Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0102

2011/102/UE: Decisione della Commissione, del 15 febbraio 2011 , relativa alla liquidazione dei conti di un organismo pagatore in Italia con riguardo alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2007 [notificata con il numero C(2011) 753]

GU L 42 del 16.2.2011, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/102(1)/oj

16.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2011

relativa alla liquidazione dei conti di un organismo pagatore in Italia con riguardo alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2007

[notificata con il numero C(2011) 753]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2011/102/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 30 e l’articolo 32, paragrafo 8,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisioni della Commissione 2008/396/CE (2), 2009/87/CE (3) e 2010/62/UE (4) sono stati liquidati, per l’esercizio finanziario 2007, i conti di tutti gli organismi pagatori con l’eccezione dell’organismo pagatore italiano «ARBEA».

(2)

Sulla base di nuovi elementi d’informazione presentati e di controlli supplementari, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall’organismo pagatore italiano «ARBEA».

(3)

L’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (5), prevede che gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, sono determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l’esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2007, dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dal pagamento mensile relativo alle spese effettuate nel secondo mese successivo a quello in cui è adottata la decisione di liquidazione dei conti, o lo aggiunge allo stesso.

(4)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio dell’UE. L’articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento, impone agli Stati membri, all’atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati a seguito di irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 stabilisce le modalità di applicazione dell’obbligo di comunicazione da parte degli Stati membri degli importi da recuperare. Nell’allegato III del suddetto regolamento è riportato il modello della tabella che doveva essere trasmessa nel 2008 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere le conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(5)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l’irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio dell’UE. Nella tabella riepilogativa di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’UE. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento citato.

(6)

Nel liquidare i conti degli organismi pagatori interessati, la Commissione deve tener conto degli importi già trattenuti per gli Stati membri in questione in virtù delle decisioni 2008/396/CE, 2009/87/CE e 2010/62/UE.

(7)

A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni della Commissione intese ad escludere dal finanziamento dell’UE le spese non effettuate in conformità della normativa dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono liquidati i conti dell’organismo pagatore italiano «ARBEA» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2007.

Nell’allegato sono indicati gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro interessato a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2011.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 29.5.2008, pag. 33.

(3)  GU L 33 del 3.2.2009, pag. 38.

(4)  GU L 35 del 6.2.2010, pag. 11.

(5)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.


ALLEGATO

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI,

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007,

IMPORTO DA RECUPERARE DALLO O DA VERSARE ALLO STATO MEMBRO

NB: Nomenclatura 2011: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803

SM

 

2007 — Spese/Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono

Totale a + b

Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1)

Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento 1290/2005

Totale incluse le riduzioni e le sospensioni

Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

Importo che deve essere recuperato dallo (–) o versato allo (+) Stato membro (2)

Importo recuperato dallo (–) o versato allo (+) Stato membro a norma della decisione 2008/396/CE

Importo recuperato dallo (–) o versato allo (+) Stato membro a norma della decisione 2009/87/CE

Importo recuperato dallo (–) o versato allo (+) Stato membro a norma della decisione 2010/62/UE

Importo recuperato dallo (–) o versato allo (+) Stato membro (2)

liquidati

disgiunti

= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annua

= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

i

i′

i′′

j = h – i – i′ – i′′

IT

EUR

4 626 504 872,47

0,00

4 626 504 872,47

–27 293 119,73

– 114 581 208,51

4 484 630 544,23

4 607 194 902,42

– 122 564 358,19

– 122 564 358,19

0,00

0,00

0,00


SM

 

Spesa (3)

Entrate con destinazione specifica (3)

Fondo per lo zucchero

Articolo 32 (= e)

Totale (= h)

Spesa (4)

Entrate con destinazione specifica (4)

 

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

IT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


(1)  Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per il mancato rispetto dei termini di pagamento nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2007.

(2)  Ai fini del calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o versato allo Stato membro, l'importo considerato è il totale della dichiarazione annua per la spesa liquidata (colonna a) oppure il totale delle dichiarazioni mensili per le spese disgiunte (colonna b).

Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.

(3)  Se la quota relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararla alla voce 05 07 01 06.

(4)  Se la quota relativa alle entrate con destinazione specifica del fondo per lo zucchero va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararla alla voce 05 02 16 02.

NB: Nomenclatura 2011: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803


Top