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Document 32011R1016

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2011 della Commissione, del 23 settembre 2011 , che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento di questi stock nell’anno precedente

GU L 270 del 15.10.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1016/oj

15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1016/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2011

che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento di questi stock nell’anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l’anno 2010 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (2),

regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (3),

regolamento (CE) n. 1287/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni a esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (4),

regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009 (5).

(2)

I contingenti di pesca per l’anno 2011 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (6),

regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (7),

regolamento (UE) n. 1256/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (8),

regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (9).

(3)

A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)

L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che le detrazioni dai contingenti assegnati si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando determinati fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(5)

Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2010. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2011 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock soggetti a sovrasfruttamento.

(6)

Il regolamento (UE) n. 1004/2010 della Commissione (10) ha adeguato alcuni contingenti di pesca per il 2010. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare erano state superiori ai contingenti loro assegnati per il 2010 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che anche in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2011 e, se del caso, ai contingenti successivi.

(7)

Le detrazioni disposte dal presente regolamento devono essere applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2011 conformemente ai seguenti regolamenti:

regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (11),

regolamento (CE) n. 635/2008 della Commissione, del 3 luglio 2008, recante adeguamento dei contingenti di pesca del merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio (12),

regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (13), e

regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, relativo all’applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca disponibile per il 2011 in seguito al superamento dei contingenti nell’anno precedente (14),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati dai regolamenti (UE) n. 1124/2010 (UE) n. 1225/2009, (UE) n. 1256/2010 e (UE) n. 57/2011 per il 2011 sono ridotti come indicato in allegato.

Articolo 2

I contingenti di pesca che possono essere assegnati agli Stati membri nel 2012 e, se del caso, per gli anni successivi sono ridotti come indicato in allegato.

Articolo 3

Gli articoli 1 e 2 si applicano fatte salve le riduzioni previste nei regolamenti (CE) n. 147/2007, (CE) n. 635/2008, (UE) n. 165/2011 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2011.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.

(4)  GU L 347 del 24.12.2009, pag. 1.

(5)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

(6)  GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.

(7)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

(8)  GU L 343 del 29.12.2010, pag. 2.

(9)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

(10)  GU L 291 del 9.11.2010, pag. 31.

(11)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10.

(12)  GU L 176 del 4.7.2008, pag. 8.

(13)  GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11.

(14)  Cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Detrazioni in seguito al superamento dei contingenti e alle rimanenze del 2010

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale 2010

Sbarchi consentiti 2010

(Totale quantitativo modificato) (6)

Totale delle catture 2010

Superamento contingenti relativi agli sbarchi consentiti

(%)

Superamento contingenti relativi agli sbarchi consentiti

(quantità in t)

Fattore di moltiplicazione articolo 105, paragrafo 2

Fattore di moltiplicazione articolo 105, paragrafo 3

Detrazioni 2011

Detrazioni rimanenti dal 2010

(reg. 1004/2010)

Quantitativo iniziale 2011

Quantitativo riveduto 2011

Quantitativo residuo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

BEL

SRX

2AC4-C

Razze

Acque UE delle zone IIa e IV

235,00 (1)

299,00

304,80

1,94

5,80

1

1

–5,80

 

235,00 (4)

229,20

 

BEL

WHG

2AC4.

Merlano

Acque UE delle zone IIa e IV

250,00 (1)

129,00

139,10

7,83

10,10

1

1

–10,10

 

286,00 (4)

275,90

 

DNK

DGS

03A-C.

Spinarolo/gattuccio

Acque UE della zona IIIa

0,00 (1)

0,00

 

 

 

 

 

 

–12,00

0,00

0,00

12,00

DNK

WHG

2AC4.

Merlano

Acque UE delle zone IIa e IV

1 082,00 (1)

154,00

156,40

1,56

2,40

1

1

–2,40

 

1 236,00 (4)

1 233,60

 

DEU

COD

3BC + 24

Merluzzo bianco

Acque UE delle sottodivisioni 22-24

3 777,00 (2)

4 232,00

4 256,50

0,58

24,50

1

1,5

–36,75

 

4 012,00 (4)

3 975,25

 

DEU

HAD

2AC4.

Eglefino

Acque UE delle zone IIa e IV

876,00 (1)

634,00

637,90

0,62

3,90

1

1

–3,90

 

858,00 (4)

854,10

 

DEU

HER

4AB.

Aringa

Acque UE delle zona IV a nord di 53° 30′ N

14 147,00 (1)

2 455,00

2 477,60

0,92

22,60

1

1

–22,60

 

17 423,00 (4)

17 400,40

 

DEU

SAN

2A3A4.

Cicerello

Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV

166,00 (1)

12 975,00

13 015,10

0,31

40,10

1

1

–40,10

 

511,00 (4)

470,90

 

EST

COD

N3M.

Merluzzo bianco

NAFO 3M

61,00 (1)

30,00

42,20

40,67

12,20

1

1

–12,20

 

111,00 (4)

98,80

 

IRL

COD

7XAD34

Merluzzo bianco

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE delle zone COPACE 34.1.1

825,00 (1)

917,00

927,80

1,18

10,80

1

1,5

–16,20

 

825,00 (4)

808,80

 

IRL

HER

07A/MM

Aringa

VIIa

1 250,00 (1)

0,00

16,00

n.d.

16,00

1

1

–16,00

 

1 374,00 (4)

1 358,00

 

IRL

WHB

1X14

Melù

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

7 843,00 (1)

8 279,00

8 324,00

0,54

45,00

1

1

–45,00

 

1 187,00 (4)

1 142,00

 

ESP

BLI

67-

Molva azzurra

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII

67,00 (1)

0,00

 

 

 

 

 

 

– 103,00

62,00 (4)

0,00

41,00

ESP

COD

N3M.

Merluzzo bianco

NAFO 3M

796,00 (1)

916,00

919,30

0,36

3,30

1

1

–3,30

 

1 448,00 (4)

1 444,70

 

ESP

RED

N3M.

Scorfano

NAFO 3M

233,00 (1)

846,00

891,20

5,34

45,20

1

1

–45,20

 

233,00 (4)

187,80

 

ESP

USK

567EI.

Brosmio

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

14,00 (1)

16,00

19,70

23,13

3,70

1

1

–3,70

 

14,00 (4)

10,30

 

FRA

HER

4CXB7D

Aringa

VIId; IVc

5 235,00 (1)

6 560,00

6 747,40

2,86

187,40

1

1

– 187,40

 

6 447,00 (4)

6 259,60

 

FRA

SBR

678-

Occhialone

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII e VIII

9,00 (3)

66,00

85,40

29,39

19,40

1

1

–19,40

 

9,00 (5)

0,00

10,40

FRA

WHG

2AC4.

Merlano

Acque UE delle zone IIa e IV

1 627,00 (1)

2 367,00

2 593,40

9,56

226,40

1,1

1

– 249,04

 

1 857,00 (4)

1 607,96

 

LTU

PRA

N3L.

Gamberello boreale

NAFO 3L

334,00 (1)

334,00

339,90

1,77

5,90

1

1

–5,90

 

214,00 (4)

208,10

 

NLD

BSF

56712-

Pesce sciabola nero

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–5,00

0,00

0,00

5,00

NLD

SBR

678-

Occhialone

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–6,00

0,00

0,00

6,00

POL

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–1,00

0,00

0,00

1,00

POL

COD

1N2AB.

Merluzzo bianco

Acque norvegesi delle zone I e II

 

1 390,00

1 389,10

 

 

 

 

 

–2,00

0,00

0,00

2,00

POL

RED

514GRN

Scorfano

Acque della Groenlandia delle zone V e XIV

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–1,00

0,00

0,00

1,00

POL

HAD

2AC4

Eglefino

IV; Acque UE delle zone IIa e IV

 

1,00

 

 

 

 

 

 

–16,00

0,00

0,00

16,00

POL

WHB

1X14

Melù

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–8,00

0,00

0,00

8,00

POL

MAC

2A34

Sgombro

IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–5,00

0,00

0,00

5,00

PRT

ALF

3X14-

Berici

Acque dell’UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

214,00 (3)

224,00

231,90

3,53

7,90

1

1

–7,90

 

214,00 (5)

206,10

 

PRT

ANF

8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX e X; Acque UE della zona COPACE 34.1.1

248,00 (1)

277,00

280,80

1,37

3,80

1

1

–3,80

 

260,00 (4)

256,20

 

PRT

BFT

AE045W

Tonno rosso

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo

237,66 (1)

57,70

63,30

9,71

5,60

1

1,5

–8,40

 

226,84 (4)

218,44

 

PRT

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–11,00

0,00

0,00

11,00

PRT

HAD

1N2AB.

Eglefino

Acque norvegesi delle zone I e II

0,00

200,00

64,90

 

 

 

 

 

– 458,00

0,00

0,00

458,00

PRT

POK

1N2AB

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

 

0,00

 

 

 

 

 

 

– 294,00

 

0,00

294,00

PRT

RED

51214. (Nuovo Codice 51214D)

Scorfano

UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV.

896,00 (1)

1 416,00

1 420,00

0,28

4,00

1

1

–4,00

 

757,00 (4)

753,00

 

GBR

BET

ATLANT

Tonno obeso

Oceano Atlantico

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–10,00

0,00 (4)

0,00

10,00

GBR

BLI

245- (nuovo codice 24-)

Molva azzurra

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone II, IV e V

15,00 (3)

16,00

33,00

106,25

17,00

1

1

–17,00

 

15,00 (5)

0,00

2,00

GBR

DWS

56789-

Squali di acque profonde

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII, VIII e IX

0,00 (3)

18,70

20,00

6,95

1,30

1

1

–1,30

 

5,60 (5)

4,30

 

GBR

WHG

2AC4.

Merlano

Acque UE delle zone IIa e IV

4 317,00 (1)

7 782,00

7 798,10

0,21

16,10

1

1

–16,10

 

8 933,00 (4)

8 916,90

 


(1)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 53/2010.

(2)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 1226/2009.

(3)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 1359/2008.

(4)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 57/2011.

(5)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 1225/2010.

(6)  Contingenti assegnati ad uno Stato membro a norma del pertinente regolamento sulle possibilità di pesca, dopo avere considerato gli scambi delle possibilità di pesca ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, i trasferimenti di contingenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio e/o la riassegnazione e la detrazione delle possibilità di pesca ai sensi degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.


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