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Document 32011R0082

Regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che conclude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

GU L 28 del 2.2.2011, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/04/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/82/oj

2.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 82/2011 DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che conclude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 2, 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1942/2004 (2) il Consiglio, in seguito a un’inchiesta antidumping («l’inchiesta iniziale»), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese (RPC). L’aliquota dei dazi istituiti era compresa fra 6,5 % e 23,5 % per quattro produttori, mentre era pari a 66,7 % per tutti gli altri produttori.

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza e avvio d’ufficio di un riesame intermedio parziale

(2)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della RPC, la Commissione ha ricevuto, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, una richiesta di riesame in previsione della scadenza di dette misure.

(3)

La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata dalla Federazione europea delle industrie del compensato (FEIC) («il richiedente») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 50 %, della produzione UE di legno compensato di okoumé. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione.

(4)

In seguito a un procedimento giudiziario francese relativo alle pratiche anticoncorrenziali di diversi produttori francesi di legno compensato di okoumé, si è inoltre ritenuto di non poter escludere che tali pratiche possano aver distorto la valutazione del pregiudizio nell’inchiesta iniziale. Si è pertanto ritenuto opportuno avviare parallelamente d’ufficio anche un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base al fine di riesaminare la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione, in particolare in relazione alla situazione che caratterizzava il periodo dell’inchiesta iniziale.

(5)

Avendo stabilito, dopo aver consultato il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale limitato all’esame del pregiudizio a norma dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di detti riesami nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4) («avviso di apertura»).

3.   Inchiesta

3.1.   Periodo dell’inchiesta

(6)

L’inchiesta sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

(7)

L’analisi delle tendenze utili per la valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del PIR («periodo considerato»).

3.2.   Parti interessate dalla presente inchiesta

(8)

I servizi della Commissione hanno informato ufficialmente dell’apertura dei riesami i produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori della RPC, gli utilizzatori e gli importatori notoriamente interessati nonché le autorità della RPC.

(9)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

4.   Campionamento

(10)

A causa dell’elevato numero di produttori dell’Unione, di importatori e di produttori esportatori della RPC, si è ritenuto opportuno, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, valutare l’opportunità di ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti di cui sopra sono state invitate a manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(11)

Solo un produttore esportatore cinese si è manifestato fornendo le informazioni richieste entro il termine prescritto. È stato quindi deciso che il campionamento dei produttori esportatori cinesi non era necessario. È stato inviato un questionario all’unico produttore esportatore cinese disposto a collaborare, il quale successivamente ha tuttavia interrotto la sua collaborazione e non ha mai risposto al questionario. Pertanto, come indicato al successivo considerando 20, le conclusioni sono state elaborate in base ai dati disponibili, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

(12)

Dieci produttori dell’Unione hanno accettato di fornire le informazioni richieste entro il termine prescritto e di essere inclusi nel campione. In base alle informazioni ricevute dai produttori dell’Unione che hanno collaborato, la Commissione ha selezionato un campione di cinque produttori dell’Unione che rappresentavano circa il 40 % delle vendite di tutti i produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’UE durante il PIR e circa il 35 % della produzione di tutti i produttori dell’Unione durante il PIR. Il campione è stato selezionato sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, tenendo conto della ripartizione geografica dei produttori dell’Unione.

(13)

La Commissione ha inviato i questionari ai cinque produttori dell’Unione inseriti nel campione. Due delle società inserite nel campione hanno smesso di collaborare dopo la fase iniziale. Poiché le tre società che hanno risposto ai questionari rappresentavano pur sempre circa il 30 % delle vendite di tutti i produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’UE durante il PIR, il campione è stato ritenuto ancora rappresentativo.

(14)

La Commissione ha inoltre inviato un miniquestionario ai cinque produttori non inseriti nel campione, ai due produttori che avevano smesso di collaborare e ad altri due produttori noti, al fine di ottenere informazioni su indicatori economici relativi a un maggior numero di produttori dell’Unione. Sette produttori hanno risposto ai miniquestionari.

5.   Verifica delle informazioni ricevute

(15)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del persistere o della probabilità di reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

5.1.

Produttori dell’Unione

GARNICA PLYWOOD SA (Spagna);

JEAN THÉBAULT SAS (Francia);

JOUBERT ST JEAN D’ANGÉLY SAS (Francia).

5.2.

Produttori del paese di riferimento

EKOL KONTRPLAK, Tasköprü (Turchia).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(16)

Il prodotto in esame è quello dell’inchiesta iniziale, che è così definito: compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm, con almeno un foglio esterno di legno di okoumé non ricoperto da una pellicola permanente di materiali diversi, di cui al codice NC ex 4412 31 10 (in precedenza ex 4412 13 10) originario della RPC. Il prodotto in esame ha un’ampia gamma di usi finali: è impiegato nell’industria edilizia in applicazioni esterne di falegnameria e carpenteria per tavolati, scuri o imposte, basamenti esterni, balaustre e pannellature lungo gli argini dei fiumi. Viene utilizzato inoltre per applicazioni di tipo più decorativo, tra l’altro nei trasporti su strada (ad esempio autovetture, autobus da turismo o pullman, roulotte, autocaravan), nei trasporti marittimi (yacht), nell’industria dei mobili e nella fabbricazione di porte.

(17)

Esistono due tipi principali di legno compensato di okoumé: quello fabbricato unicamente con legno di okoumé («compensato intero di okoumé») e quello con almeno una delle facce esterne in legno di okoumé e il resto fabbricato con altro tipo di legno («compensato con rivestimento di okoumé»). Entrambi i tipi di compensato di okoumé presentano lo stesso aspetto esterno e, malgrado alcune differenze quanto alle loro proprietà meccaniche, hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e vengono impiegati fondamentalmente per gli stessi scopi.

2.   Prodotto simile

(18)

Come indicato nell’inchiesta iniziale e come ha confermato la presente inchiesta, si è accertato che il legno compensato di okoumé fabbricato nella RPC e venduto sul mercato interno di tale paese nonché il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e le medesime applicazioni. Tali prodotti sono perciò considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(19)

Secondo quanto disposto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stata valutata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping a seguito dell’eventuale scadenza delle misure in vigore sulle importazioni dalla RPC.

(20)

Come indicato nel considerando 11, in mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi l’analisi della probabilità del persistere o della reiterazione del dumping si è dovuta basare sulle informazioni disponibili da altre fonti a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. A tale riguardo, non essendo disponibili informazioni dettagliate sui tipi precisi di prodotti esportati nell’Unione dalla RPC, il confronto tra il valore normale e i prezzi all’esportazione ha dovuto limitarsi ai due principali tipi di legno compensato di okoumé di cui al considerando 17.

(21)

L’analisi si è pertanto basata principalmente sulle statistiche commerciali di Eurostat. Un produttore esportatore cinese aveva inoltre trasmesso fino al giugno 2009 le relazioni periodiche di controllo prescritte dal considerando 61 del regolamento (CE) n. 1942/2004 che ha istituito le misure in vigore. In certa misura le informazioni ricavate da tali relazioni hanno quindi potuto essere utilizzate nell’analisi della probabilità del persistere o della reiterazione del dumping.

1.   Valore normale

1.1.   Paese di riferimento

(22)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nelle economie in transizione il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»).

(23)

Nell’avviso di apertura la Turchia, già utilizzata come paese di riferimento nell’inchiesta iniziale, è stata presa in considerazione quale paese di riferimento adeguato al fine di stabilire il valore normale per la RPC nel presente riesame in previsione della scadenza. Nessuna delle parti interessate si è espressa in merito alla scelta della Turchia, sebbene fossero state invitate a farlo. In base alle informazioni disponibili al momento della selezione, si è pertanto concluso che la Turchia era il paese di riferimento più appropriato.

1.2.   Determinazione del valore normale

(24)

Un produttore turco ha collaborato rispondendo a un questionario. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato calcolato in base ai dati verificati nella sede del produttore turco che ha collaborato, come indicato di seguito.

(25)

Il valore normale è stato determinato per entrambi i tipi principali di compensato di cui al considerando 17. Per un tipo principale di prodotto il valore normale è stato basato sui prezzi pagati o pagabili per le vendite sul mercato interno turco poiché queste risultavano effettuate in quantità rappresentative e nel corso di normali operazioni commerciali. Per l’altro tipo principale di prodotto, fabbricato dal produttore turco, ma non venduto sul mercato interno, è stato utilizzato il valore normale costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(26)

Come disposto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenute e la media ponderata dei profitti realizzati sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nell’ambito di normali operazioni commerciali, alla media dei costi di produzione durante PIR.

2.   Prezzo all’esportazione

(27)

Come indicato sopra, in mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi il prezzo all’esportazione è stato determinato in base alle statistiche commerciali disponibili di Eurostat, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. Poiché le statistiche di Eurostat non contengono informazioni per tipo di prodotto in legno compensato di okoumé, al fine di valutare i prezzi all’esportazione di ciascuno dei due tipi principali di legno compensato di okoumé, le cifre sono state adeguate sulla base della differenza di prezzo, in percentuale, tra compensato di okoumé intero o con rivestimento osservata per il produttore turco che ha collaborato. La differenza di prezzo così ottenuta è stata poi applicata alla media ponderata dei prezzi registrati da Eurostat.

(28)

Per quanto riguarda i volumi, partendo dai volumi totali di Eurostat sono stati calcolati i volumi delle esportazioni cinesi di ciascuno dei due tipi principali di legno compensato di okoumé sulla base della proporzione tra il compensato intero di okoumé e il compensato con rivestimento di okoumé ricavata dalle relazioni di controllo di cui al considerando 21 relative al periodo che si sovrappone al PIR.

3.   Confronto

(29)

Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Su tali basi sono stati applicati, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i costi di trasporto, di nolo marittimo e di assicurazione, di movimentazione, di carico e i costi accessori. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi gli importi di tali adeguamenti sono stati determinati sulla base dei dati disponibili.

4.   Margine di dumping

(30)

Il margine di dumping constatato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è del 34,2 %.

5.   Probabile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

5.1.   Osservazioni preliminari

(31)

Dopo avere analizzato l’esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame, si è proceduto a esaminare la probabilità del persistere del dumping. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi le conclusioni relative al volume delle importazioni e alla capacità inutilizzata di seguito esposte si basano sui dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, vale a dire su statistiche commerciali e sulle informazioni fornite dalle parti interessate.

5.2.   Volume delle importazioni

(32)

Secondo le statistiche commerciali di Eurostat le importazioni effettive di legno compensato di okoumé della RPC nell’Unione sono calate significativamente rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale, ma i produttori cinesi sono riusciti a restare presenti nel mercato dell’Unione, mantenendo una quota di mercato del 4,7 % durante il PIR.

5.3.   Capacità produttiva, capacità inutilizzata

(33)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi di legno compensato di okoumé è stata esaminata la situazione dell’industria cinese del legno compensato nel suo insieme (che produce compensato da tutti i tipi di legno). Come indicato nel considerando 89 del regolamento (CE) n. 988/2004 della Commissone (5) che ha istituito i dazi antidumping provvisori nel corso dell’inchiesta iniziale, i produttori di compensato possono fabbricare, e fabbricano, legno compensato a partire da diversi tipi di legno utilizzando gli stessi macchinari. Il richiedente ha presentato un calcolo del volume di legno compensato di okoumé prodotto nella RPC basato sul numero di tronchi di okoumé disponibili sul mercato cinese, stimato a circa 900 000 m3 durante il PIR. Il richiedente ha inoltre stimato che circa l’85 % o 765 000 m3 sono utilizzati per la produzione di legno compensato. È difficile stimare la produzione effettiva di legno compensato di okoumé, poiché la composizione dei prodotti, che incide significativamente sulle possibili quantità prodotte, non è nota a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi. Una stima della capacità produttiva basata sui tronchi di okoumé mostra tuttavia con chiarezza che con qualsiasi combinazione di prodotti la capacità produttiva nella RPC è ampiamente al di sopra dei volumi consumati nel mercato dell’Unione (291 000 m3 durante il PIR, si veda il considerando 41).

(34)

È stato inoltre accertato che, sia durante il presente riesame sia nel corso dell’inchiesta iniziale, le medesime società fabbricano legno compensato a partire da diversi tipi di legno utilizzando gli stessi macchinari. È quindi prevedibile che in assenza di misure i produttori cinesi attualmente impegnati nella produzione di altri tipi di compensato meno remunerativi passino progressivamente alla produzione di legno compensato di okoumé. In base alle statistiche sulle esportazioni della RPC le esportazioni cinesi di legno compensato rappresentavano più di 5 milioni di m3 durante il PIR, pari circa al mercato dell’Unione di legno compensato di okoumé moltiplicato per 17. Di conseguenza una lieve modifica nella combinazione di prodotti è sufficiente per aumentare significativamente i volumi di legno compensato di okoumé disponibili per l’esportazione.

5.4.   Volume e prezzo delle importazioni dalla RPC verso l’Unione e altri paesi terzi

(35)

Nel 2009 in base ai dati sulle esportazioni cinesi l’Unione rappresentava la destinazione di una porzione ridotta (circa 5 %) delle esportazioni cinesi di compensato tropicale. Rispetto ai prezzi praticati in altri mercati, tali vendite erano effettuate a prezzi relativamente alti. È pertanto probabile che in caso di abrogazione delle misure verrebbe indirizzata verso l’Unione una quota più ampia di esportazioni cinesi di legno compensato di okoumé.

5.5.   Conclusioni sulla probabilità di un persistere del dumping

(36)

L’inchiesta ha mostrato che il prodotto in esame viene ancora venduto sul mercato dell’Unione a prezzi di dumping e in volumi non trascurabili. Dalle informazioni disponibili si evince inoltre che i volumi di produzione nella RPC sono molto alti e che la quota delle sue esportazioni nell’Unione al momento è ridotta a causa delle misure in vigore. A tale riguardo è lecito prevedere che il legno compensato di okoumé, attualmente esportato verso altri paesi a prezzi più bassi, verrà reindirizzato verso il mercato dell’Unione in caso di abrogazione delle misure. È inoltre probabile che i produttori cinesi di legno compensato aumenterebbero la loro produzione di legno compensato di okoumé se le misure venissero lasciate scadere, poiché il mercato dell’Unione di tale legno compensato risulta relativamente più remunerativo.

(37)

Alla luce di tali constatazioni si conclude pertanto che sussiste la probabilità di un persistere del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore.

D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

(38)

Nell’Unione il prodotto simile viene notoriamente fabbricato da sedici produttori di Cipro, Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna. La produzione totale dell’Unione è stimata a 235 000 m3. I produttori dell’Unione che rappresentano la produzione totale dell’Unione costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Durante il periodo considerato nell’inchiesta iniziale il mercato dell’Unione era costituito da 15 Stati membri. Poiché la produzione di legno compensato di okoumé è piuttosto insignificante nei 12 nuovi Stati membri, sarà tuttavia significativo confrontare l’inchiesta presente con quella iniziale.

(39)

Come indicato nel considerando 10, è stato esaminato dettagliatamente un campione di tre produttori che rappresentano circa il 30 % delle vendite nell’Unione di tutti i produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti durante il PIR e circa il 26 % della produzione di tutti i produttori dell’Unione durante il PIR. Il campione è risultato composto dalle seguenti società:

GARNICA PLYWOOD SA (Spagna);

JEAN THÉBAULT SAS (Francia);

JOUBERT ST JEAN D’ANGÉLY SAS (Francia).

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

1.   Consumo dell’Unione

(40)

Il consumo di legno compensato di okoumé nell’Unione è stato determinato a partire dai volumi di vendita dell’industria dell’Unione e di altri produttori dell’Unione sul mercato UE nonché dal volume delle importazioni da paesi terzi verso l’Unione, sulla base dei dati forniti da Eurostat.

(41)

Complessivamente tra il periodo dell’inchiesta iniziale e il PIR del presente riesame il consumo dell’Unione è diminuito del 35 %. Durante il periodo considerato nel presente riesame il consumo dell’Unione è calato del 22 %. Tale calo è generalmente spiegato dal fatto che il legno compensato di okoumé è stato in parte sostituito da altri tipi di legno tropicale, quali red canarium, bankirai o meranti. Nel 2008 durante il PIR la crisi economica e la successiva riduzione di alcune attività industriali ha contribuito a rafforzare il calo tendenziale della domanda di legno compensato di okoumé nell’Unione.

 

2006

2007

2008

PIR

Consumo totale dell’Unione (in m3)

375 105

382 976

339 914

291 421

Indice (2006 = 100)

100

102

91

78

Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame e dati di Eurostat

2.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dalla RPC

(42)

Le importazioni effettive del prodotto in esame nell’Unione sono calate passando da 83 606 m3 nell’inchiesta iniziale a 23 531 m3 nel 2006. Successivamente tali importazioni sono aumentate di oltre il 20 % tra il 2006 e il 2008, per poi calare bruscamente tra il 2008 e il PIR giungendo al 54 % del livello del 2006.

Importazioni (in m3)

2006

2007

2008

PIR

RPC

23 531

37 023

28 493

12 620

Indice (2006 = 100)

100

157

121

54

Fonte: Eurostat

(43)

La corrispondente quota di mercato è aumentata di 3,4 punti percentuali tra il 2006 e il 2007, mentre è diminuita di 1,3 punti percentuali tra il 2007 e il 2008 ed è ulteriormente calata di 4,1 punti percentuali tra il 2008 e il PIR. Complessivamente la quota di mercato delle importazioni cinesi nell’Unione è diminuita di 2 punti percentuali nel periodo considerato.

Quote di mercato

2006

2007

2008

PIR

RPC

6,3 %

9,7 %

8,4 %

4,3 %

Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame e dati di Eurostat

(44)

I prezzi medi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC sono aumentati del 32 % tra il 2006 e il PIR. Più specificamente, tali prezzi sono aumentati del 22 % tra il 2006 e il 2007, di altri 3 punti percentuali tra il 2007 e il 2008 nonché di ulteriori 7 punti percentuali tra il 2008 e il PIR.

Importazioni (EUR/m3)

2006

2007

2008

PIR

RPC

485

590

608

642

Indice (2006 = 100)

100

122

125

132

Fonte: Eurostat

3.   Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(45)

Ai fini dell’analisi dell’undercutting la media ponderata dei prezzi di vendita di ciascun tipo di prodotto venduto dai produttori dell’industria dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione è stata confrontata con la media ponderata dei corrispondenti prezzi delle importazioni in esame. Il confronto è stato effettuato al netto di sconti e riduzioni.

(46)

Su tali basi è stato determinato che le importazioni cinesi in media erano inferiori del 10 % ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione durante il PIR.

(47)

Nell’inchiesta iniziale è stato effettuato un adeguamento per tener conto della differenza di qualità tra il prodotto in esame importato dalla RPC e il prodotto simile venduto dall’industria dell’Unione. Nella presente inchiesta la codificazione dei tipi di prodotto nei questionari è stata adeguata in modo da prendere in considerazione tale differenza. Dato che nella presente inchiesta si è tenuto conto della differenza di qualità e che i produttori esportatori cinesi non hanno fatto pervenire dati relativi ad eventuali differenze di qualità supplementari, nella presente inchiesta non è stato applicato l’adeguamento effettuato nell’inchiesta iniziale. Durante il periodo dell’inchiesta iniziale i prodotti in esame originari della RPC erano venduti nell’Unione a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, con margini compresi tra l’11 % e il 52 %.

4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(48)

Sono stati esaminati tutti gli indicatori di pregiudizio di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Gli indicatori relativi a volume di produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, occupazione, volume delle vendite, prezzi di vendita, produttività e quota di mercato sono stati esaminati in base a dati raccolti per l’industria dell’Unione nel suo insieme. L’esame di tutti gli altri indicatori di pregiudizio si è basato sulle informazioni trasmesse dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, verificate presso le sedi di tutte le società.

a)   Produzione

(49)

Il volume di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 31 % tra il 2006 e il 2007, è calato poi di 2 punti percentuali tra il 2007 e il 2008 nonché di ulteriori 13 punti percentuali tra il 2008 e il PIR. Nonostante l’aumento del 16 % del volume di produzione tra il 2006 e il PIR, il volume di produzione dell’industria dell’Unione resta inferiore ai volumi constati nell’inchiesta iniziale, vale a dire a 283 265 m3 nel 2002 e a 267 591 nel periodo dell’inchiesta iniziale.

 

2006

2007

2008

PIR

Produzione (in m3)

203 604

267 155

263 080

235 182

Indice (2006 = 100)

100

131

129

116

Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame

b)   Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(50)

La capacità produttiva dell’industria dell’Unione è aumentata del 33 % tra il 2006 e il 2007 nonché di altri 12 punti percentuali tra il 2007 e il 2008. Tra il 2008 e il PIR la capacità produttiva è rimasta stabile. Complessivamente la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è aumentata del 45 % durante il periodo considerato. La capacità di utilizzo degli impianti era pari al 51 % nel 2006 e durante il PIR è calata ulteriormente, passando al 41 %.

 

2006

2007

2008

PIR

Capacità produttiva (in m3)

399 016

532 415

578 484

577 205

Indice (2006 = 100)

100

133

145

145

Utilizzo degli impianti

51 %

50 %

45 %

41 %

Indice (2006 = 100)

100

98

89

80

Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame

c)   Occupazione

(51)

Per l’industria dell’Unione i livelli occupazionali sono aumentati dell’11 % tra il 2006 e il PIR. Più specificamente, il numero dei lavoratori dipendenti è aumentato del 21 % tra il 2006 e il 2007 ed è rimasto pressoché stabile allo stesso livello nel 2008. Tra il 2008 e il PIR il numero dei lavoratori è calato di 9 punti percentuali. In seguito alla chiusura e alla ristrutturazione di società il livello occupazionale nel periodo considerato non ha più raggiunto i livelli osservati durante l’inchiesta iniziale.

 

2006

2007

2008

PIR

Occupazione(lavoratori)

883

1 064

1 060

983

Indice (2006 = 100)

100

121

120

111

Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame

d)   Volume delle vendite

(52)

Nel periodo considerato il volume delle vendite nell’Unione dei produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 16 %. Tra il 2006 e il 2007 le vendite sono rimaste stabili prima di calare nel 2008 e nel PIR. I volumi delle vendite durante il periodo considerato rientrano nello stesso ordine di grandezza rispetto al periodo considerato dell’inchiesta iniziale.

 

2006

2007

2008

PIR

Volume delle vendite nell’Unione (in m3)

277 739

272 341

242 728

233 333

Indice (2006 = 100)

100

98

87

84

Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame

e)   Prezzi di vendita

(53)

Tra il 2006 e il 2007 la media dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione è aumentata del 13 % nonché di altri 5 punti percentuali tra il 2007 e il 2008. Durante il PIR tali prezzi sono tornati al livello del 2007. Complessivamente i prezzi di vendita nell’Unione sono aumentati del 13 % nel corso del periodo considerato.

 

2006

2007

2008

PIR

Prezzo unitario sul mercato dell’Unione (EUR/m3)

786

885

930

887

Indice (2006 = 100)

100

113

118

113

Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame

f)   Produttività

(54)

La produttività del lavoro dei produttori dell’Unione, in termini di produzione annua (metri cubi) per lavoratore, è aumentata del 4 % nel periodo considerato. Questo dato, indice tra l’altro di un’accresciuta efficienza dei produttori dell’Unione, è dovuto al fatto che la produzione è aumentata più velocemente dell’occupazione.

 

2006

2007

2008

PIR

Produttività (m3 per lavoratore)

231

251

248

239

Indice (2006 = 100)

100

109

108

104

Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame

g)   Quota di mercato

(55)

La quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata di quasi 6 punti percentuali nel periodo considerato. Più specificamente, è calata di 3 punti percentuali tra il 2006 e il 2007 ed è rimasta relativamente stabile tra il 2007 e il 2008. Tra il 2008 e il PIR è aumentata di 8,6 punti percentuali, passando all’80,2 %. L’aumento della quota di mercato dell’industria dell’Unione nel corso del periodo considerato riflette un calo delle vendite dell’Unione nel quadro di un calo più netto del consumo dell’Unione.

 

2006

2007

2008

PIR

Quota di mercato dei produttori dell’Unione

74,3 %

71,3 %

71,6 %

80,2 %

Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame e dati di Eurostat

h)   Entità del margine di dumping e superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping

(56)

Durante il PIR, ha continuato a essere praticato, nonostante le misure in vigore, un dumping rilevante, anche se a livelli più bassi di quelli accertati nell’inchiesta iniziale. Dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l’incidenza del margine di dumping effettivo, essendo quest’ultimo significativo, non può essere considerata trascurabile. Sebbene si sia potuto constatare un certo superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping, l’industria dell’Unione resta vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione.

(57)

Per quanto riguarda la situazione complessiva dell’industria dell’Unione si è constatato che diversi produttori hanno cessato l’attività successivamente all’inchiesta iniziale. In base alle informazioni disponibili il maggior produttore del periodo dell’inchiesta iniziale è fallito nel 2008, avendo prima ridotto, poi cessato la produzione. Altri due produttori dell’Unione inclusi nel campione dell’inchiesta iniziale hanno cessato l’attività rispettivamente nel 2005 e nel 2006. Un altro produttore francese ha inoltre cessato l’attività nel 2009. Infine un produttore greco ha sostanzialmente ridotto la produzione. Tali sviluppi, sebbene possano aver contribuito ad aumentare la quota di mercato dei rimanenti produttori dell’Unione, mostrano che la situazione dell’industria dell’Unione nell’insieme è ancora precaria e vulnerabile.

a)   Scorte

(58)

Il livello delle scorte finali dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è aumentato di circa il quintuplo nel periodo considerato. Rispetto al periodo coperto dall’inchiesta iniziale, in cui il legno compensato di okoumé era prodotto unicamente su ordinazione, sembra che nel periodo considerato siano tenuti volumi più elevati di scorte. È quanto è accaduto in particolare nel 2008 e nel PIR, in seguito al calo dei volumi delle vendite.

Campione

2006

2007

2008

PIR

Scorte finali (in m3)

1 419

3 954

6 805

6 589

Indice (2006 = 100)

100

279

480

464

Fonte: risposte al questionario

b)   Salari

(59)

Il costo annuo del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è aumentato del 26 % nel corso del periodo considerato. Più specificamente, è aumentato del 29 % tra il 2006 e il 2007, calando poi di 3 punti percentuali tra il 2007 e il 2008. Tra il 2008 e il PIR il costo del lavoro è rimasto stabile.

Campione

2006

2007

2008

PIR

Costo annuo del lavoro (in EUR)

6 429 123

8 262 078

8 125 944

8 100 326

Indice (2006 = 100)

100

129

126

126

Fonte: risposte al questionario

c)   Redditività e utile sul capitale investito

(60)

Il livello di redditività dei produttori UE inclusi nel campione è stato del 4,3 % nel 2006 ed è salito al 9,8 % e all’8,3 % rispettivamente nel 2007 e nel 2008, prima di calare al 5,9 % durante il PIR. L’utile sul capitale investito, espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è diminuito del 51 % nel periodo considerato, passando dal 12,5 % nel 2006 al 6,2 % durante il PIR.

Campione

2006

2007

2008

PIR

Redditività dell’Unione (% delle vendite nette)

4,3 %

9,8 %

8,3 %

5,9 %

Indice (2006 = 100)

100

230

193

137

Utile sul capitale investito (in % del valore contabile netto degli investimenti)

12,5 %

13,6 %

12,1 %

6,2 %

Indice (2006 = 100)

100

109

97

49

Fonte: risposte al questionario

d)   Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

(61)

Per i produttori dell’Unione inseriti nel campione il flusso di cassa netto delle attività operative è aumentato del 32 % nel periodo considerato. Non sono emersi elementi tali da far ritenere che l’industria dell’Unione abbia avuto difficoltà a reperire capitali.

Campione

2006

2007

2008

PIR

Flusso di cassa (in EUR)

10 507 019

11 414 266

15 892 091

13 853 776

Indice (2006 = 100)

100

109

151

132

Fonte: risposte al questionario

e)   Investimenti

(62)

Gli investimenti annui che i produttori inseriti nel campione hanno effettuato per la produzione del prodotto simile sono aumentati del 10 % tra il 2006 e il 2007 nonché di altri 100 punti percentuali tra il 2007 e il 2008, con un ulteriore aumento di 16 punti percentuali tra il 2008 e il PIR. Complessivamente gli investimenti sono aumentati del 126 % durante il periodo considerato.

Campione

2006

2007

2008

PIR

Investimenti netti (in EUR)

3 588 258

3 959 491

7 520 975

8 108 166

Indice (2006 = 100)

100

110

210

226

Fonte: risposte al questionario

5.   Conclusioni relative alla situazione economica dell’industria dell’Unione

(63)

L’analisi dei dati macroeconomici e microeconomici mostra che la situazione dell’industria dell’Unione è relativamente stabile. In particolare il livello di redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato una ripresa rispetto al livello del -8,9 % constatato per i produttori inseriti nel campione durante l’inchiesta iniziale, rimanendo compreso in media tra il 4,3 % e il 9,8 % nel corso del periodo considerato. L’industria dell’Unione è inoltre riuscita ad aumentare la sua quota in un mercato in calo grazie alle misure in vigore.

F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Incidenza del volume previsto delle importazioni ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

(64)

Sebbene l’industria dell’Unione sembri essersi stabilizzata e ripresa dagli effetti delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, non ha raggiunto il livello di produzione, vendite e occupazione del periodo precedente l’inchiesta iniziale. Diversi produttori dell’Unione hanno cessato l’attività e questo indica che la situazione dell’industria nel suo insieme è ancora alquanto precaria.

(65)

Una serie di elementi avvalorano la probabilità di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. In primo luogo, alla luce degli attuali livelli di undercutting registrati per le importazioni dalla RPC, supponendo che l’attuale basso livello dei prezzi all’importazione venga mantenuto o persino rafforzato al fine di riacquistare la quota di mercato persa, l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di mantenere gli attuali livelli dei prezzi. Tale probabile depressione dei prezzi comprometterebbe realmente l’attuale ripresa dell’industria dell’Unione e nuocerebbe alla redditività.

(66)

In secondo luogo, date le considerevoli capacità produttive dei produttori esportatori cinesi è inoltre probabile che le importazioni (oggetto di dumping) aumenterebbero, mantenendo un basso livello dei prezzi. Questo comporterebbe a sua volta una perdita di vendite sul mercato da parte dell’industria dell’Unione che potrebbe causare, dato il già scarso tasso di utilizzo degli impianti durante il PIR, un’ulteriore riduzione della produzione o persino altre cessazioni di attività dei produttori UE.

(67)

Alla luce di quanto precede, si conclude che in caso di scadenza delle misure esiste la probabilità di reiterazione del pregiudizio, poiché le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC riprenderebbero.

(68)

L’okoumé è un legno tropicale che cresce prevalentemente in Gabon e in misura minore nella Guinea equatoriale e in Camerun. L’associazione denunziante ha fornito elementi di prova secondo cui il governo gabonese a partire dal 1o gennaio 2010 ha vietato l’esportazione dal Gabon di tronchi di okoumé non scortecciati allo scopo di mantenere la trasformazione dei tronchi in piallacci all’interno del paese. È stato pertanto esaminato se tale divieto, sebbene applicato successivamente al PIR, potrebbe avere un’incidenza significativa sulla presente analisi.

(69)

Secondo le informazioni pervenute durante l’inchiesta, le società asiatiche, che importano/esportano più del 60 % dei tronchi gabonesi, sembrano godere di una posizione di vantaggio per negoziare con la Société Nationale des Bois du Gabon (SNBG), il principale esportatore di legno di okoumé, e con il governo gabonese e paiono meno interessate dall’impatto della decisione rispetto alle società europee. In mancanza della collaborazione dei produttori esportatori cinesi non è stato possibile effettuare un’ulteriore valutazione dell’impatto a tale riguardo.

(70)

Il divieto di esportazione è entrato in vigore soltanto il 1o gennaio 2010, vale a dire dopo il PIR e prevedeva un periodo transitorio fino al maggio 2010 nel quale i tronchi già tagliati alla fine del 2009 potevano ancora essere esportati. Al fine di esaminare gli effetti dell’entrata in vigore del divieto di esportazione sui produttori dell’Unione, il 14 settembre 2010 sono state chieste informazioni supplementari ai membri dell’associazione denunziante. Sono pervenute risposte da quattro produttori dell’Unione. Due dei produttori inseriti nel campione dispongono di un loro impianto di scortecciamento nel Gabon e pertanto non sembrano essere stati interessati dal divieto. Tutti i produttori inseriti nel campione hanno comunque confermato l’informazione secondo cui le società cinesi godono di una forte posizione di negoziazione per garantirsi un accesso alla materia prima, e l’effettiva applicazione della legge resta ancora da verificare. I produttori dell’Unione hanno confermato che l’offerta di okoumé è diminuita e i prezzi sono aumentati in seguito al divieto di esportazione dei tronchi del Gabon nonché che i produttori il cui impianto di scortecciamento dell’okoumé si trova nell’Unione hanno risentito maggiormente della nuova situazione.

(71)

In ogni caso il divieto si applica in linea di principio a tutte le esportazioni, quindi anche a quelle provenienti dalla RPC. La nuova situazione giuridica del Gabon non sembra pertanto incidere sull’analisi del presente riesame in previsione della scadenza.

2.   Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio

(72)

In base all’analisi di cui sopra si conclude che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità una reiterazione del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione dovuta alle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario della RPC.

G.   RIESAME INTERMEDIO LIMITATO AGLI ASPETTI DEL PREGIUDIZIO IN VISTA DELLA DECISIONE DEL CONSEIL DE LA CONCURRENCE FRANCESE

(73)

Come indicato nel considerando 4, diversi produttori francesi erano oggetto di un procedimento giudiziario in Francia relativo a pratiche anticoncorrenziali, a causa del quale si è ritenuto opportuno aprire d’ufficio un riesame parziale per riesaminare la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione, in particolare rispetto alla situazione che caratterizzava il periodo dell’inchiesta iniziale.

(74)

Nell’ambito del procedimento giudiziario di cui sopra il Conseil de la Concurrence francese ha comminato ammende a sei produttori di legno compensato di okoumé per comportamento anticoncorrenziale (vale a dire, per aver applicato gli stessi prezzi, aumentandoli simultaneamente) nel periodo compreso tra novembre 1995 e maggio 2004. Nella sentenza del 29 settembre 2009 la Cour d’Appel de Paris ha confermato la decisione del Conseil de la Concurrence, pur riducendo in parte l’importo delle ammende.

(75)

Nell’analisi del pregiudizio del procedimento iniziale erano inclusi nel campione cinque produttori europei: tre francesi, uno italiano e uno portoghese. Due dei tre produttori francesi inclusi nel campione sono stati successivamente soggetti alle ammende di cui sopra. Al fine di esaminare l’eventuale incidenza del comportamento anticoncorrenziale sopra descritto sull’analisi del pregiudizio, sono stati in primo luogo confrontati i prezzi medi di vendita di ciascuna delle società incluse nel campione iniziale. Si è constatato che i due produttori francesi successivamente sanzionati praticavano effettivamente un prezzo medio unitario di vendita più alto rispetto alle altre tre società incluse nel campione. Tale differenza di prezzo può essere parzialmente spiegata dai risultati dell’inchiesta iniziale, vale a dire dalla diversa composizione dei prodotti di tali produttori. Effettuando un confronto più approfondito risulta comunque che i prezzi di vendita unitari dei due produttori francesi nel periodo dell’inchiesta iniziale erano più alti anche per il compensato intero di okoumé (del 7-30 %) e per il compensato di okoumé con rivestimento (3-19 %).

(76)

Per questa ragione in secondo luogo nel calcolo del pregiudizio non si è tenuto conto dei dati delle due società francesi sanzionate e si è passati ad esaminare la situazione pregiudizievole dell’inchiesta iniziale sulla base dei dati delle tre società rimanenti incluse nel campione. Poiché gli indicatori macroeconomici (produzione, produttività, vendite, quota di mercato, occupazione e crescita) erano basati sulle informazioni fornite da dieci produttori dell’Unione, anche i dati delle altre società francesi sanzionate sono stati sottratti da tale calcolo.

(77)

Si è constatato che i risultati dell’inchiesta iniziale relativi ai cosiddetti indicatori microeconomici non cambierebbero significativamente senza i dati delle società francesi sanzionate. Durante il periodo considerato nell’inchiesta iniziale la redditività delle società incluse nel campione è diminuita passando dal 3,5 % al – 8,9 %. Escludendo dal campione i produttori francesi sanzionati, la redditività sarebbe diminuita, passando dal 3,1 % al – 6,5 %. L’utile sul capitale investito delle società incluse nel campione è diminuito passando dal 15,6 % al – 27,5 %; senza i produttori francesi sanzionati sarebbe diminuito passando dal 19,3 % al – 38,9 %. Gli investimenti delle società incluse nel campione sono calati dell’80 %; senza i produttori francesi sanzionati sarebbero calati dell’86 %. Il flusso di cassa dei produttori inclusi nel campione è diminuito, passando da 7,6 milioni di EUR a 59 000 EUR; senza i produttori francesi sanzionati sarebbe diminuito, passando da 1,5 milioni di EUR a – 69 000 EUR. Per quanto riguarda i dati macroeconomici dell’industria dell’Unione nel suo insieme, non tenendo conto dei dati dei produttori francesi sanzionati si delineerebbe una situazione più sfumata. Durante il periodo considerato nell’inchiesta iniziale la produzione dell’industria dell’Unione è diminuita del 10 %; senza i produttori francesi sanzionati sarebbe diminuita dell’1 %. L’occupazione nell’industria dell’Unione è calata del 9 %; senza i produttori francesi sanzionati sarebbe rimasta stabile. Il valore delle vendite dell’industria dell’Unione è calato del 7 %; senza i produttori francesi sanzionati sarebbe aumentato del 5 %. Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è calato del 10 %; senza i produttori francesi sanzionati sarebbe aumentato dell’1 %.

(78)

Pertanto, sebbene la situazione pregiudizievole sarebbe risultata più sfumata non tenendo conto delle società francesi sanzionate, si sarebbe comunque constatato un pregiudizio notevole nell’inchiesta iniziale. Tale conclusione si basa in particolare sullo sviluppo dei cosiddetti indicatori microeconomici.

(79)

Si è inoltre esaminato se il comportamento anticoncorrenziale dei produttori francesi possa aver avuto un’incidenza sulla situazione pregiudizievole oggetto del presente riesame. In primo luogo, poiché il cartello ha cessato di esistere nel 2004, nessuno degli indicatori ha potuto essere influenzato dalle azioni anticoncorrenziali. È stato quindi valutato se indirettamente, cioè attraverso il costo delle ammende, possa comunque esservi un’incidenza sull’analisi del pregiudizio. È risultato che nessuno dei due produttori francesi inclusi nel campione ha tenuto conto dell’importo dell’ammenda nel calcolo della redditività. Si è quindi constatato che le passate pratiche anticoncorrenziali e le ammende comminate non hanno avuto alcuna incidenza sulla presente analisi del pregiudizio.

(80)

In base all’analisi di cui sopra si conclude che il comportamento anticoncorrenziale dei produttori francesi non ha influenzato la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione in particolare rispetto alla situazione che caratterizzava il periodo dell’inchiesta iniziale. È pertanto opportuno chiudere il riesame intermedio parziale.

H.   INTERESSE DELL’UNIONE

(81)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base si è esaminato se vi fossero motivi validi per non mantenere le vigenti misure antidumping. L’interesse dell’Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(82)

Va ricordato che nell’inchiesta iniziale l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse dell’Unione. Il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, che analizza quindi una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping, consente inoltre di valutare qualsiasi impatto negativo indebito delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.

(83)

Su tali basi è stato esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping pregiudizievole, esistono motivi validi per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non è nell’interesse dell’Unione.

1.   Interesse dell’industria dell’Unione e degli altri produttori dell’Unione

(84)

Il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni dal paese interessato permetterebbe all’industria dell’UE di raggiungere più facilmente un margine di redditività ragionevole, in quanto le misure contribuirebbero ad evitare l’eliminazione di tale industria dal mercato conseguente all’importazione in dumping di ingenti volumi di prodotto dalla RPC. Di fatto, l’alta probabilità del dumping pregiudizievole è dovuta agli ingenti volumi cui l’industria dell’Unione non potrebbe opporre resistenza. L’industria dell’Unione continuerebbe pertanto a trarre beneficio dal mantenimento delle attuali misure antidumping.

(85)

Di conseguenza, si conclude che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti della RPC sarebbe chiaramente nell’interesse dell’industria dell’Unione e degli altri produttori dell’Unione.

2.   Interesse degli importatori indipendenti nell’Unione

(86)

Due importatori indipendenti dell’Unione hanno collaborato all’inchiesta. Entrambi si sono opposti al mantenimento delle misure sostenendo che erano inefficaci e che i prodotti cinesi non sono paragonabili ai prodotti simili fabbricati dall’industria dell’Unione a causa delle differenze di qualità ed esprimendo dubbi circa la competitività dell’industria di legno compensato di okoumé dell’Unione. Nessuna di queste affermazioni è stata comunque suffragata da elementi di prova. In mancanza di elementi di prova del fatto che le misure antidumping vigenti abbiano influito in maniera rilevante sugli importatori, si conclude che il mantenimento delle misure non inciderà significativamente sull’interesse degli importatori dell’Unione.

3.   Interesse degli utilizzatori nell’Unione

(87)

Sono pervenute risposte al questionario da tre utilizzatori con sede rispettivamente in Italia, Grecia e Francia. Poiché nessuno di loro ha acquistato il prodotto in esame proveniente dalla RPC e in mancanza di ulteriori elementi di prova del fatto che le misure antidumping vigenti abbiano influito in maniera rilevante sugli utilizzatori, si conclude che il mantenimento delle misure non inciderà in modo particolarmente negativo sugli utilizzatori nell’Unione.

4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(88)

Si conclude pertanto che non esistono motivi validi relativi all’interesse dell’Unione per non mantenere in vigore le misure antidumping.

I.   MISURE ANTIDUMPING

(89)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore.

Società

Aliquota del dazio

(%)

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

9,6

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd

23,5

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

6,5

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

17

Tutte le altre società

66,7

(90)

È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni successivamente alla divulgazione di queste informazioni. Le informazioni e le osservazioni, se giustificate, sono state prese nella dovuta considerazione.

(91)

Ne consegue che, conformemente all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di legno compensato di okoumé originario della RPC.

(92)

Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da tali società e precisamente dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(93)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (per esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno immediatamente inviate alla Commissione (6) con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l’esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione e di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il presente regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano dei dazi antidumping applicati a titolo individuale.

(94)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l’adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione del dazio antidumping. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non corredate da detta fattura devono essere soggette ai dazi antidumping applicabili a «tutte le altre società».

(95)

Nel caso in cui le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote di dazio individuali più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà tra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé, definito come compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm, con almeno un foglio esterno di legno di okoumé non ricoperto da una pellicola permanente di materiali diversi, di cui al codice NC ex 4412 31 10 (codice TARIC 4412311010) ed originario della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Fabbricante

Aliquota del dazio

(%)

Codice addizionale TARIC

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

Xingdong Town, Tongzhou City, Jiangsu

Province, Repubblica popolare cinese

9,6

A526

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd

Linhai Economic Development Zone, Zhejiang,

Repubblica popolare cinese

23,5

A527

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Anhui

Province 235323, Repubblica popolare cinese

6,5

A528

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

North of Ganyao Town, Jiashan, Zhejiang

Province, Repubblica popolare cinese

17

A529

Tutte le altre società

66,7

A999

3.   L’applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

È chiuso il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 31 gennaio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 336 del 12.11.2004, pag. 4.

(3)  GU C 114 del 19.5.2009, pag. 11.

(4)  GU C 270 dell’11.11.2009, pag. 24.

(5)  GU L 181 del 18.5.2004, pag. 5.

(6)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, NERV-105, B-1049 Bruxelles.


ALLEGATO

Sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale. Essa deve recare:

1.

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2.

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di [prodotto in esame] venduto per l’esportazione nell’Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da (ragione sociale e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

3.

Data e firma


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