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Document 32010D0777

2010/777/UE: Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2010 , che modifica la direttiva 2008/90/CE del Consiglio per prorogare la deroga relativa alle condizioni di importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2010) 8992]

GU L 332 del 16.12.2010, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/777/oj

16.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2010

che modifica la direttiva 2008/90/CE del Consiglio per prorogare la deroga relativa alle condizioni di importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2010) 8992]

(2010/777/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo quanto prevede l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE, la Commissione stabilisce se i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto prodotti nell'Unione e conformi alle prescrizioni e alle condizioni della direttiva stessa.

(2)

Tuttavia le informazioni attualmente disponibili sulle condizioni in vigore nei paesi terzi non sono ancora sufficienti per consentire alla Commissione di adottare in questo momento questo tipo di decisione nei confronti di qualsivoglia paese terzo.

(3)

Per evitare l'interruzione del flusso di scambi, è opportuno autorizzare gli Stati membri che importano materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e piante da frutto provenienti da paesi terzi a continuare ad applicare condizioni equivalenti a quelle applicabili a prodotti simili dell'Unione, secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/90/CE.

(4)

È opportuno consentire l'applicazione di tali condizioni per un periodo coerente con il periodo transitorio di cui all'articolo 21 della direttiva 2008/90/CE.

(5)

Il periodo di applicazione della deroga prevista per tali importazioni dalla direttiva 2008/90/CE va quindi esteso fino al 31 dicembre 2018.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/90/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/90/CE, la data del «31 dicembre 2010» è sostituita da quella del «31 dicembre 2018».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.


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