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Έγγραφο 32011R0474

Regolamento di esecuzione (UE) n. 474/2011 del Consiglio, del 3 maggio 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1425/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese

GU L 131 del 18.5.2011, σ. 2 έως 9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Νομικό καθεστώς του εγγράφου Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 28/09/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/474/oj

18.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 474/2011 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1425/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafi 3 e 5,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1425/2006 (2) («regolamento originario»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nell’Unione di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese (RPC). Considerato l’alto numero di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, è stato selezionato un campione di produttori esportatori e sono state istituite aliquote di dazio individuali comprese tra il 4,8 % e il 12,8 % per le società incluse nel campione, mentre alle altre società che hanno collaborato non incluse nel campione ed elencate nell’allegato I del regolamento originario è stata applicata un’aliquota del dazio dell’8,4 %. Alle società cinesi che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all’inchiesta sul dumping per il periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005 («inchiesta iniziale») è stata applicata un’aliquota del dazio del 28,8 % («aliquota del dazio residuo»).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 189/2009 (3), che modifica il regolamento originario, e in conformità all’articolo 2 del regolamento originario, sono state aggiunte tre società cinesi all’elenco dei produttori della RPC figurante nell’allegato I.

1.2.   Apertura d’ufficio

(3)

Secondo le prove di cui dispone la Commissione, dopo l’istituzione delle misure è intervenuta una modifica della configurazione degli scambi concernenti le esportazioni dalla RPC verso l’Unione, per la quale non esiste una sufficiente motivazione o giustificazione oltre all’istituzione dei dazi in vigore. Tale modifica della configurazione degli scambi sembra derivare dalle esportazioni verso l’Unione del prodotto in esame fabbricato da produttori esportatori cinesi soggetti all’aliquota del dazio residuo attraverso un produttore esportatore cinese che beneficia di un’aliquota del dazio inferiore, vale a dire la società Xiamen Xingxia Polymers Co., Ltd. («Xiamen»), indicata nell’allegato I del regolamento originario.

(4)

Gli elementi di prova evidenziano inoltre che gli effetti riparatori delle misure antidumping applicate al prodotto in esame risultano compromessi in termini di prezzi. Vi sono sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame sono state effettuate a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta iniziale che ha condotto all’istituzione delle misure vigenti.

(5)

La Commissione dispone infine di sufficienti elementi di prova del fatto che il prodotto in esame è importato a prezzi di dumping in relazione al valore normale precedentemente stabilito.

(6)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono prove sufficienti per aprire un’inchiesta in conformità all’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 748/2010 (4) che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping («regolamento di apertura»). A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha anche disposto, con il regolamento di apertura, la registrazione da parte delle autorità doganali delle importazioni del prodotto in esame dichiarato di fabbricazione della Xiamen a cui è stato applicato il codice addizionale TARIC specifico A981, al fine di garantire che, se l’inchiesta dovesse accertare l’elusione, dazi antidumping di un importo appropriato possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni.

1.3.   Inchiesta

(7)

La Commissione ha informato ufficialmente le autorità della RPC, la Xiamen e le società che si presume abbiano esportato i propri prodotti attraverso la Xiamen («altri produttori esportatori») dell’apertura dell’inchiesta ed ha inviato questionari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Le parti interessate sono inoltre state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili.

(8)

Gli altri produttori esportatori non hanno inviato alcuna risposta e la Xiamen ha inviato una risposta incompleta.

1.4.   Periodo dell’inchiesta

(9)

L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 30 giugno 2010 («PI»). Al fine di esaminare la presunta modifica della configurazione degli scambi e gli altri aspetti di cui all’articolo 13 del regolamento di base, sono stati raccolti dati per il periodo dal gennaio 2006 alla fine del PI.

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali/livello di collaborazione/metodologia

(10)

La Xiamen ha fornito una risposta incompleta e parziale al questionario. I servizi della Commissione hanno inviato alla Xiamen una lettera rimasta senza risposta in cui indicano le risposte mancanti del questionario e chiedono informazioni complete e coerenti. La Xiamen ha anche rifiutato la proposta di una verifica dei dati nel suo stabilimento.

(11)

Di conseguenza, la Xiamen è stata informata che, date le circostanze, la Commissione ritiene che la società non abbia collaborato, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, e che le conclusioni debbano essere basate sui dati disponibili. La Xiamen è stata anche avvertita che il risultato dell’inchiesta avrebbe potuto essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato pienamente. La Xiamen non ha risposto a questa lettera.

(12)

In considerazione di quanto precede e in mancanza di dati statistici per determinare i volumi e i prezzi delle esportazioni a livello delle società nel PI, le conclusioni sulla presunta elusione sono state elaborate in base ai dati disponibili, come previsto dall’articolo 18 del regolamento di base, vale a dire in base alle prove fornite dalle autorità doganali degli Stati membri ed alle risposte parziali non verificate al questionario fornite dalla Xiamen.

2.2.   Prodotto in esame

(13)

Il prodotto in esame è costituito da sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20 % in peso di polietilene, con uno spessore non superiore a 100 micrometri (μm), originari della Repubblica popolare cinese, che rientrano attualmente nei codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923210020, 3923291020 e 3923299020).

2.3.   Modifica della configurazione degli scambi

(14)

Come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, l’esistenza di un’elusione è stata valutata analizzando se è avvenuta una modifica della configurazione degli scambi tra le singole società della RPC e l’Unione, derivante da pratiche, processi o lavorazione per i quali non esiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio e se vi sono prove di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto in esame, e se vi sono prove di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile.

(15)

Dato che non è possibile utilizzare i dati di Eurostat per determinare i volumi e i prezzi delle esportazioni a livello delle società, poiché sono disponibili solo dati aggregati a livello dei paesi e non altri dati statistici a livello delle società, è stato fatto ricorso ai volumi e ai prezzi delle esportazioni dichiarati dalla Xiamen nelle sue risposte parziali al questionario.

(16)

Secondo le informazioni fornite dalla Xiamen, le vendite all’Unione sono aumentate considerevolmente in seguito all’istituzione delle misure nel settembre 2006. In alcuni periodi le esportazioni sono raddoppiate rispetto al periodo di campionamento utilizzato nell’inchiesta iniziale e i prezzi dichiarati sono stati inferiori al prezzo indicativo medio dell’UE stabilito nell’inchiesta iniziale.

2.4.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione dei dazi antidumping

(17)

Oltre all’aumento del volume delle vendite, è stato notato che secondo le informazioni fornite nell’inchiesta iniziale ai fini del campionamento, la Xiamen ha dichiarato di non avere né società collegate né una produzione al di fuori dallo stabilimento principale. Nella sua risposta parziale al questionario antielusione, la Xiamen ha affermato che durante il PI ha esternalizzato alcune fasi di produzione, come la stampa a colori o l’imballaggio, e che a volte vende materie prime alle imprese contraenti.

(18)

La risposta parziale al questionario ha confermato che le imprese contraenti menzionate dalla Xiamen sono gli altri esportatori che hanno presumibilmente spedito esportazioni verso l’Unione. Tuttavia, la risposta ha anche rivelato che se la società che ordina l’esternalizzazione rimane proprietaria delle materie prime e dei prodotti finiti, non si tratta di un accordo di esternalizzazione, bensì di una questione di maggiore portata per le ragioni indicate di seguito.

(19)

In tutti i casi di vendite di prodotti dichiarati «parzialmente trasformati», il pagamento dei clienti europei risulta effettuato non alla Xiamen, ma sui conti bancari delle due società presumibilmente coinvolte nella spedizione. Queste vendite costituiscono più del 20 % delle vendite effettuate nell’UE nel 2009. Dall’elenco delle operazioni di vendita presentato dalla Xiamen risultano inoltre metodi di fatturazione diversi, con una diversa struttura alfanumerica e lunghezza. Per quanto riguarda le vendite di prodotti dichiarati «parzialmente trasformati» tramite una delle due società, che rappresentano la maggior parte di tali vendite, il numero delle fatture contiene due lettere di riferimento alla ragione sociale della società che presumibilmente ha effettuato la spedizione. Inoltre, le due società sono situate a 1 000 km di distanza dalla Xiamen, il che mette in dubbio la giustificazione economica di un tale accordo.

(20)

Non si può escludere inoltre che la presunta spedizione riguardi più vendite di quelle indicate nell’elenco dettagliato delle operazioni di vendita presentato dalla Xiamen, poiché secondo le statistiche su produzione e capacità fornite dalla stessa Xiamen, è stato dichiarato esternalizzato più del 40 % della sua produzione del 2007, 2008 e 2009.

(21)

È stato inoltre notato che le vendite di prodotti dichiarati «parzialmente trasformati» sono terminate nell’ottobre 2009, vale a dire dopo che le autorità doganali di alcuni Stati membri hanno rifiutato di applicare l’aliquota del dazio antidumping individuale della Xiamen a importazioni di prodotti che risultano fabbricati da altri produttori esportatori.

(22)

Quanto detto sopra porta a concludere che in seguito all’istituzione delle misure sul prodotto in esame è avvenuta una modifica della configurazione degli scambi per la quale non esiste motivazione o giustificazione economica se non l’intento di evitare l’aliquota del dazio antidumping residuo vigente.

2.4.1.   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping sul pregiudizio

(23)

L’aumento delle importazioni dichiarate a nome della Xiamen è stato considerevole in termini quantitativi. Secondo le sue risposte al questionario, la Xiamen ha quasi raddoppiato le sue vendite all’UE nel 2007 e 2008 rispetto alle vendite dichiarate nel periodo dell’inchiesta iniziale, principalmente a causa della partecipazione degli altri produttori esportatori. Il confronto tra il prezzo indicativo medio dell’UE stabilito nell’inchiesta iniziale e il prezzo medio ponderato all’esportazione dichiarato nel PI indica che le vendite sono avvenute sottocosto.

(24)

Si conclude pertanto che la pratica sopra descritta indebolisce gli effetti riparatori delle misure sul pregiudizio sia in termini quantitativi che di prezzi.

2.4.2.   Elementi di prova del dumping

(25)

Infine, in conformità all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, è stato esaminato se esistono prove di dumping in relazione al valore normale precedentemente stabilito.

(26)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale stabilito durante l’inchiesta iniziale (laddove il valore normale era stabilito sulla base di un paese di riferimento, la Malaysia) e la media ponderata del prezzo all’esportazione durante l’attuale PI, dichiarato dalla Xiamen nelle sue risposte parziali al questionario, indica un margine di dumping superiore a quello stabilito nell’inchiesta iniziale per le società non incluse nel campione.

3.   MISURE

(27)

In considerazione di quanto precede e in applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, è stato concluso che è intervenuta una modifica della configurazione degli scambi, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base, l’aliquota del dazio anti-dumping residuo sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC va quindi estesa alle importazioni dello stesso prodotto dichiarate di fabbricazione della Xiamen. In termini pratici, per tali importazioni va dichiarato il codice addizionale TARIC A999 a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento.

(28)

Inoltre, per consentire d’ora innanzi un monitoraggio più dettagliato dei flussi commerciali concernenti le società non incluse nel campione, occorre assegnare un codice addizionale TARIC a ciascuna società non inclusa nel campione elencata nell’allegato I del regolamento di apertura.

(29)

In conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che stabiliscono che le misure estese vanno applicate alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi sulle importazioni registrate spedite dalla Xiamen.

4.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(30)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere alla Xiamen l’aliquota del dazio antidumping residuo in vigore ed hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere ascoltate. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo del 28,8 % applicabile a «tutte le altre società» istituito dal regolamento (CE) n. 1425/2006 sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni dichiarate di fabbricazione della XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD.

2.   La tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1425/2006 è sostituita dalla tabella seguente:

«Paese

Società

Aliquota del dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Cedo (Shanghai) Limited e Cedo (Shanghai) Household Wrappings, Shanghai

7,4

A757

Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd., Longhai

5,1

A758

Sunway Kordis (Shanghai) Ltd. e Shanghai Sunway Polysell Ltd., Shanghai

4,8

A760

Suzhou Guoxin Group Co., Ltd., Suzhou Guoxin Group Taicang Yihe Import & Export Co., Ltd., Taicang Dongyuan Plastic Co., Ltd. e Suzhou Guoxin Group Taicang Giant Packaging Co., Ltd., Taicang

7,8

A761

Wuxi Jiayihe Packaging Co., Ltd. e Wuxi Bestpac Packaging Co., Ltd., Wuxi

12,8

A763

Zhong Shan Qi Yu Plastic Products Co Ltd., Zhongshan

5,7

A764

Huizhou Jun Yang Plastics Co., Ltd., Huizhou

4,8

A765

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3

A854

Società elencate nell’ALLEGATO I

8,4

Cfr. ALLEGATO I

Tutte le altre società

28,8

A999

Thailandia

King PAC Industrial Co., Ltd., Chonburi and Dpac Industrial Co., Ltd., Bangkok

14,3

A767

Multibax Public Co., Ltd., Chonburi

5,1

A768

Naraipak Co Ltd. e Narai Packaging (Thailandia) Ltd., Bangkok

10,4

A769

Sahachit Watana Plastic Industry Co., Ltd., Bangkok

6,8

A770

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd., Nakornpathorn

5,8

A771

Società elencate nell’ALLEGATO II

7,9

A772

Tutte le altre società

14,3

A999»

3.   L’allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il dazio esteso dall’articolo 1 è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 748/2010.

2.   Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 748/2010.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 748/2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 3 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

(3)  GU L 67 del 12.3.2009, pag. 5.

(4)  GU L 219 del 20.8.2010, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI CHE HANNO COLLABORATO E NON SONO INCLUSI NEL CAMPIONE

Società

Città

Codice addizionale TARIC

BAO XIANG PLASTIC BAG MANUFACTURING (SHENZHEN) CO., LTD.

Shenzhen

B014

BEIJING LIANBIN PLASTIC & PRINTING CO., LTD.

Beijing

B015

CHANGLE BEIHAI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Zhuliu

B016

CHANGLE UNITE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Changle

B017

CHANGLE HUALONG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Changle

B018

CHANGLE SANDELI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Changle

B019

CHANGLE SHENGDA RUBBER PRODUCTS CO., LTD.

Changle

B020

CHANGZHOU HUAGUANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Wujin

B021

CHEONG FAT PLASTIC BAGS (CHINA) PRINTING FACTORY

Shenzhen

B022

CHUN HING PLASTIC PACKAGING MANUFACTORY LTD.

Hong Kong

B023

CHUN YIP PLASTICS (SHENZHEN) LIMITED

Shenzhen

B024

CROWN POLYETHYLENE PRODUCTS (INT’L) LTD.

Hong Kong

B025

DALIAN JINSHIDA PACKING PRODUCTS CO., LTD.

Dalian

B026

DONG GUAN HARBONA PLASTIC & METALS FACTORY CO., LTD.

Dongguan

B027

DONGGUAN CHERRY PLASTIC INDUSTRIAL, LTD.

Dongguan

B028

DONGGUAN FIRSTWAY PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Dongguan

B029

DONGGUAN MARUMAN PLASTIC PACKAGING COMPANY LIMITED

Dongguan

B030

DONGGUAN NAN SING PLASTICS LIMITED

Dongguan

B031

DONGGUAN NOZAWA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Dongguan

B032

DONGGUAN RUI LONG PLASTICS FACTORY

Dongguan

B033

FOSHAN SHUNDE KANGFU PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Shunde

B034

FU YUEN ENTERPRISES CO.

Hong Kong

B035

GOLD MINE PLASTIC INDUSTRIAL LIMITED

Jiangmen

B036

GOOD-IN HOLDINGS LTD.

Hong Kong

B037

HANG LUNG PLASTIC FACTORY (SHENZHEN) LTD.

Shenzhen

B038

HUIYANG KANLUN POLYETHYLENE MANUFACTURE FACTORY

Huizhou

B039

JIANGMEN CITY XIN HUI HENGLONG PLASTIC LTD.

Jiangmen

B040

JIANGMEN TOPTYPE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Jiangmen

B041

JIANGMEN XINHUI FENGZE PLASTIC COMPANY LTD.

Jiangmen

B042

JIANGYIN BRAND POLYTHENE PACKAGING CO., LTD.

Jiangyin

B043

JINAN BAIHE PLASTIC CO., LTD.

Jinan

B044

JINAN CHANGWEI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Jinan

B045

JINAN CHENGLIN PLASTIC PRODUCTS COMPANY LTD.

Jinan

B046

JINAN MINFENG PLASTIC CO., LTD.

Jinan

B047

JINYANG PACKING PRODUCTS (WEIFANG) CO., LTD.

Qingzhou

B048

JUXIAN HUACHANG PLASTIC CO., LTD.

Liuguanzhuang

B049

JUXIAN HUAYANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Liuguanzhuang

B050

KIN WAI POLY BAG PRINTING LTD.

Hong Kong

B051

LAIZHOU JINYUAN PLASTICS INDUSTRY & TRADE CO., LTD.

Laizhou

B052

LAIZHOU YUANXINYIE PLASTIC MACHINERY CO., LTD.

Laizhou

B053

LICK SAN PLASTIC BAGS (SHENZHEN) CO., LTD.

Shenzhen

B054

LINQU SHUNXING PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Linqu

B055

LONGKOU CITY LONGDAN PLASTIC CORPORATION LTD.

Longkou

B056

NEW CARING PLASTIC MANUFACTORY LTD.

Jiangmen

B057

NEW WAY POLYPAK DONGYING CO., LTD.

Dongying

B058

NINGBO HUASEN PLASTHETICS CO., LTD.

Ningbo

B059

NINGBO MARUMAN PACKAGING PRODUCT CO., LTD.

Ningbo

B060

POLY POLYETHYLENE BAGS AND PRINTING CO.

Hong Kong

B061

QINGDAO NEW LEFU PACKAGING CO., LTD.

Qingdao

B062

QUANZHOU POLYWIN PACKAGING CO. LTD.

Nanan

B063

RALLY PLASTICS CO., LTD. ZHONGSHAN

Zhongshan

B064

RIZHAO XINAO PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Liuguanzhuang

B065

DONGGUAN SEA LAKE PLASTIC PRODUCTS MANUFACTURING CO., LTD.

Dongguan

B066

SHANGHAI HANHUA PLASTIC PACKAGE PRODUCT CO., LTD.

Shanghai

B067

SHANGHAI HUAYUE PACKAGING PRODUCTS CO., LTD.

Shanghai

B068

SHANGHAI LIQIANG PLASTICS INDUSTRY CO., LTD.

Zhangyan

B069

SHANGHAI MINGYE PLASTICS GOODS COMPANY LIMITED

Shanghai

B070

SHANGHAI QUTIAN TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD.

Shanghai

B071

SHANTOU ULTRA DRAGON PLASTICS LTD.

Shantou

B072

SHAOXING YUCI PLASTICS AND BAKELITE PRODUCTS CO., LTD.

Shangyu

B073

SHENG YOUNG INDUSTRIAL (ZHONGSHAN) CO., LTD.

Zhongshan

B074

SUPREME DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Hong Kong

B075

TAISHING PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. ZHONGSHAN

Zhongshan

B076

TIANJIN MINGZE PLASTIC PACKAGING CO., LTD.

Tianjin

B077

UNIVERSAL PLASTIC & METAL MANUFACTURING LIMITED

Hong Kong

B078

WAI YUEN INDUSTRIAL AND DEVELOPMENT LTD.

Hong Kong

B079

WEIFANG DESHUN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Changle

B080

WEIFANG HENGSHENG RUBBER PRODUCTS CO., LTD.

Changle

B081

WEIFANG HONGYUAN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Changle

B082

WEIFANG HUASHENG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Changle

B083

WEIFANG KANGLE PLASTICS CO., LTD.

Changle

B084

WEIFANG LIFA PLASTIC PACKING CO., LTD.

Weifang

B085

WEIFANG XINLI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Weifang

B086

WEIFANG YUANHUA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Weifang

B087

WEIFANG YUJIE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Weifang

B088

WEIHAI WEIQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO., LTD.

Weihai

B089

WINNER BAGS PRODUCT COMPANY (SHENZHEN) LIMITED

Shenzhen

B090

WUI HING PLASTIC BAGS PRINTING (SHENZHEN) COMPANY LIMITED

Shenzhen

B091

XIAMEN EGRET PLASTICS CO., LTD.

Gaoqi

B092

XIAMEN GOOD PLASTIC CO., LTD.

Xiamen

B109

XIAMEN RICHIN PLASTIC CO., LTD.

Xiamen

B093

XIAMEN UNITED OVERSEA ENTERPRISES LTD.

Xiamen

B094

XIAMEN XINGYATAI PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.

Xiamen

B095

XINTAI CHUNHUI MODIFIED PLASTIC CO., LTD.

Xintai

B096

YANTAI BAGMART PACKAGING CO., LTD.

Yantai

B097

YANTAI LONGQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO., LTD.

Yantai

B098

YAU BONG POLYBAGS PRINTING CO., LTD.

Hong Kong

B099

YINKOU FUCHANG PLASTIC PRODUCTS. CO., LTD.

Yingkou

B100

YONGCHANG (CHANGLE) PLASTIC INDUSTRIES CO., LTD.

Weifang

B101

ZHANGJIAGANG YUANHEYI PAPER & PLASTIC COLOR PRINTING & PACKING CO., LTD.

Zhangjiagang

B102

ZHONGSHAN DONGFENG HUNG WAI PLASTIC BAG MFY.

Zhongshan

B103

ZHONGSHAN HUANGPU TOWN LIHENG METAL & PLASTIC FACTORY

Zhongshan

B104

ZHUHAI CHINTEC PACKING TECHNOLOGY ENTERPRISE CO., LTD.

Zhuhai

B105

ZIBO WEIJIA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Zibo

B106»


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