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Document 32012R0051

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 51/2012 della Commissione, del 19 gennaio 2012 , che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

    GU L 17 del 20.1.2012, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2012; abrogato da 32012R0346

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/51/oj

    20.1.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 17/15


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 51/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 19 gennaio 2012

    che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso, e i prezzi all'interno dell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    (3)

    Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

    (4)

    L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

    (5)

    Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1062/2011 della Commissione (3). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

    (6)

    Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (7)

    Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e all'allegato I, parte XIX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1062/2011 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2012

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Heinz ZOUREK

    Direttore generale per le Imprese e l'industria


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.

    (3)  GU L 276 del 21.10.2011, pag. 44.


    ALLEGATO

    Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 20 gennaio 2012 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

    (EUR/100 kg)

    Codice NC

    Descrizione

    Destinazione (1)

    Tasso della restituzione

    0407

    Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

     

     

    – altre uova fresche:

     

     

    0407 21 00

    – – di galline della specie Gallus domesticus

     

     

    a)

    nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

    02

    0,00

    03

    19,00

    04

    0,00

    b)

    nel caso d'esportazione di altre merci

    01

    0,00

    0407 29

    – – altri:

     

     

    0407 29 10

    – – – di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie Gallus domesticus

     

     

    a)

    nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

    02

    0,00

    03

    19,00

    04

    0,00

    b)

    nel caso d'esportazione di altre merci

    01

    0,00

    0408

    Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

     

    – tuorli d'uovo:

     

     

    0408 11

    – – essiccati:

     

     

    ex 0408 11 80

    – – – ad uso alimentare:

     

     

    non dolcificati

    01

    63,00

    0408 19

    – – altri:

     

     

    – – – ad uso alimentare:

     

     

    ex 0408 19 81

    – – – – liquidi:

     

     

    non dolcificati

    01

    20,00

    ex 0408 19 89

    – – – – congelati:

     

     

    non dolcificati

    01

    20,00

    – altri:

     

     

    0408 91

    – – essiccati:

     

     

    ex 0408 91 80

    – – – ad uso alimentare:

     

     

    non dolcificati

    01

    23,50

    0408 99

    – – altri:

     

     

    ex 0408 99 80

    – – – ad uso alimentare:

     

     

    non dolcificati

    01

    5,90


    (1)  Le destinazioni sono indicate come segue:

    01

    paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

    02

    Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia;

    03

    Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine;

    04

    tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.


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