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Document 32011R0263

Regolamento (UE) n. 263/2011 della Commissione, del 17 marzo 2011 , recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda l’avvio di una raccolta completa di dati per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 71 del 18.3.2011, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/263/oj

18.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/4


REGOLAMENTO (UE) N. 263/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2011

recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda l’avvio di una raccolta completa di dati per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 458/2007 ha definito un quadro metodologico da utilizzare per la compilazione di statistiche comparabili ad uso dell’Unione europea e ha fissato le scadenze per la trasmissione e la diffusione delle statistiche compilate conformemente al sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale («ESSPROS»).

(2)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 458/2007, è stata effettuata in tutti gli Stati membri una raccolta di dati pilota per il 2005 in vista dell’introduzione di un modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale.

(3)

Una sintesi della raccolta di dati pilota nazionale ha mostrato che gli studi pilota hanno avuto in grande maggioranza un risultato positivo; è quindi necessario adottare le disposizioni di attuazione necessarie all’avvio della raccolta completa dei dati per il modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale.

(4)

Il modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale deve essere ottenuto utilizzando l’approccio ristretto per avere la stessa popolazione dei beneficiari di prestazioni lorde di protezione sociale i cui dati sono raccolti nel sistema centrale ESSPROS.

(5)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 458/2007, devono essere adottate misure di attuazione relative al primo anno per il quale devono essere raccolti dati completi e misure relative alla classificazione dettagliata dei dati, alle definizioni da impiegare e alle norme di diffusione per il modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione (Eurostat) dati relativi al modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale. Il periodo di riferimento è l’anno civile.

2.   I dati per l’anno di calendario N sono trasmessi, unitamente ad eventuali revisioni dei dati degli anni precedenti, entro il 31 dicembre dell’anno N + 2.

3.   Il primo anno di riferimento per il quale sono raccolti dati completi sulle prestazioni nette di protezione sociale è il 2010.

Articolo 2

1.   Le definizioni da applicare al modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono quelle che figurano nell’allegato I.

2.   Le classificazioni dettagliate da utilizzare nel modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono quelle riportate nell’allegato II.

3.   I criteri per la diffusione dei dati relativi al modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono quelli indicati nell’allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3.


ALLEGATO I

Definizioni per il modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale

1.

Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 458/2007.

2.

Si applicano le definizioni di cui al punto 1.3 «Spese dei regimi di protezione sociale» dell’allegato I del regolamento (CE) n. 10/2008 della Commissione (1).

3.

Inoltre, ai fini specifici del presente regolamento, si intende per:

3.1.   «prestazioni nette di protezione sociale — approccio ristretto»: le prestazioni sociali dopo detrazione delle imposte e dei contributi sociali pagati sulle prestazioni sociali in denaro dai loro beneficiari e aggiunta degli eventuali benefici fiscali residui, secondo la seguente formula:

Prestazioni sociali nette (approccio ristretto) = prestazioni lorde di protezione sociale * (1-AITR-AISCR) + benefici fiscali residui

I benefici fiscali residui devono essere introdotti nel calcolo delle prestazioni nette di protezione sociale solo se non sono direttamente conteggiati nell’AITR e/o nell’AISCR;

3.2.   «aliquota di imposizione media dettagliata (AITR) per una prestazione (o un gruppo di prestazioni)»: la somma delle imposte pagate su tale prestazione dai beneficiari divisa per il reddito totale ricavato da tale prestazione (ossia prestazioni lorde ricevute);

3.3.   «aliquota di contribuzione sociale media dettagliata (AISCR) per una prestazione (o un gruppo di prestazioni)»: la somma dei contributi sociali pagati su tale prestazione dai beneficiari divisa per il reddito totale ricavato da tale prestazione (ossia prestazioni lorde ricevute);

3.4.   «beneficio fiscale residuo»: la parte del valore totale di un beneficio fiscale relativa agli sgravi sui prelievi effettuati sulle prestazioni sociali (in opposizione alla parte relativa agli sgravi sui prelievi effettuati su tutte le altre forme di reddito).

4.

Le definizioni dettagliate da utilizzare per l’applicazione del presente regolamento sono contenute nel manuale ESSPROS prodotto dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri.


(1)  GU L 5 del 9.1.2008, pag. 3.


ALLEGATO II

Classificazioni dettagliate relative al modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale

1.

Le prestazioni di protezione sociale sono suddivise in prestazioni subordinate a condizioni di reddito e prestazioni non subordinate a condizioni di reddito. La classificazione delle prestazioni di protezione sociale specifica inoltre se le prestazioni sono erogate in denaro in forma di pagamenti periodici o di importo forfetario:

prestazioni di protezione sociale,

prestazioni di protezione sociale non subordinate a condizioni di reddito,

prestazioni in denaro non subordinate a condizioni di reddito,

prestazioni in denaro periodiche non subordinate a condizioni di reddito,

prestazioni in denaro ad importo forfetario non subordinate a condizioni di reddito,

prestazioni di protezione sociale subordinate a condizioni di reddito,

prestazioni in denaro subordinate a condizioni di reddito,

prestazioni in denaro periodiche subordinate a condizioni di reddito,

prestazioni in denaro ad importo forfetario subordinate a condizioni di reddito.

2.

Le prestazioni sono ripartite in base alla funzione, come previsto all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 458/2007. Questa classificazione dettagliata è aggregata al primo livello di classificazione come segue:

malattia/assistenza sanitaria,

invalidità,

vecchiaia,

superstiti,

famiglia/figli,

disoccupazione,

alloggio,

esclusione sociale non classificata altrove.


ALLEGATO III

Criteri per la diffusione dei dati relativi al modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale

1.

Eurostat pubblica le informazioni comunicate dagli Stati membri soltanto dopo aggregazione dei regimi, almeno per quanto riguarda:

il totale delle prestazioni nette di protezione sociale,

la quota delle prestazioni di protezione sociale soggette a imposizione fiscale e/o a contribuzione sociale,

le prestazioni nette di protezione sociale ripartite in base alla funzione,

le prestazioni subordinate a condizioni di reddito e le prestazioni non subordinate a condizioni di reddito.

2.

La Commissione (Eurostat), su richiesta, comunica dati dettagliati ripartiti per regime e per Stato membro a utilizzatori specifici (autorità nazionali che compilano i dati ESSPROS, servizi della Commissione e istituzioni internazionali).

3.

Se lo Stato membro interessato acconsente alla piena divulgazione dei dati, gli utilizzatori specifici sono autorizzati a pubblicare i dati ripartiti per regime.

4.

Se lo Stato membro interessato non acconsente alla piena divulgazione, gli utilizzatori specifici sono autorizzati a pubblicare i dati aggregati tra regimi. L’aggregazione tra regimi è conforme alle norme in materia di diffusione stabilite dallo Stato membro interessato.


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