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Document 32011D0762

2011/762/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 novembre 2011 , che autorizza la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 8527]

GU L 313 del 26.11.2011, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/762/oj

26.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/41


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2011

che autorizza la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 8527]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2011/762/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 settembre 2009 la società Biothera Incorporated ha chiesto all’autorità competente dell’Irlanda di poter commercializzare i beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare da impiegare in diversi prodotti alimentari, incluse le bevande, destinati al grande pubblico, nonché negli integratori alimentari e in alimenti destinati ad un’alimentazione particolare, eccetto gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

(2)

Il 23 dicembre 2009 l’organismo irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. Nella suddetta relazione l’ente conclude che i beta-glucani del lievito possono essere accettati quale nuovo ingrediente alimentare, a condizione che siano rispettate le specifiche e i livelli d’uso del prodotto e che la gamma di prodotti alimentari si limiti a quelli presentati nel fascicolo relativo alla domanda.

(3)

Il 18 gennaio 2010 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.

(4)

Entro il termine di 60 giorni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate, conformemente a tale disposizione, obiezioni motivate all’immissione sul mercato del prodotto in questione.

(5)

Il 2 luglio 2010 è stata quindi consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

(6)

L’8 aprile 2011 l’EFSA, nel documento «Parere scientifico sulla sicurezza dei beta-glucani del lievito come nuovo ingrediente alimentare» (2) ha concluso che i beta-glucani del lievito sono sicuri alle condizioni d’uso proposte. Il parere dell’EFSA non prende in considerazione la sicurezza dei bambini di età inferiore a diciotto mesi.

(7)

Sulla base della valutazione scientifica dell’EFSA e tenendo conto della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (3), del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (4), della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (5), della direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (6), della direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (7), si può stabilire che i beta-glucani del lievito sono conformi ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae) di cui all’allegato I possono essere commercializzati nell’Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi definiti e ai livelli massimi specificati nell’allegato II, ferme restando le disposizioni della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 e della direttiva 2009/39/CE.

Articolo 2

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzata dalla presente decisione sull’etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae).

Articolo 3

La società Biothera Incorporated, 3388 Mike Collins Drive, Eagan, Minnesota, USA, 55121 è destinataria della presente decisione

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  The EFSA Journal 2011; 9(5):2137. [22 pp.]

(3)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(4)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(5)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

(6)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.

(7)  GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.


ALLEGATO I

SPECIFICHE DEI BETA-GLUCANI DEL LIEVITO (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)

Descrizione

I beta-glucani consistono in un complesso, ad alto peso molecolare (100-200 kDa) di polisaccaridi derivati dalla parete cellulare di molti lieviti e cereali. La denominazione chimica dei «beta-glucani del lievito» è (1-3),(1-6)-ß-D-glucani.

Questo nuovo ingrediente alimentare è disponibile sia in forma insolubile che in forma solubile, isolato dal Saccharomyces cerevisiae. I prodotti insolubili contengono almeno il 70 % di carboidrati in forma di beta-glucani; il prodotto solubile contiene almeno il 75 % di beta-glucani.

La struttura terziaria della parete cellulare del glucano del Saccharomyces cerevisiae consiste in catene di residui di glucosio ß-1,3, connessi con legami ß-1,6, che costituiscono una struttura alla quale è collegata chitina attraverso legami ß-1,4, glucani ß-1,6 e talune mannoproteine.

Caratteristiche chimiche dei beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae)

 

Forma solubile

Forma insolubile

Carboidrati totali

più del 75 %

più del 70 %

Beta-glucani (1,3/1,6)

più del 75 %

più del 70 %

Ceneri

meno del 4 %

meno del 5 %

Tenore di umidità

meno dell’8 %

meno dell’8 %

Proteine

meno del 3,5 %

meno del 10 %

Grassi

meno del 10 %

meno del 20 %


ALLEGATO II

Categoria di alimenti

Livello d’uso

Integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE

375 mg

per dose giornaliera raccomandata dal fabbricante

Prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare di cui alla direttiva 2009/39/CE, esclusi alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

600 mg

per dose giornaliera raccomandata dal fabbricante

Bevande a base di succhi di frutta

130 mg/100 ml

Bevande aromatizzate alla frutta

80 mg/100 ml

Altre bevande

80 mg/100 ml (pronti per il consumo)

700 mg/100 g (in polvere)

Barrette di cereali

600 mg/100 g

Biscotti tipo «cookies»

670 mg/100 g

Cracker

20 mg/100 g

Cereali da colazione

670 mg/100 g

Cereali per la colazione calda integrali e ad alto contenuto di fibre

150 mg/100 g

Prodotti a base di iogurt, di formaggio fresco ed altri dessert a base di latte

160 mg/100 g

Zuppe, minestre e preparati per minestre

90 mg/100 g (pronti per il consumo)

180 mg/100 g (condensati)

630 mg/100 g (in polvere)

Cioccolato e dolciumi

400 mg/100 g

Barrette e polveri proteiche

600 mg/100 g


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