, protocollo 3, e nella decisione n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 (6), modificata, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte EFTA e dei tribunali dell’Unione europea.

9)

Il presente capitolo illustra le migliori pratiche quotidiane per favorire procedure più rapide, trasparenti e prevedibili in materia di aiuti di Stato in ogni fase dell’indagine relativa a un caso, notificato o meno, o a una denuncia.

3.   Contatti pre-notificazione

10)

L’esperienza acquisita dall’Autorità dimostra il valore aggiunto dei contatti che avvengono nel periodo che precede la notifica, anche in casi apparentemente ordinari. I contatti nella fase di pre-notificazione danno all’Autorità e allo Stato EFTA notificante la possibilità di discutere aspetti giuridici ed economici di un progetto proposto in modo informale e in via riservata prima della notifica, migliorando in questo modo la qualità e la completezza delle notifiche stesse. In questo contesto, lo Stato EFTA e l’Autorità possono anche elaborare insieme proposte costruttive per risolvere gli aspetti problematici di una misura prevista. Questa fase prepara pertanto le condizioni per un trattamento più rapido delle notifiche, una volta presentate formalmente all’Autorità. Pre-notificazioni riuscite dovrebbero consentire effettivamente all’Autorità di adottare decisioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, della parte II del protocollo 3 entro due mesi dalla data di notifica (7).

11)

Sono caldamente raccomandati i contatti nella fase di pre-notificazione per i casi che presentano novità particolari o caratteristiche specifiche che giustifichino discussioni preliminari informali con l’Autorità. Verranno tuttavia forniti orientamenti informali ogniqualvolta uno Stato EFTA ne farà richiesta.

3.1.   Contenuto

12)

La fase di pre-notificazione offre la possibilità di discutere e fornire orientamenti allo Stato EFTA interessato in merito alla portata delle informazioni da presentare nel modulo di notificazione, onde garantirne la completezza al momento della notifica. Una fase di pre-notificazione fruttuosa permetterà inoltre di discutere, in un’atmosfera aperta e costruttiva, qualsiasi questione sostanziale sollevata da una misura prevista. Questo è particolarmente importante per i progetti che non hanno potuto essere accettati nella forma nella quale sono stati presentati e che dovrebbero dunque essere ritirati o modificati in modo significativo. Ciò può comportare anche un’analisi della disponibilità di altre basi giuridiche o l’individuazione di precedenti pertinenti. Una fase di pre-notificazione riuscita consentirà inoltre all’Autorità e allo Stato EFTA di compiere un attento esame delle principali riserve sotto il profilo della concorrenza, di effettuare un’analisi economica e, ove del caso, di richiedere una consulenza esterna necessaria per dimostrare la compatibilità di un progetto previsto con l’accordo SEE. Pertanto, nella fase di pre-notificazione, lo Stato EFTA notificante può anche invitare l’Autorità a dispensarlo dall’obbligo di fornire determinate informazioni previste nel modulo di notificazione ma non necessarie per l’esame nelle circostanze specifiche del caso. Infine, la fase di pre-notificazione è decisiva per determinare se un caso possa, prima facie, essere esaminato secondo la procedura semplificata (8).

3.2.   Portata e tempi

13)

Onde consentire una fase di pre-notificazione costruttiva ed efficace, lo Stato EFTA interessato riterrà utile fornire all’Autorità le informazioni necessarie per la valutazione di un progetto previsto di aiuto di Stato, sulla base di un modulo di progetto di notificazione. Per facilitare un esame rapido del caso, si privilegeranno in linea di principio i messaggi e-mail o le teleconferenze, anziché le riunioni. Entro due settimane dal ricevimento del modulo di progetto di notificazione, l’Autorità stabilirà un contatto pre-notificazione.

14)

In linea di massima, i contatti pre-notificazione non dovrebbero durare più di 2 mesi e dovrebbero essere seguiti da una notificazione completa. Qualora i contatti pre-notificazione non portino i risultati sperati, l’Autorità può dichiarare chiusa la fase di pre-notificazione. Tuttavia, poiché i tempi e le modalità dei contatti pre-notificazione dipendono dalla complessità dei singoli casi, in alcune circostanze tali contatti possono eccezionalmente durare vari mesi. L’Autorità raccomanda dunque che, in casi particolarmente complessi (ad esempio aiuti al salvataggio, aiuti di ricerca e sviluppo di notevole entità, aiuti individuali di considerevoli dimensioni o regimi di aiuto particolarmente ampi o complessi), gli Stati EFTA avviino contatti pre-notificazione quanto prima possibile, onde permettere discussioni approfondite.

15)

In base all’esperienza dell’Autorità, è molto utile far partecipare anche il beneficiario dell’aiuto ai contatti pre-notificazione, in particolare nei casi con importanti implicazioni tecniche, finanziarie e relative al progetto specifico. L’Autorità raccomanda pertanto che i beneficiari di aiuti individuali siano coinvolti nei contatti pre-notificazione.

16)

Tranne che in casi particolarmente nuovi o complessi, l’Autorità si adopererà per fornire allo Stato EFTA interessato una valutazione preliminare informale del progetto alla fine della fase di pre-notificazione. Tale valutazione non vincolante non rappresenterà una posizione ufficiale dell’Autorità, ma costituirà solo un orientamento informale sulla completezza del progetto di notifica e sulla compatibilità a un primo esame del progetto previsto con il funzionamento dell’accordo SEE. In casi particolarmente complessi, l’Autorità può anche fornire orientamenti scritti, su richiesta dello Stato EFTA, circa le informazioni ancora da trasmettere.

17)

I contatti pre-notificazione hanno luogo nella massima riservatezza. Le discussioni hanno luogo su base volontaria e non pregiudicano il trattamento e l’indagine sul caso dopo la notifica formale.

18)

Onde migliorare la qualità delle notifiche, l’Autorità si adopererà inoltre per soddisfare le richieste di corsi di formazione da parte degli Stati EFTA. L’Autorità manterrà altresì regolari contatti con gli Stati EFTA per discutere ulteriori miglioramenti delle procedure relative agli aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda la portata e il contenuto dei moduli di notificazione applicabili.

4.   Pianificazione concordata

19)

Nei casi particolarmente nuovi, tecnicamente complessi o comunque delicati, o da esaminare con estrema urgenza, l’Autorità proporrà allo Stato EFTA notificante una pianificazione concordata, in modo da aumentare la trasparenza e la prevedibilità della probabile durata di un’indagine in materia di aiuti di Stato.

4.1.   Contenuto

20)

La pianificazione concordata è una forma di cooperazione strutturata tra lo Stato EFTA e l’Autorità, basata su una pianificazione e un’intesa comune circa lo svolgimento probabile dell’indagine e la tempistica prevista.

21)

In questo contesto, l’Autorità e lo Stato EFTA notificante potrebbero, in particolare, concordare i seguenti elementi:

l’attribuzione del carattere prioritario al trattamento del caso in questione, in cambio dell’accettazione formale, da parte dello Stato EFTA, della sospensione dell’esame (9) relativo ad altri casi notificati provenienti dal medesimo Stato EFTA, ove questo fosse necessario per motivi di pianificazione o di disponibilità di risorse,

le informazioni che devono essere fornite dallo Stato EFTA e/o dal beneficiario interessati, compresi studi, consulenze esterne o raccolta unilaterale di informazioni da parte dell’Autorità, e

la forma e la durata probabili della valutazione del caso da parte dell’Autorità, una volta avvenuta la notifica.

22)

In cambio della disponibilità dello Stato EFTA a fornire tutte le informazioni necessarie in modo tempestivo e secondo quanto convenuto nella pianificazione concordata, l’Autorità si adopererà per rispettare la tempistica concordata per le ulteriori indagini sul caso, a meno che le informazioni fornite dallo Stato EFTA o dalle parti interessate non sollevino questioni inattese.

4.2.   Portata e tempi

23)

La pianificazione concordata sarà riservata, in linea di principio, ai casi che sono talmente nuovi, tecnicamente complessi o altrimenti delicati che risulta impossibile, alla fine della fase di pre-notificazione, una chiara valutazione preliminare del caso da parte dell’Autorità. In tali casi, la pianificazione concordata avrà luogo alla fine della fase di pre-notificazione e sarà seguita dalla notificazione formale.

24)

L’Autorità e lo Stato EFTA interessato possono tuttavia, su richiesta di quest’ultimo, anche convenire di procedere a una pianificazione concordata dell’ulteriore trattamento del caso all’inizio del procedimento di indagine formale.

5.   Esame preliminare delle misure notificate

5.1.   Richieste di informazioni

25)

Onde snellire l’iter delle indagini, l’Autorità farà in modo di raggruppare le richieste di informazioni durante la fase di esame preliminare del caso. In linea di principio, quindi, vi sarà un’unica richiesta onnicomprensiva di informazioni, che verrà di norma inviata entro 4-6 settimane dalla data di notifica. Se non altrimenti stabilito nella pianificazione concordata, la pre-notificazione dovrebbe consentire agli Stati EFTA di presentare una notifica completa, riducendo quindi la necessità di presentare informazioni supplementari. L’Autorità può tuttavia porre ulteriori domande, in particolare su punti sollevati dalle risposte degli Stati EFTA, sebbene ciò non significhi necessariamente che l’Autorità incontra gravi difficoltà nella valutazione del caso.

26)

Qualora lo Stato EFTA non riuscisse a fornire le informazioni richieste entro il termine stabilito, verrà applicato di norma, dopo un sollecito, l’articolo 5, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3 e lo Stato EFTA verrà informato che si considera la notifica ritirata. Verrà inoltre avviato di norma un procedimento di indagine formale ogniqualvolta saranno soddisfatte le condizioni necessarie e, in generale, dopo un massimo di due richieste.

5.2.   Sospensione concordata dell’esame preliminare

27)

In determinate circostanze, l’iter dell’esame preliminare può essere sospeso, se uno Stato EFTA lo richiede per modificare il proprio progetto adeguandolo alle norme sugli aiuti di Stato o se esiste un comune accordo. La sospensione può essere concessa soltanto per un periodo concordato in anticipo. Qualora lo Stato EFTA interessato non riuscisse a presentare un progetto completo e a prima vista compatibile alla fine del periodo di sospensione, l’Autorità riprenderà ad applicare la procedura dal punto in cui è stata sospesa. Lo Stato EFTA interessato verrà di norma informato che la notifica è considerata ritirata oppure, in caso di seri dubbi, si darà avvio senza indugio al procedimento di indagine formale.

5.3.   Contatti in merito allo stato di avanzamento

28)

Su loro richiesta, gli Stati EFTA notificanti verranno informati sullo stato di avanzamento di un esame preliminare in corso. Si esortano gli Stati EFTA a coinvolgere in questi contatti i beneficiari di aiuti individuali.

6.   Il procedimento di indagine formale

29)

Vista la complessità generale dei casi soggetti a indagine formale, l’Autorità si impegna a migliorare la trasparenza, la prevedibilità e l’efficacia di questa fase come massima priorità, onde contribuire a un processo decisionale significativo in linea con le esigenze di una moderna attività imprenditoriale. L’Autorità snellirà pertanto la conduzione di indagini formali attraverso l’utilizzo efficiente di tutti i mezzi procedurali a sua disposizione in applicazione della parte II del protocollo 3.

6.1.   Pubblicazione della decisione e della sintesi

30)

Qualora lo Stato EFTA interessato non richieda la soppressione di informazioni riservate, l’Autorità si adopererà per pubblicare la propria decisione di avvio del procedimento di indagine formale, sintesi comprese, entro due mesi dalla data d’adozione della decisione.

31)

In caso di controversie relative a questioni di riservatezza, l’Autorità applicherà i principi contenuti nei suoi orientamenti relativi al segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (10) e si adopererà al meglio per effettuare la pubblicazione della decisione nel più breve tempo possibile dall’adozione. Lo stesso si applicherà alla pubblicazione di tutte le decisioni definitive.

32)

Onde migliorare la trasparenza della procedura, lo Stato EFTA, il beneficiario e le altre parti interessate, in particolare i potenziali denunzianti, verranno informati di tutti i ritardi determinati da controversie relative a questioni di riservatezza.

6.2.   Osservazioni presentate dalle parti interessate

33)

Conformemente all’articolo 6 della parte II del protocollo 3, le parti interessate presentano osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale. Detto termine non viene di regola prorogato e l’Autorità non accetterà quindi di norma informazioni presentate in ritardo dalle parti interessate, compreso il beneficiario dell’aiuto (11). Possono essere concesse proroghe soltanto in casi eccezionali debitamente giustificati, quale la fornitura di informazioni fattuali particolarmente voluminose, o a seguito di un contatto tra l’Autorità e i terzi interessati.

34)

Onde migliorare la base fattuale dell’indagine su casi particolarmente complessi, l’Autorità può inviare una copia della decisione di avviare il procedimento di indagine formale a determinate parti interessate, comprese le associazioni di categoria o imprenditoriali, invitando a presentare osservazioni su aspetti specifici del caso (12). La collaborazione delle parti interessate in questo contesto è meramente volontaria; qualora tuttavia decidano di inviare osservazioni, è nel loro interesse farlo rapidamente affinché l’Autorità possa tenerne conto. Pertanto, l’Autorità inviterà le parti interessate a rispondere entro un mese dalla data in cui è inviata copia della decisione. L’Autorità non concederà alcuna proroga per l’invio di osservazioni. Onde tutelare la parità di trattamento tra i terzi, l’Autorità invierà lo stesso invito a presentare osservazioni al beneficiario dell’aiuto. Per tutelare il diritto alla difesa dello Stato EFTA, l’Autorità gli trasmetterà una versione non riservata delle eventuali osservazioni ricevute dalle parti interessate e lo inviterà a rispondere entro un mese.

35)

Onde garantire la trasmissione di tutte le osservazioni delle parti interessate allo Stato EFTA interessato nel modo più rapido possibile, gli Stati EFTA, per quanto possibile, saranno invitati ad accettare la trasmissione di dette osservazioni nella lingua originale. Su richiesta dello Stato EFTA, l’Autorità fornisce una traduzione, il che può incidere sulla rapidità delle procedure.

36)

Gli Stati EFTA verranno inoltre informati in caso non pervenga alcuna osservazione delle parti interessate.

6.3.   Osservazioni degli Stati EFTA

37)

Onde garantire il completamento tempestivo del procedimento di indagine formale, l’Autorità rispetterà rigorosamente tutti i termini applicabili a questa fase a norma della parte II del protocollo 3. Qualora uno Stato EFTA non riesca a presentare le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento adottata dall’Autorità e sulle osservazioni delle parti interessate entro il termine di un mese stabilito all’articolo 6, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3, l’Autorità invierà immediatamente un sollecito concedendo allo Stato EFTA interessato un mese supplementare e segnalando allo Stato EFTA che non verrà concessa alcuna altra proroga, salvo in circostanze eccezionali. In assenza di una risposta significativa da parte dello Stato EFTA interessato, l’Autorità prenderà una decisione in base alle informazioni in suo possesso, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 7, e dell’articolo 13, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3.

38)

In caso di aiuti illegali, e in mancanza di osservazioni da parte dello Stato EFTA sulla decisione di avvio del procedimento, l’Autorità procederà ingiungendo allo Stato EFTA di fornire informazioni, ai sensi dell’articolo 10 della parte II del protocollo 3. Qualora lo Stato EFTA non riuscisse a rispondere a tale ingiunzione nel termine previsto, l’Autorità prenderà una decisione sulla base delle informazioni a sua disposizione.

6.4.   Richiesta di informazioni supplementari

39)

Non si può escludere che, in casi particolarmente complessi, le informazioni presentate dallo Stato EFTA in risposta alla decisione di avvio del procedimento possano rendere necessario l’invio di un’ulteriore richiesta di informazioni da parte dell’Autorità. Il termine per la risposta dello Stato EFTA sarà fissato a un mese.

40)

Qualora lo Stato EFTA non rispondesse entro il termine stabilito, l’Autorità invierà immediatamente un sollecito fissando un termine ultimo di 15 giorni lavorativi e informando lo Stato EFTA interessato del fatto che l’Autorità prenderà quindi una decisione in base alle informazioni di cui essa dispone, o ingiungerà allo Stato EFTA di fornire informazioni in caso di aiuti illegali.

6.5.   Sospensione giustificata dell’indagine formale

41)

L’indagine formale può essere sospesa soltanto in circostanze eccezionali e di concerto tra l’Autorità e lo Stato EFTA interessato. Vi può essere una sospensione, ad esempio, se richiesto formalmente dallo Stato EFTA per allineare il proprio progetto alle regole sugli aiuti di Stato, o in caso di controversia pendente su questioni simili dinanzi alla Corte EFTA o agli organi giurisdizionali dell’UE, il cui esito può probabilmente avere un’incidenza sulla valutazione del caso.

42)

La sospensione sarà di norma concessa soltanto una volta e per un periodo concordato in anticipo tra l’Autorità e lo Stato EFTA interessato.

6.6.   Adozione della decisione definitiva e proroga giustificata dell’indagine formale

43)

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 6, della parte II del protocollo 3, l’Autorità si adopera, per quanto possibile, per adottare una decisione entro 18 mesi dall’avvio del procedimento. Questo termine può essere prorogato di comune accordo tra l’Autorità e lo Stato EFTA interessato. Una proroga dell’indagine può, ad esempio, rivelarsi opportuna nei casi relativi a progetti nuovi o che sollevano questioni giuridiche nuove.

44)

Onde garantire un’applicazione effettiva dell’articolo 7, paragrafo 6, della parte II del protocollo 3, l’Autorità si adopererà per adottare la decisione definitiva entro 4 mesi dalla presentazione delle ultime informazioni da parte dello Stato EFTA o in mancanza di replica entro la scadenza dell’ultimo termine fissato.

7.   Denunce

45)

Il trattamento efficiente e trasparente da parte dell’Autorità delle denunce presentate è di considerevole importanza per tutte le parti interessate nelle procedure relative agli aiuti di Stato. L’Autorità propone dunque le seguenti migliori pratiche, volte a contribuire al raggiungimento di tale obiettivo comune.

7.1.   Il modulo di denuncia

46)

L’Autorità inviterà sistematicamente gli autori delle denunce a utilizzare i moduli di denuncia disponibili sul suo sito Internet (http://www.eftasurv.int/media/documents/Complaint-form—State-aid.doc) e a presentare contestualmente una versione non riservata della denuncia stessa. La presentazione di moduli completi consentirà di norma agli autori della denuncia di migliorare la qualità di quanto presentato.

7.2.   Calendario indicativo ed esito dell’esame di una denuncia

47)

L’Autorità cercherà, per quanto possibile, di esaminare una denuncia entro un periodo indicativo di dodici mesi dal ricevimento. Tale limite di tempo non costituisce un impegno vincolante. A seconda delle circostanze del singolo caso, l’eventuale necessità di richiedere informazioni complementari all’autore della denuncia, allo Stato EFTA o alle parti interessate può prolungare i tempi dell’esame della denuncia stessa.

48)

L’Autorità ha il diritto di attribuire un diverso grado di priorità alle denunce con cui viene adita (13), ad esempio in base alla portata della presunta infrazione, all’entità del beneficiario, al settore economico interessato o all’esistenza di denunce simili. Tenuto conto del suo carico di lavoro e del suo diritto alla determinazione delle priorità dei casi (14), essa può rinviare l’esame di una misura che non costituisce una priorità. Entro dodici mesi l’Autorità si adopererà dunque, in linea di principio, per:

a)

adottare una decisione per i casi prioritari ai sensi dell’articolo 4 della parte II del protocollo 3, con copia all’autore della denuncia; o

b)

inviare una lettera amministrativa iniziale all’autore della denuncia in cui precisa il proprio parere preliminare, per i casi non prioritari. Tale lettera amministrativa non rappresenta una posizione ufficiale dell’Autorità, ma soltanto un parere preliminare, basato sulle informazioni disponibili, nell’attesa di eventuali osservazioni supplementari che l’autore della denuncia può presentare entro un mese dalla data della lettera. Se non vengono presentate ulteriori osservazioni entro il termine previsto, la denuncia sarà considerata ritirata.

49)

Per motivi di trasparenza, l’Autorità cercherà per quanto possibile di informare l’autore della denuncia del grado di priorità assegnatogli entro due mesi dal ricevimento della denuncia stessa. Nel caso di denunce non circostanziate, l’Autorità informerà l’autore della denuncia entro due mesi dal ricevimento della denuncia stessa circa il fatto che non sussistono motivi sufficienti per prendere in considerazione il caso e che la denuncia sarà considerata ritirata se non vengono presentate ulteriori osservazioni sostanziali entro un mese. Anche in caso di denunce relative ad aiuti approvati, in linea di massima l’Autorità cercherà di rispondere all’autore della denuncia entro 2 mesi dal ricevimento della denuncia.

50)

In caso di aiuti illegali, si ricorderà agli autori delle denunce che possono avviare un procedimento dinanzi ai giudici nazionali, i quali possono ordinare la sospensione o il recupero di tali aiuti (15).

51)

Ove necessario, la versione non riservata della denuncia verrà trasmessa per osservazioni allo Stato EFTA interessato. Gli Stati EFTA e gli autori della denuncia verranno sistematicamente informati in merito alla chiusura della questione o alle altre fasi dell’esame di una denuncia. In cambio gli Stati EFTA sono invitati a rispettare i termini fissati per presentare osservazioni e fornire informazioni sulle denunce loro trasmesse. Essi saranno inoltre invitati ad accettare, per quanto possibile, la trasmissione delle denunce in lingua originale. Su richiesta dello Stato EFTA, l’Autorità fornisce una traduzione, il che può incidere sulla rapidità delle procedure.

8.   Procedure decisionali interne

52)

L’Autorità si impegna a snellire e migliorare ulteriormente il proprio processo decisionale interno, onde favorire una riduzione complessiva dei tempi delle procedure relative agli aiuti di Stato.

53)

A tale scopo le procedure decisionali interne verranno applicate nel modo più efficiente possibile. L’Autorità procederà inoltre a una revisione del suo attuale quadro giuridico interno per ottimizzare il proprio processo decisionale.

54)

L’Autorità sottoporrà a costante riesame la sua prassi decisionale interna, adattandola qualora necessario.

9.   Future revisioni

55)

Le migliori pratiche in materia di procedure possono essere efficaci soltanto se basate su un impegno comune dell’Autorità e degli Stati EFTA di condurre diligentemente le indagini in materia di aiuti di Stato e di rispettare i termini stabiliti, garantendo in questo modo la trasparenza e la prevedibilità necessarie delle procedure. Il presente capitolo e le migliori pratiche ivi contenute rappresentano un primo contributo a questo impegno congiunto.

56)

L’Autorità applicherà il presente capitolo ai casi notificati all’Autorità o portati a sua conoscenza a decorrere dal 1o gennaio 2010.

57)

Il presente capitolo può essere rivisto per riflettere modifiche delle misure legislative, interpretative e amministrative o per tenere conto della giurisprudenza della Corte EFTA e dei tribunali dell’Unione europea che regolamentano le procedure relative agli aiuti di Stato, nonché di eventuali esperienze acquisite nell’applicazione del capitolo stesso. L’Autorità intende inoltre portare avanti, su base regolare, un dialogo con gli Stati EFTA e altre parti interessate sull’esperienza acquisita nell’applicazione della parte II del protocollo 3 in generale e del presente capitolo sulle migliori pratiche in particolare.


(1)  Il presente capitolo corrisponde al codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato della Commissione (GU C 136 del 16.6.2009, pag. 13).

(2)  La parte II del protocollo 3 rispecchia il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(3)  GU L 75 del 15.3.2012, pag. 26 e supplemento SEE n. 14 del 15.3.2012, pag. 1 disponibili al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/ Questi orientamenti corrispondono alla comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (GU C 136 del 16.6.2009, pag. 3).

(4)  Non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale o nel supplemento SEE. Questi orientamenti corrispondono alla comunicazione della Commissione europea relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1).

(5)  Nel contesto della crisi bancaria del 2008, l’Autorità ha preso provvedimenti adeguati per garantire l’adozione rapida delle decisioni una volta avvenuta la notifica completa, se necessario entro meno di due settimane. Cfr. gli orientamenti dell’Autorità sull’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale o nel supplemento SEE), che corrispondono alla comunicazione della Commissione — L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8). Per quanto riguarda l’economia reale, cfr. il quadro di riferimento temporaneo dell’Autorità per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale o nel supplemento SEE), che corrisponde alla comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1).

(6)  La decisione n. 195/04/COL (GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1) corrisponde al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1), recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999.

(7)  Questo termine non può essere rispettato qualora l’Autorità debba inviare varie richieste di informazioni a causa dell’incompletezza delle notifiche.

(8)  Cfr. gli orientamenti relativi a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato.

(9)  Cfr. l’articolo 4, paragrafo 5, della parte II del protocollo 3.

(10)  Adottati con decisione del collegio n. 15/04/COL del 18 febbraio 2004 (GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 27 e supplemento SEE n. 29 dell’8.6.2006, pag. 1). Questi orientamenti corrispondono alla comunicazione della Commissione europea del 1o dicembre 2003 relativa al segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

(11)  Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3.

(12)  In base alla giurisprudenza costante dei tribunali comunitari, l’Autorità può inviare una decisione di avvio del procedimento di indagine formale a terzi determinati; cfr., ad esempio, causa T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, Raccolta 2004, pag. II-2717, punto 195; causa T-198/01R, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, Raccolta 2002, pag. II-2153; cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck Spa e altri/Commissione, Raccolta 2002, pag. I-7869, punto 83.

(13)  Causa C-119/97, Ufex e altri/Commissione, Raccolta 1999, pag. I-1341, punto 88.

(14)  Causa T-475/04, Bouygues SA/Commissione, Raccolta 2007, pag. II-2097, punti 158 e 159.

(15)  Cfr. gli orientamenti dell’Autorità relativi all’applicazione della legislazione in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali.


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