This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012D0132
2012/132/EU: Commission Implementing Decision of 15 February 2012 on a financial contribution from the Union towards emergency measures to combat avian influenza in Germany, Italy and the Netherlands in 2011 (notified under document C(2012) 776)
2012/132/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 febbraio 2012 , relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Germania, in Italia e nei Paesi Bassi nel 2011 [notificata con il numero C(2012) 776]
2012/132/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 febbraio 2012 , relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Germania, in Italia e nei Paesi Bassi nel 2011 [notificata con il numero C(2012) 776]
GU L 59 del 1.3.2012, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/34 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2012
relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Germania, in Italia e nei Paesi Bassi nel 2011
[notificata con il numero C(2012) 776]
(I testi in lingua italiana, neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede)
(2012/132/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e di altri volatili in cattività, avente gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli e capace di perturbare gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria esiste il rischio che l’agente patogeno si diffonda in altre aziende avicole non solo all’interno dello Stato membro interessato, ma anche in altri Stati membri e paesi terzi attraverso gli scambi commerciali di pollame vivo o di prodotti avicoli. |
(3) |
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (2), che introduce misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria, stabilisce le misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare immediatamente e con urgenza in caso di comparsa di un focolaio per prevenire l’ulteriore diffusione del virus. |
(4) |
La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta decisione, gli Stati membri beneficiano di un contributo finanziario volto a coprire i costi di alcune misure di eradicazione dell’influenza aviaria. |
(5) |
L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, della decisione 2009/470/CE regola la percentuale della spesa sostenuta dagli Stati membri che può essere finanziata dal contributo finanziario dell’Unione. |
(6) |
Il versamento del contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi urgenti volti all’eradicazione dell’influenza aviaria è disciplinato dalle norme di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3). |
(7) |
Nel 2011 in Germania, in Italia e nei Paesi Bassi si sono registrati focolai di influenza aviaria. Per combattere tali focolai, la Germania, l’Italia e i Paesi Bassi hanno adottato misure ai sensi della direttiva 2005/94/CE. |
(8) |
Le autorità della Germania, dell’Italia e dei Paesi Bassi hanno potuto dimostrare, mediante relazioni inviate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e una continua trasmissione di informazioni sugli sviluppi della situazione, di aver efficacemente applicato le misure di lotta di cui alla direttiva 2005/94/CE. |
(9) |
Le autorità della Germania, dell’Italia e dei Paesi Bassi hanno pertanto adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi riguardo alle misure di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005. |
(10) |
In questa fase, non è possibile determinare l’importo esatto del contributo finanziario dell’Unione, poiché le informazioni fornite relative ai costi di indennizzo e alle spese operative sono delle stime. |
(11) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Contributo finanziario dell’Unione alla Germania, all’Italia e ai Paesi Bassi
1. La Germania, l’Italia e i Paesi Bassi possono beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione per le spese sostenute da tali Stati membri ai fini dell’adozione di misure a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione 2009/470/CE, volte a eradicare l’influenza aviaria in tali Stati membri nel 2011.
2. L’importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.
Articolo 2
Destinatari
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
(2) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(3) GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.