This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R0886
Commission Implementing Regulation (EU) No 886/2011 of 5 September 2011 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Trichoderma reesei (CBS 122001) as a feed additive for sows (holder of authorisation Roal Oy) Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 886/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011 , relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 122001) come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 886/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011 , relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 122001) come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 229 del 6.9.2011, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2021; abrogato da 32021R0982
6.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 229/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 886/2011 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2011
relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 122001) come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione Roal Oy)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), e in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato enzimatico 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Trichoderma reesei CBS 122001. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda concerne l'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Trichoderma reesei (CBS 122001) come additivo per mangimi destinati a scrofe, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
L'impiego di tale preparato è stato autorizzato dal regolamento (UE) n. 277/2010 della Commissione (2), per il pollame da ingrasso e da allevamento diverso dai tacchini da ingrasso, per il pollame ovaiolo e per i suini diversi dalle scrofe, e dal regolamento (UE) n. 891/2010 della Commissione (3) per i tacchini. |
(5) |
A sostegno della domanda di autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Trichoderma reesei (CBS 122001) per le scrofe sono stati presentati nuovi dati. Nel proprio parere del 15 marzo 2011 (4), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, la 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Trichoderma reesei (CBS 122001) non ha effetti avversi sulla salute animale e umana o sull'ambiente e che il suo impiego può migliorare la digeribilità del calcio e del fosforo nelle scrofe. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Trichoderma reesei (CBS 122001) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 86 dell'1.4.2010, pag. 13.
(3) GU L 266 del 9.10.2010, pag. 4.
(4) EFSA Journal 2011;9(3):2111.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||
Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||
Categoria degli additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione. |
|||||||||||||||||||||||||||
4a12 |
Roal Oy |
6-fitasi EC 3.1.3.26 |
|
Scrofe |
— |
250 PPU |
— |
|
26 settembre 2021 |
(1) 1 PPU è la quantità di enzima che libera 1 μmol di fosfato inorganico al minuto dal fitato di sodio, a pH = 5,0 e 37 °C.
(2) Maggiori informazioni sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx