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Document 42011X1123(01)

    Modifiche del 2010 apportate al regolamento n. 30 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi

    GU L 307 del 23.11.2011, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/30(2)/oj

    23.11.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 307/1


    Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

    http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

    Modifiche del 2010 apportate al regolamento n. 30 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi

    Modifiche apportate al regolamento n. 30, pubblicato nella GU L 201 del 30.7.2008, pag. 70.

    Comprendenti:

    Supplemento 16 alla serie di emendamenti 02 — data di entrata in vigore: 17 marzo 2010

    Modifiche apportate al testo principale del regolamento

    Il paragrafo 1 è modificato come segue [inclusa l’aggiunta della nota (2)]:

    «1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

    Il presente regolamento si applica ai pneumatici nuovi destinati principalmente a veicoli delle categorie M1, N1, O1 e O2  (1)  (2).

    Esso non si applica ai pneumatici destinati principalmente:

    a)

    all’equipaggiamento di auto d’epoca;

    b)

    alle competizioni.


    (1)  Quali definiti nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modificato da ultimo da Amend.4).

    (2)  Il presente regolamento definisce i requisiti relativi ai pneumatici in quanto componente e non ne limita il montaggio su nessuna categoria di veicoli.»


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