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Document 22010D0098

Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2010, del 1 °ottobre 2010 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

GU L 332 del 16.12.2010, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/98(3)/oj

16.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/48


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 98/2010

del 1o ottobre 2010

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2010 del 30 aprile 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (versione codificata) (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 637/2009 abroga il regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione (3), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(4)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 18 [regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione] della parte 2 del capitolo III dell’allegato I dell’accordo è sostituito dal seguente:

«32009 R 0637: regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (versione codificata) (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

I riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 637/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 181 del 15.7.2010, pag. 11.

(2)  GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10.

(3)  GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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