EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22011D0065
Decision of the EEA Joint Committee No 65/2011 of 1 July 2011 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2011, del 1 o luglio 2011 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2011, del 1 o luglio 2011 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
GU L 262 del 6.10.2011, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
6.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262/19 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 65/2011
del 1o luglio 2011
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 28/2011 del 1o aprile 2011 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/667/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, che modifica la decisione 2007/66/CE della Commissione relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per un lotto di alcune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (2). |
(3) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 50 (decisione 2007/66/CE della Commissione) della parte 2 del capitolo III dell’allegato I dell’accordo è aggiunto quanto segue:
«, modificata da:
— |
32010 D 0667: Decisione 2010/667/UE della Commissione del 4 novembre 2010 (GU L 288 del 5.11.2010, pag. 23).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2010/667/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 171 del 30.6.2011, pag. 27.
(2) GU L 288 del 5.11.2010, pag. 23.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.