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Document 42011X1123(01)
2010 amendments to Regulation No 30 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers
Modifiche del 2010 apportate al regolamento n. 30 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi
Modifiche del 2010 apportate al regolamento n. 30 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi
GU L 307 del 23.11.2011, p. 1–1
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
23.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/1 |
Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Modifiche del 2010 apportate al regolamento n. 30 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi
Modifiche apportate al regolamento n. 30, pubblicato nella GU L 201 del 30.7.2008, pag. 70.
Comprendenti:
Supplemento 16 alla serie di emendamenti 02 — data di entrata in vigore: 17 marzo 2010
Modifiche apportate al testo principale del regolamento
Il paragrafo 1 è modificato come segue [inclusa l’aggiunta della nota (2)]:
«1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica ai pneumatici nuovi destinati principalmente a veicoli delle categorie M1, N1, O1 e O2 (1) (2).
Esso non si applica ai pneumatici destinati principalmente:
a) |
all’equipaggiamento di auto d’epoca; |
b) |
alle competizioni. |
(1) Quali definiti nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modificato da ultimo da Amend.4).
(2) Il presente regolamento definisce i requisiti relativi ai pneumatici in quanto componente e non ne limita il montaggio su nessuna categoria di veicoli.»