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Document 32011R0893
Commission Implementing Regulation (EU) No 893/2011 of 22 August 2011 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Bresaola della Valtellina (PGI))
Regolamento di esecuzione (UE) n. 893/2011 della Commissione, del 22 agosto 2011 , recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bresaola della Valtellina (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 893/2011 della Commissione, del 22 agosto 2011 , recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bresaola della Valtellina (IGP)]
GU L 231 del 8.9.2011, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
8.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 893/2011 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2011
recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bresaola della Valtellina (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2) come modificato dal regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (3). |
(2) |
Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4) a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Cecilia MALMSTRÖM
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.
(3) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19.
(4) GU C 321 del 26.11.2010, pag. 23.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
ITALIA
Bresaola della Valtellina (IGP)