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Document 32010R0330R(01)
Rettifica del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010 , relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate ( GU L 102 del 23.4.2010 )
Rettifica del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010 , relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate ( GU L 102 del 23.4.2010 )
GU L 71 del 9.3.2012, p. 55–55
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/330/corrigendum/2012-03-09/oj
9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/55 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 102 del 23 aprile 2010 )
A pagina 6, all'articolo 5, paragrafo 3:
anziché:
«3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica a un obbligo diretto o indiretto che imponga all’acquirente, una volta giunto a scadenza l’accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi, qualora:»,
leggi:
«3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica a qualsiasi obbligo diretto o indiretto che imponga all’acquirente, una volta giunto a scadenza l’accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi, qualora:».