Vyberte si experimentálne prvky, ktoré chcete vyskúšať

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Dokument 32011R0591

    Regolamento (UE) n. 591/2011 della Commissione, del 16 giugno 2011 , che vieta la pesca del gamberello boreale nella zona NAFO, Divisione 3L, alle navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri tranne Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia

    GU L 161 del 21.6.2011, s. 13 – 14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Právny stav dokumentu Už nie je účinné, Dátum ukončenia platnosti: 31/12/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/591/oj

    21.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 161/13


    REGOLAMENTO (UE) N. 591/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 16 giugno 2011

    che vieta la pesca del gamberello boreale nella zona NAFO, Divisione 3L, alle navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri tranne Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

    (2)

    In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

    (3)

    È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esaurimento del contingente

    Il contingente di pesca assegnato per il 2011 agli Stati membri di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Divieti

    Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2011.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Lowri EVANS

    Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


    ALLEGATO

    N.

    14/T&Q

    Stato membro

    Tutti gli Stati membri tranne Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia (1)

    Stock

    PRA/N3L.

    Specie

    Gamberello boreale (Pandalus borealis)

    Zona

    NAFO 3L

    Data

    14.1.2011


    (1)  Ad eccezione degli Stati membri che hanno ottenuto un contingente individuale mediante trasferimento o scambio.


    Začiatok