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Dokument 32011D0662

    Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 ottobre 2011 , che modifica la decisione di esecuzione 2011/402/UE relativa a misure d’emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall’Egitto [notificata con il numero C(2011) 7027] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 263 del 7.10.2011, s. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Dokumentets rättsliga status Gällande

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/662/oj

    7.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 263/20


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 6 ottobre 2011

    che modifica la decisione di esecuzione 2011/402/UE relativa a misure d’emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall’Egitto

    [notificata con il numero C(2011) 7027]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/662/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punti i) e iii),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 178/2002 reca i principi generali da applicare nell’Unione e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso prevede l’adozione di misure urgenti quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

    (2)

    Alcuni lotti di semi di finocchio greco provenienti dall’Egitto sono stati identificati all’origine di un focolaio nell’UE del batterio Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC), sierotipo O104:H4. Con la decisione di esecuzione 2011/402/UE della Commissione, del 6 luglio 2011, relativa a misure d’emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall’Egitto (2) sono state vietate le importazioni dei prodotti corrispondenti ai codici NC di cui all’allegato.

    (3)

    Dal 21 al 25 agosto 2011 l’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione ha effettuato un’ispezione in Egitto al fine di rintracciare la possibile fonte di infezione dei recenti focolai di E. coli (sierotipo O104:H4) verificatisi nella Germania settentrionale e a Bordeaux, in Francia, nonché valutare le condizioni di produzione e trattamento dei semi in questione.

    (4)

    Al momento la valutazione dei risultati dell’ispezione e delle misure prese dall’Egitto è ancora in corso, tuttavia sono emerse carenze nel processo di produzione dei semi destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati per la germinazione. Le stesse carenze non sono state riscontrate nei siti di produzione di legumi da granella freschi destinati direttamente al consumo umano. Inoltre, poiché i legumi da granella freschi o refrigerati sono messi in commercio quando i semi non sono ancora maturi, tali semi non possono essere utilizzati per la germinazione.

    (5)

    I legumi da granella freschi o refrigerati, diversi dai germogli, importati dall’Egitto non devono più essere considerati un rischio per la sicurezza alimentare e la loro importazione può essere nuovamente autorizzata. È pertanto opportuno rivedere le misure d’emergenza di cui alla decisione di esecuzione 2011/402/UE in base a queste nuove informazioni. È opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione 2011/402/UE.

    (6)

    La decisione di esecuzione 2011/402/UE fa distinzione fra i semi di senape destinati alla semina e altri semi di senape, di cui al codice NC 1207 50. Poiché questi semi rappresentano tutti i semi raggruppati al codice NC 1207 50, occorre semplificare la dicitura nella decisione di esecuzione 2011/402/UE. È inoltre necessario adeguare la sequenza dei codici NC alla nomenclatura del codice doganale.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato della decisione di esecuzione 2011/402/UE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2011

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 179 del 7.7.2011, pag. 10.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Semi e legumi la cui importazione dall’Egitto è vietata fino al 31 ottobre 2011

    Codice NC

    Descrizione

    ex 0704 90 90

    Germogli di rucola

    ex 0706 90 90

    Germogli di barbabietola, germogli di ravanello

    ex 0708

    Germogli di legumi da granella, freschi o refrigerati

    ex 0709 90 90

    Germogli di soia

    0713

    Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

    0910 99 10

    Semi di fieno greco

    1201 00

    Fave di soia, anche frantumate

    1207 50

    Semi di senape

    1207 99 97

    Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

    1209 10 00

    Semi di barbabietole da zucchero

    1209 21 00

    Semi di erba medica

    1209 91

    Semi di ortaggi

    ex 1214 90 90

    Germogli di erba medica»


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