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Document 42010X0930(02)
Regulation No 86 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform provisions concerning the approval of agricultural or forestry tractors with regard to the installation of lighting and light-signalling devices
Regolamento n. 86 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali relativamente all’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
Regolamento n. 86 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali relativamente all’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
GU L 257 del 30.9.2010, p. 197–230
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 257/197 |
Solo i testi originali ECE/ONU hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Regolamento n. 86 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali relativamente all’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
Comprendente tutto il testo valido fino al:
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supplemento n. 4 alla versione originale del regolamento — data di entrata in vigore: 15 ottobre 2008 |
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supplemento n. 5 alla versione originale del regolamento — data di entrata in vigore: 24 ottobre 2009 |
SOMMARIO
REGOLAMENTO
1. |
Campo di applicazione |
2. |
Definizioni |
3. |
Domanda di omologazione |
4. |
Omologazione |
5. |
Disposizioni generali |
6. |
Prescrizioni particolari |
7. |
Modifica ed estensione dell’omologazione del tipo di veicolo o dell’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa |
8. |
Conformità della produzione |
9. |
Sanzioni in caso di non conformità della produzione |
10. |
Cessazione definitiva della produzione |
11. |
Denominazioni e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione, e dei servizi amministrativi |
ALLEGATI
Allegato 1 — |
Comunicazione relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di trattore agricolo o forestale relativamente all’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa a norma del regolamento n. 86 |
Allegato 2 — |
Esempi di schemi di marchi di omologazione |
Allegato 3 — |
Definizione dei termini di cui ai paragrafi 2.6-2.10 |
Allegato 4 — |
Visibilità delle luci |
Allegato 5 — |
Indicatori di direzione — visibilità geometrica |
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica ai veicoli di categoria T (1), con riferimento all’installazione di dispositivi d’illuminazione e di segnalazione luminosa.
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento, per
2.1. |
«tipo di trattore per quanto concerne l’installazione dei dispositivi d’illuminazione e di segnalazione luminosa», si intendono i trattori che non presentano tra di loro differenze essenziali per quanto riguarda:
|
2.2. |
Per «piano trasversale» si intende un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del trattore; |
2.3. |
per «trattore a vuoto» si intende il trattore in ordine di marcia, ossia senza accessori forniti a richiesta ma con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente; |
2.4. |
per «trattore a pieno carico» si intende il trattore caricato alla sua massa tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore, che fissa altresì la ripartizione del carico sugli assi; |
2.5. |
per «luce» si intende un dispositivo destinato ad illuminare la strada (proiettore) o a emettere un segnale luminoso. Sono considerate luci anche i dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e i catadiottri;
|
2.6. |
Superficie illuminante di una luce (cfr. allegato 3)
|
2.7. |
per «superficie apparente», in una direzione d’osservazione determinata, si intende la proiezione ortogonale della superficie d’uscita della luce su un piano perpendicolare alla direzione d’osservazione (cfr. allegato 3); |
2.8. |
per «asse di riferimento» si intende l’asse caratteristico del dispositivo luminoso, determinato dal costruttore del dispositivo per servire da direzione di riferimento (H = 0°, V = 0°) agli angoli di campo nelle misure fotometriche e nel montaggio sul veicolo; |
2.9. |
per «centro di riferimento» si intende l’intersezione dell’asse di riferimento con la superficie di uscita della luce emessa dalla sorgente luminosa e indicata dal costruttore del dispositivo di illuminazione; |
2.10. |
per «angoli di visibilità geometrica» si intendono gli angoli che determinano la zona dell’angolo solido minimo nella quale la superficie apparente della luce deve essere visibile. Detta zona dell’angolo solido è determinata dai segmenti di una sfera, il cui centro coincide con il centro di riferimento della luce e il cui equatore è parallelo alla carreggiata. Questi segmenti si determinano a partire dall’asse di riferimento. Gli angoli orizzontali ß corrispondono alla longitudine, gli angoli verticali α alla latitudine. All’interno degli angoli di visibilità geometrica non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce proveniente da una parte qualunque della superficie apparente. Se le misurazioni vengono effettuate a minor distanza dal dispositivo, la direzione di osservazione deve essere spostata parallelamente per ottenere la stessa precisione. All’interno degli angoli di visibilità geometrica non viene tenuto conto degli ostacoli che esistevano già all’atto dell’omologazione del dispositivo. Se, a dispositivo montato, una parte qualsiasi della sua superficie apparente rimane nascosta da una qualsiasi parte del veicolo, si dovrà provare che la parte del dispositivo non nascosta è ancora conforme ai valori fotometrici prescritti per l’omologazione del dispositivo stesso quale entità ottica (cfr. la figura seguente); Figura esplicativa
|
2.11. |
per «estremità della larghezza fuori tutto» di ciascun lato del trattore si intende il piano parallelo al piano longitudinale mediano del trattore che tocchi l’estremità laterale di quest’ultimo, senza tener conto della o delle parti sporgenti:
|
2.12. |
per «larghezza fuori tutto» si intende la distanza tra i due piani verticali definiti al paragrafo 2.11 di cui sopra; |
2.13. |
per «luce unica» si intende qualsiasi combinazione di due o più luci, identiche o no, ma aventi la stessa funzione ed emettenti una luce dello stesso colore, costituita da apparecchi tali che le superfici illuminanti delle luci su uno stesso piano trasversale occupino almeno il 60 % della superficie del rettangolo più piccolo loro circoscritto, a condizione che tale combinazione sia omologata quale luce unica, qualora sia richiesta l’omologazione. Questa possibile combinazione non si applica ai proiettori abbaglianti, ai proiettori anabbaglianti, ai proiettori fendinebbia anteriori o ai catadiottri laterali; |
2.14. |
per «coppia di luci» o per «numero pari di luci» si intende una sola superficie illuminante delle luci a forma di fascio disposto simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo ed estendentesi almeno fino a 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo, da ciascun lato di quest’ultimo, per una lunghezza minima di 800 mm. L’illuminazione di questa superficie deve essere assicurata da almeno due sorgenti luminose situate il più vicino possibile alle sue estremità. La superficie illuminante della luce può essere costituita da un insieme di elementi giustapposti, sempreché le diverse superfici illuminanti delle luci elementari su uno stesso piano trasversale occupino almeno il 60 % della superficie del rettangolo più piccolo loro circoscritto; |
2.15. |
per «distanza fra due luci», orientate nella stessa direzione, si intende la distanza fra le proiezioni ortogonali, su un piano perpendicolare agli assi di riferimento, dei margini delle due superfici illuminanti definite, secondo il caso, al paragrafo 2.6; |
2.16. |
per «luce facoltativa» s’intende una luce la cui presenza è lasciata alla scelta del costruttore; |
2.17. |
per «spia di funzionamento» si intende una spia che indica se un dispositivo messo in azione funziona correttamente o no; |
2.18. |
per «spia di innesto» si intende una spia che indica che è stato messo in azione un dispositivo, senza indicare se questo funziona correttamente o no; |
2.19. |
«colore della luce emessa dal dispositivo». Al presente regolamento si applicano le definizioni relative al colore della luce emessa del regolamento n. 48 e della sua serie di modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione. |
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
3.1. |
La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l’installazione delle relative luci deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo rappresentante debitamente autorizzato. |
3.2. |
Essa è accompagnata dai seguenti documenti, in triplice esemplare, e corredata delle seguenti indicazioni:
|
3.3. |
Un veicolo a vuoto, dotato di un impianto completo di illuminazione e di segnalazione luminosa e rappresentativo del tipo di veicolo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione. |
4. OMOLOGAZIONE
4.1. |
Se il tipo di veicolo per cui è stata presentata domanda di omologazione a norma del presente regolamento è conforme alle disposizioni del regolamento relativamente a tutte le luci specificate nell’elenco, verrà concessa l’omologazione per tale tipo di veicolo. |
4.2. |
Ogni omologazione comporta l’attribuzione di un numero di omologazione le cui prime due cifre (attualmente 00 per il regolamento nella sua forma originale) devono indicare la serie di emendamenti corrispondenti alle principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento. Una stessa parte contraente non può attribuire tale numero a un altro tipo di veicolo o allo stesso tipo di veicolo presentato con dispositivi non specificati nell’elenco di cui al precedente paragrafo 3.2.2 fatto salvo il disposto del paragrafo 7 del presente regolamento. |
4.3. |
Il rilascio, l’estensione nonché il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento vanno comunicati alle parti contraenti dell’accordo mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento. |
4.4. |
Ogni veicolo conforme a un tipo omologato a norma del presente regolamento deve recare in modo visibile, in un punto facilmente accessibile specificato nella scheda di omologazione un marchio di omologazione internazionale composto:
|
4.5. |
Se il veicolo è conforme a un tipo omologato a norma di altri regolamenti allegati all’accordo nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al paragrafo 4.4.1. In tal caso il regolamento e i numeri di omologazione, nonché i simboli supplementari di tutti i regolamenti applicati ai fini dell’omologazione nel paese che l’ha rilasciata a norma del presente regolamento sono riportati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al paragrafo 4.4.1. |
4.6. |
Il marchio di omologazione deve essere collocato sulla targhetta dei dati del veicolo apposta dal costruttore o in prossimità della stessa. |
4.7. |
Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile. |
4.8. |
Nell’allegato 2 del presente regolamento figura un esempio degli schemi dei marchi di omologazione. |
5. DISPOSIZIONI GENERALI
5.1. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa devono essere montati in modo che, nelle normali condizioni d’impiego e malgrado le vibrazioni cui possono essere sottoposti in tali condizioni, conservino le caratteristiche imposte dal presente regolamento e che il trattore possa soddisfare le prescrizioni del regolamento stesso. In particolare, occorre evitare un funzionamento irregolare non intenzionale delle luci.
5.1.1. |
I trattori devono essere forniti di mezzi di collegamento elettrici per l’uso di un dispositivo amovibile. In particolare il trattore deve essere provvisto dello zoccolo fisso raccomandato dalle norme ISO 1724 del 1980 (Collegamenti elettrici per veicoli con apparecchiatura elettrica 6 o 12 V; si applicano più specificamente ai veicoli privati o ai rimorchi leggeri o roulotte) e ISO 1185 del 1975 (Collegamenti elettrici tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati con apparecchiatura elettrica 24V per trasporti commerciali internazionali). Per quanto riguarda la norma ISO 1185 del 1975, la funzione del contatto 2 è limitata alla luce di posizione posteriore e alla luce di ingombro a sinistra. |
5.2. I dispositivi di illuminazione descritti nei paragrafi 2.5.8, 2.5.9 e 2.5.10 debbono essere installati in modo che la regolazione corretta dell’orientamento possa essere eseguita con facilità.
5.3. Per tutti i dispositivi di segnalazione luminosa, l’asse di riferimento della luce del trattore deve essere parallelo al piano di appoggio del trattore sulla strada e al piano longitudinale del trattore. In ogni direzione è ammessa una tolleranza di ± 3°. Inoltre, se il costruttore ha previsto disposizioni particolari per l’installazione, esse vanno rispettate.
5.4. L’altezza e l’orientamento delle luci vanno verificati, salvo prescrizioni particolari, quando il veicolo è a vuoto e si trova su una superficie piana e orizzontale.
5.5. Salvo prescrizioni particolari, le luci di una stessa coppia debbono:
5.5.1. |
essere disposte simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano; |
5.5.2. |
essere simmetriche l’una rispetto all’altra in rapporto al piano longitudinale mediano; |
5.5.3. |
soddisfare alle stesse prescrizioni colorimetriche; |
5.5.4. |
avere caratteristiche fotometriche sostanzialmente identiche. |
5.6. Sui trattori la cui forma esterna è asimmetrica, le condizioni previste ai paragrafi 5.5.1 e 5.5.2 debbono essere rispettate nella misura del possibile. Si ammette che queste condizioni sono soddisfatte, se la distanza delle due luci dal piano longitudinale mediano e dal piano d’appoggio al suolo è la stessa.
5.7. Luci aventi funzioni diverse possono essere indipendenti o raggruppate, combinate o incorporate mutuamente in uno stesso dispositivo, a condizione che ciascuna di queste luci risponda alle prescrizioni che le sono applicabili.
5.8. L’altezza massima al di sopra del suolo è misurata a partire dal punto più elevato della superficie illuminante e l’altezza minima a partire dal punto più basso. Nel caso di proiettori anabbaglianti, l’altezza minima dal suolo è determinata a partire dal bordo più basso della superficie riflettente.
5.9. Salvo prescrizioni particolari, nessuna luce deve essere lampeggiante, tranne gli indicatori di direzione e il segnale di pericolo.
5.10. Nessuna luce rossa deve essere visibile verso l’avanti e nessuna luce bianca verso il retro, ad eccezione del proiettore di retromarcia e del proiettore di lavoro.
Questa condizione è verificata nel modo seguente:
5.10.1. |
per la visibilità di luce rossa verso l’avanti: nessuna superficie di uscita della luce di una luce rossa deve essere direttamente visibile a un osservatore che si sposti nella zona 1 di un piano trasversale posto 25 m davanti al veicolo (cfr. allegato 4, figura 1); |
5.10.2. |
per la visibilità di luce bianca verso il retro: nessuna superficie di uscita della luce di una luce bianca deve essere direttamente visibile a un osservatore che si sposti nella zona 2 di un piano trasversale posto 25 m dietro il veicolo (cfr. allegato 4, figura 2). |
5.10.3. |
Nei rispettivi piani, le zone 1 e 2 esplorate dall’osservatore sono limitate:
|
5.11. I collegamenti elettrici devono essere tali che le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori, le luci d’ingombro, se esistono, e il dispositivo d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore possano essere accesi e spenti soltanto simultaneamente.
Si deroga a quanto sopra quando le luci di posizione anteriori e posteriori funzionano come luci di stazionamento.
5.12. I collegamenti elettrici devono essere tali che i proiettori abbaglianti, i proiettori anabbaglianti e i proiettori fendinebbia anteriori e posteriori possano accendersi soltanto quando funzionano anche le luci indicate al paragrafo 5.11. Tuttavia questa condizione non si applica ai proiettori abbaglianti o ai proiettori anabbaglianti quando i segnali luminosi consistono nell’accensione intermittente a brevi intervalli dei proiettori anabbaglianti o nell’accensione intermittente dei proiettori abbaglianti o nell’accensione alternata a brevi intervalli dei proiettori anabbaglianti e abbaglianti.
La funzione delle spie d’innesto può essere svolta da spie di funzionamento.
5.13. Luci occultabili
5.13.1. |
È proibito l’occultamento delle luci; sono eccettuati soltanto i proiettori abbaglianti, anabbaglianti, i fendinebbia anteriori e le luci di cui al paragrafo 5.14.1. |
5.13.2. |
Un proiettore d’illuminazione in posizione di funzionamento deve restare in tale posizione se il guasto indicato al paragrafo 5.13.2.1 si produce solo o in concomitanza con uno dei guasti elencati al paragrafo 5.13.2.2: |
5.13.2.1. |
assenza di forza motrice per il funzionamento della luce; |
5.13.2.2. |
apertura accidentale del circuito di alimentazione, dispersione a terra, difetti ai solenoidi, difetti alla linea idraulica o alla linea d’aria compressa, ai cavi Bowden, ai conduttori flessibili o ad altre componenti che comandano o trasmettono la forza destinata ad azionare il dispositivo di occultamento. |
5.13.3. |
In caso di difetti nel comando di occultamento o di altri difetti di cui a precedenti paragrafi 5.13.2.1 e 5.13.2.2 si deve poter mettere in posizione di impiego un proiettore occultato senza dover far uso di attrezzi. |
5.13.4. |
I proiettori messi in funzione dalla forza motrice saranno portati in posizione di impiego e saranno accesi per mezzo di un solo comando, il che non esclude la possibilità di metterli in posizione d’impiego senza accenderli. Tuttavia, nel caso di proiettori abbaglianti e anabbaglianti raggruppati, il comando di cui sopra è richiesto solo per la messa in funzione dei proiettori anabbaglianti. |
5.13.5. |
Dal posto del conducente, non deve essere possibile arrestare intenzionalmente il movimento dei proiettori accesi prima di raggiungere la posizione d’impiego. Quando si rischia di abbagliare altri utenti con l’azionamento dei proiettori, questi ultimi devono potersi accendere soltanto dopo aver raggiunto la posizione finale. |
5.13.6. |
Un proiettore messo in funzione dalla forza motrice deve poter raggiungere, a temperature comprese tra – 30 °C e + 50 °C, la posizione di impiego nei tre secondi successivi alla manovra iniziale del comando. |
5.14. Proiettori a posizione variabile
5.14.1. |
La posizione degli indicatori di direzione, delle luci di posizione anteriori e posteriori e delle luci d’arresto può essere variabile purché:
|
5.15. il colore delle luci (3) di cui al presente regolamento sarà il seguente:
proiettore abbagliante |
: |
bianco o giallo selettivo |
proiettore anabbagliante |
: |
bianco o giallo selettivo |
proiettore fendinebbia anteriore |
: |
bianco o giallo selettivo (cfr. Convenzione sul traffico stradale del 1968, allegato 5, appendice, nota 3) |
proiettore di retromarcia |
: |
bianco |
indicatore di direzione |
: |
giallo ambra |
segnale di pericolo |
: |
giallo ambra |
luce di arresto |
: |
rossa |
dispositivo d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore |
: |
bianco |
luce di posizione anteriore |
: |
bianca (il giallo selettivo sarà consentito se tale luce è incorporata mutuamente in un proiettore di colore giallo selettivo) |
luce di posizione posteriore |
: |
rossa |
proiettore fendinebbia posteriore |
: |
rosso |
luce di stazionamento |
: |
bianca davanti, rossa dietro, giallo ambra se è incorporata mutuamente negli indicatori di direzione |
luce d’ingombro |
: |
bianca davanti, rossa dietro |
proiettore di lavoro |
: |
nessuna prescrizione |
catadiottri posteriori |
: |
rossi |
catadiottri laterali non triangolari |
: |
giallo ambra |
La definizione dei colori delle luci sarà conforme a quella fornita all’allegato 5 della Convenzione sul traffico stradale del 1968.
5.16. Ciascun trattore presentato all’omologazione ai sensi del presente regolamento sarà fornito dei seguenti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:
5.16.1. |
anabbaglianti (paragrafo 6.2); |
5.16.2. |
indicatori luminosi di direzione (paragrafo 6.5); |
5.16.3. |
segnale di pericolo (paragrafo 6.6); |
5.16.4. |
luce di posizione anteriore (paragrafo 6.8); |
5.16.5. |
luce di posizione posteriore (paragrafo 6.9); |
5.16.6. |
catadiottro posteriore, non triangolare (paragrafo 6.14); |
5.16.7. |
luce di arresto (paragrafo 6.7); |
5.16.8. |
luci d’ingombro (paragrafo 6.12) per trattori di larghezza superiore a 2,10 m. Vietate su tutti gli altri trattori. |
5.17. Potrà altresì essere fornito dei seguenti dispositivi di segnalazione luminosa:
5.17.1. |
proiettore abbagliante (paragrafo 6.1); |
5.17.2. |
proiettore fendinebbia anteriore (paragrafo 6.3); |
5.17.3. |
proiettore di retromarcia (paragrafo 6.4) |
5.17.4. |
proiettore fendinebbia posteriore (paragrafo 6.10) |
5.17.5. |
luce di stazionamento (paragrafo 6.11) |
5.17.6. |
proiettore di lavoro (paragrafo 6.13) |
5.17.7. |
catadiottri laterali, non triangolari (paragrafo 6.15). |
5.18. Il montaggio di ciascun dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa citato ai paragrafi 5.16 e 5.17 di cui sopra sarà effettuato conformemente alle disposizioni pertinenti di cui al paragrafo 6 del presente regolamento.
5.19. Il montaggio di tutti i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa diversi da quelli citati ai paragrafi 5.16 e 5.17 di cui sopra è vietato ai fini dell’omologazione. La presente disposizione non impedisce a una parte contraente di richiedere o proibire:
5.19.1. |
un dispositivo speciale di allarme di un tipo omologato, o |
5.19.2. |
un proiettore adeguato per la targa di immatricolazione posteriore se esistente e se è necessaria la sua illuminazione. |
6. PRESCRIZIONI PARTICOLARI
6.1. PROIETTORI ABBAGLIANTI |
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Due o quattro. |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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I bordi esterni della superficie illuminante non devono essere in alcun caso più vicini all’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo rispetto ai bordi esterni della superficie illuminante dei proiettori anabbaglianti. |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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Quanto più possibile nella parte anteriore del trattore; la luce emessa non deve in alcun caso disturbare il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso gli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del trattore. |
||||||||||
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La visibilità della superficie illuminante, comprese le zone che non sembrano illuminate nella direzione d’osservazione considerata, deve essere assicurata all’interno di uno spazio divergente delimitato da linee generatrici che seguono il cono della superficie illuminante e formano un angolo di almeno 5° con l’asse di riferimento del proiettore. |
||||||||||
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In avanti. Oltre ai dispositivi necessari per mantenere una regolazione corretta e quando vi sono due coppie di proiettori abbaglianti, una di esse, costituita da proiettori che svolgono soltanto la funzione «abbagliante», può muoversi in funzione dell’angolo di sterzatura, con rotazione attorno a un asse approssimativamente verticale. |
||||||||||
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con il proiettore anabbagliante e con le altre luci anteriori. |
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con altre luci. |
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con il proiettore anabbagliante, a meno che il proiettore abbagliante si muova in funzione dell’angolo di sterzatura; con la luce di posizione anteriore; con il proiettore fendinebbia anteriore; con la luce di stazionamento. |
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L’accensione dei proiettori abbaglianti può effettuarsi simultaneamente o in coppia. Al momento del passaggio dai fasci anabbaglianti ai fasci abbaglianti deve essere accesa almeno una coppia di proiettori abbaglianti. Al momento del passaggio dai fasci abbaglianti ai fasci anabbaglianti si devono spegnere contemporaneamente tutti i proiettori abbaglianti. I proiettori anabbaglianti possono restare accesi contemporaneamente ai proiettori abbaglianti. |
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Obbligatoria. |
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L’intensità massima dell’insieme dei fasci abbaglianti che possono essere accesi contemporaneamente non deve superare 225 000 cd. Tale intensità massima si ottiene sommando le singole intensità massime misurate al momento dell’omologazione del tipo e indicate sulle relative relazioni di omologazione. |
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6.2. PROIETTORI ANABBAGLIANTI |
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Due (o quattro — cfr. paragrafo 6.2.3.2.1). |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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Nessuna prescrizione particolare |
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Se sono montati solo due proiettori anabbaglianti:
Questo valore può essere aumentato fino a 1 500 mm se l’altezza di 1 200 mm non può essere rispettata per costruzione, tenendo conto delle condizioni d’impiego del trattore e del suo equipaggiamento di lavoro; |
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6.2.3.2.1. |
per i trattori sui quali si possono montare accessori frontali, sono ammessi, a un’altezza che non superi 3 000 mm, due proiettori anabbaglianti oltre a quelli di cui al punto 6.2.3.2 se il collegamento elettrico è concepito in modo che due coppie di proiettori anabbaglianti non possano essere accese contemporaneamente. |
||||||||||
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Quanto più possibile nella parte anteriore del trattore; la luce emessa non deve in alcun caso disturbare il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso gli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del trattore. |
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È definita dagli angoli α e β indicati al punto 2.10: α= 15° verso l’alto e 10° verso il basso, β= 45° verso l’esterno e 5° verso l’interno. All’interno di tale campo deve essere visibile la quasi totalità della superficie apparente del proiettore. La presenza di divisori o di altri elementi in prossimità del proiettore non deve provocare effetti secondari di disturbo per gli altri utenti della strada. |
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I proiettori anabbaglianti non devono variare di orientamento in funzione dell’angolo di sterzatura. |
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6.2.5.1. |
Quando l’altezza dei proiettori anabbaglianti è superiore o uguale a 500 mm e inferiore o uguale a 1 200 mm, si deve poter effettuare un abbassamento del fascio anabbagliante compreso tra lo 0,5 e il 4 %. |
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6.2.5.2. |
Quando l’altezza dei proiettori anabbaglianti è superiore a 1 200 mm e inferiore o uguale a 1 500 mm, il limite del 4 % previsto al paragrafo 6.2.5.1 viene aumentato fino al 6 %; i proiettori anabbaglianti di cui al punto 6.2.3.2.1 devono essere orientati in modo che, misurata a 15 m dal proiettore, la linea orizzontale che separa la zona illuminata dalla zona non illuminata si situi a un’altezza equivalente soltanto alla metà della distanza tra il suolo e il centro del proiettore. |
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con i proiettori abbaglianti e con le altre luci anteriori. |
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con altre luci. |
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con il proiettore abbagliante, eccetto se quest’ultimo si muove in funzione dell’angolo di sterzatura; con le altre luci anteriori. |
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Il passaggio al fascio anabbagliante deve provocare lo spegnimento simultaneo di tutti i proiettori abbaglianti. I proiettori anabbaglianti possono restare accesi contemporaneamente ai proiettori abbaglianti. |
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Facoltativa. |
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Le prescrizioni del paragrafo 5.5.2 non si applicano ai proiettore anabbaglianti. I proiettori anabbaglianti con sorgente o sorgenti luminose che producono il proiettore abbagliante (come da definizione nel regolamento n. 48) e in cui il flusso luminoso obiettivo totale è superiore a 2 000 lumen sono vietati. |
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6.3. PROIETTORE FENDINEBBIA ANTERIORE |
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Due. |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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Minimo 250 mm dal suolo. Nessun punto della superficie illuminante deve trovarsi sopra il punto più alto della superficie illuminante del proiettore anabbagliante. |
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Quanto più possibile nella parte anteriore del trattore; la luce emessa non deve in alcun caso disturbare il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso gli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del trattore. |
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È definita dagli angoli α e β indicati al paragrafo 2.10: α= 5° verso l’alto e verso il basso; β= 45° verso l’esterno e 5° verso l’interno. |
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I proiettori fendinebbia anteriori non devono variare di orientamento in funzione dell’angolo di sterzatura. Essi devono essere orientati verso l’avanti senza abbagliare né disturbare indebitamente i conducenti provenienti in senso opposto o gli altri utenti della strada. |
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con altre luci anteriori. |
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con altre luci anteriori. |
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con i proiettori abbaglianti che non si muovono in funzione dell’angolo di sterzatura, quando ci sono 4 proiettori abbaglianti; con la luce di posizione anteriore e con la luce di stazionamento. |
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I proiettori fendinebbia devono poter essere accesi e spenti separatamente dai proiettori abbaglianti o da quelli anabbaglianti e viceversa. |
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Facoltativa. |
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6.4. PROIETTORE DI RETROMARCIA |
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Uno o due. |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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Dal suolo: minimo 250 mm, massimo 1 200 mm. |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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È definita dagli angoli α e β indicati al paragrafo 2.10: α= 15° verso l’alto e 5° verso il basso; β= 45° a destra e a sinistra se vi è una sola luce; β= 45° verso l’esterno e 30° verso l’interno se vi sono due luci. |
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Verso il retro. |
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con qualsiasi altra luce posteriore. |
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con altre luci. |
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con altre luci. |
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Può venire o restare acceso soltanto se è innestata la retromarcia e se:
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Facoltativa. |
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6.5. INDICATORE LUMINOSO DI DIREZIONE (CFR. DIAGRAMMI, ALLEGATO 5) |
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Il numero dei dispositivi deve essere tale che essi possano dare le indicazioni corrispondenti a uno degli schemi di montaggio previsti al paragrafo 6.5.2. |
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Lo schema «A» è ammesso soltanto sui trattori la cui lunghezza fuori tutto non supera 4,60 m, purché la distanza fra i bordi esterni delle superfici illuminanti non superi 1,60 m. Gli schemi «B», «C» e «D» si applicano a tutti i trattori. Il numero, la posizione e la visibilità orizzontale degli indicatori sarà tale che essi possano dare indicazioni corrispondenti ad almeno uno degli schemi di cui sotto. Gli angoli di visibilità sono delineati sui diagrammi; gli angoli mostrati rappresentano valori minimi che possono essere superati; tutti gli angoli di visibilità vengono misurati dal centro della superficie illuminante. |
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A eccezione del caso degli indicatori di direzione di categoria 1 dello schema «C», il bordo della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del trattore non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità fuori tutto del trattore. La distanza minima fra i bordi interni delle due superfici illuminanti deve essere di 500 mm. Per gli indicatori di direzione anteriori, la superficie illuminante deve trovarsi ad almeno 40 mm dalla superficie illuminante dei proiettori anabbaglianti nonché dei proiettori fendinebbia anteriori, se esistono. È ammessa una distanza inferiore se l’intensità luminosa nell’asse di riferimento dell’indicatore di direzione è almeno uguale a 400 cd. |
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Dal suolo:
Se la struttura del trattore non consente di rispettare tale limite massimo, il punto più alto della superficie illuminante potrà trovarsi a 2 300 mm per gli indicatori della categoria 5, per quelli delle categorie 1 e 2 dello schema «A» e per quelli della categoria 1 dello schema «B»; a 2 100 mm per quelli delle categorie 1 e 2 degli altri schemi. |
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La distanza fra il centro di riferimento della superficie illuminante dell’indicatore della categoria 1 (schema «B») e il piano trasversale che limita anteriormente la lunghezza fuori tutto del trattore non deve essere superiore a 1 800 mm. Se la struttura del trattore non consente di rispettare gli angoli minimi di visibilità, tale distanza può essere portata a 2 600 mm. Nello schema «C», gli indicatori della categoria 5 sono necessari solo laddove la distanza longitudinale tra i centri di riferimento degli indicatori delle categorie 1 e 2 supera i 6 m. |
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Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni particolari di montaggio previste dal costruttore dell’indicatore luminoso. |
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con una o più luci che non possono essere occultate. |
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con altre luci, salvo in conformità degli schemi di cui al paragrafo 6.5.2. |
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soltanto con la luce di stazionamento, ma solo per quanto riguarda gli indicatori di direzione della categoria 5. |
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L’accensione degli indicatori di direzione deve essere indipendente da quella delle altre luci. Tutti gli indicatori di direzione situati su uno stesso lato del trattore sono accesi e spenti con lo stesso comando e devono lampeggiare sincronicamente. |
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Obbligatoria per tutti gli indicatori di direzione non direttamente visibili dal conducente. Può essere ottica o acustica, oppure l’una e l’altra. Se è ottica, deve essere lampeggiante, e spegnersi o restare accesa senza lampeggiare o presentare un rilevante cambiamento di frequenza nel caso di funzionamento difettoso di uno qualsiasi degli indicatori di direzione diversi dagli indicatori ripetitori laterali. Se è esclusivamente acustica, deve essere chiaramente udibile e presentare un rilevante cambiamento di frequenza, nelle stesse condizioni indicate per la spia ottica. Quando un trattore è equipaggiato per trainare un rimorchio, deve essere fornito di una spia ottica speciale di funzionamento per gli indicatori di direzione del rimorchio, salvo il caso in cui la spia del veicolo trattore permetta di individuare il guasto di uno qualsiasi degli indicatori di direzione dell’insieme del veicolo così formato. |
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Luce lampeggiante alla frequenza di 90 ± 30 periodi al minuto. L’indicatore di direzione deve accendersi al massimo entro un secondo e spegnersi per la prima volta al massimo entro un secondo e mezzo dall’azionamento del comando del segnale luminoso. Quando un trattore è equipaggiato per trainare un rimorchio, il comando degli indicatori di direzione del trattore deve poter azionare anche gli indicatori del rimorchio. In caso di funzionamento difettoso di un indicatore di direzione, non causato da un corto circuito, gli altri indicatori devono continuare a lampeggiare, ma in tal caso la frequenza può differire da quella prescritta. |
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6.6. SEGNALE DI PERICOLO |
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Conformemente alle prescrizioni delle corrispondenti voci del paragrafo 6.5. |
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L’azionamento del segnale deve essere effettuato con un comando distinto, che permetta il funzionamento sincronizzato di tutti gli indicatori di direzione. |
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Spia lampeggiante che può funzionare in collegamento con la spia o le spie di cui al paragrafo 6.5.10. |
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Conformi alle prescrizioni del paragrafo 6.5.11 Quando un trattore è equipaggiato per trainare un rimorchio, il comando del segnale di pericolo deve poter azionare anche gli indicatori di direzione del rimorchio. Il segnale di pericolo deve poter funzionare anche se il dispositivo che comanda la marcia o l’arresto del motore si trova in posizione tale che la messa in moto del motore sia impossibile. |
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6.7. LUCE DI ARRESTO |
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Due. |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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Almeno 500 mm fra le due luci. Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del trattore è inferiore a 1 400 mm. |
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Dal suolo: minimo 400 mm, massimo 1 900 mm o 2 100 mm, se la struttura del veicolo non permette di rispettare i 1 900 mm. |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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Angolo orizzontale: 45° verso l’esterno e verso l’interno. Angolo verticale: 15° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale sotto l’orizzontale può essere ridotto fino a 10° se il proiettore è collocato a meno di 1 500 mm dal suolo e fino a 5° se la loro altezza dal suolo è inferiore a 750 mm. |
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Verso il retro del veicolo. |
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con una o più altre luci posteriori. |
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con altre luci. |
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con la luce di posizione posteriore e con la luce di stazionamento. |
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Deve accendersi quando viene azionato il freno di servizio. |
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Facoltativa. Se presente, deve consistere in un segnale luminoso non lampeggiante che si accende in caso di funzionamento difettoso delle luci di arresto. |
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L’intensità luminosa delle luci di arresto deve essere chiaramente superiore a quella delle luci di posizione posteriori. |
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6.8. LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE |
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Due o quattro (cfr. paragrafo 6.8.3.2). |
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Nessuna specificazione particolare |
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Il punto della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del trattore non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo. Lo scarto minimo fra i bordi interni delle due superfici illuminanti deve essere di 500 mm. |
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Dal suolo: minimo 400 mm, massimo 1 900 mm o 2 100 mm, se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 900 mm indicati in precedenza. Per i trattori sui quali si possono montare accessori frontali, che possono oscurare le luci di posizione anteriori obbligatorie, è possibile aggiungere due ulteriori luci di posizione anteriori a un’altezza che non superi 3 000 mm. |
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Nessuna indicazione a condizione che le luci siano orientate verso l’avanti e che siano rispettati gli angoli di visibilità geometrica indicati al paragrafo 6.8.4. |
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Verso l’avanti. |
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con tutte le altre luci anteriori. |
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con altre luci. |
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con tutte le altre luci anteriori. |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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Obbligatoria. Tale spia non deve essere intermittente. Essa non è richiesta se il dispositivo d’illuminazione del cruscotto può essere acceso soltanto contemporaneamente alle luci di posizione anteriori. |
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6.9. LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE |
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Due. |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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Il punto della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del trattore non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del trattore. Lo scarto minimo fra i bordi interni delle due superfici illuminanti deve essere di 500 mm. Questa distanza può venire ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del trattore è inferiore a 1 400 mm. |
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Dal suolo: minimo 400 mm, massimo 1 900 (in casi eccezionali massimo 2 100 mm se non è possibile rispettare i 1 900 mm). |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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Verso il retro. |
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con qualsiasi altra luce posteriore. |
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con il dispositivo d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore. |
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con le luci di arresto, con il proiettore fendinebbia posteriore o con la luce di stazionamento. |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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Deve essere combinata con quella delle luci di posizione anteriori. Tale spia non deve essere intermittente. Essa non è richiesta se il dispositivo d’illuminazione del cruscotto può essere acceso soltanto contemporaneamente alle luci di posizione anteriori. |
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6.10. PROIETTORE FENDINEBBIA POSTERIORE |
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Uno o due. |
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Deve soddisfare le condizioni di visibilità geometrica. |
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Quando il proiettore fendinebbia posteriore è unico, deve essere situato sul piano longitudinale mediano del trattore o sul lato opposto del piano longitudinale mediano rispetto al senso di circolazione prescritto nel paese d’immatricolazione. In ogni caso la distanza fra il proiettore fendinebbia posteriore e la luce di arresto deve essere superiore a 100 mm. |
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Dal suolo: minimo 250 mm, massimo 1 900 mm o 2 100 mm, se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 900 mm. |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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Angolo orizzontale: 25° verso l’interno e verso l’esterno. Angolo verticale: 5° sopra e sotto l’orizzontale. |
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Verso il retro. |
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con qualsiasi altra luce posteriore. |
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con altre luci. |
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con le luci di posizione posteriori o con la luce di stazionamento. |
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I collegamenti elettrici devono essere tali che il proiettore fendinebbia posteriore possa funzionare soltanto quando funzionano i proiettori anabbaglianti o abbaglianti e i proiettori fendinebbia anteriori o una combinazione di essi. Devono essere tali che quando il proiettore fendinebbia posteriore è in funzione possa funzionare congiuntamente ai proiettori abbaglianti, i proiettori anabbaglianti e i proiettori fendinebbia anteriori. Quando il proiettore fendinebbia posteriore è acceso, un’azione sul comando dei proiettori abbaglianti o anabbaglianti non deve provocarne lo spegnimento. Se esistono proiettori fendinebbia anteriori, lo spegnimento del proiettore fendinebbia posteriore deve essere possibile indipendentemente da quello dei proiettori fendinebbia anteriori. |
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Obbligatoria. Spia luminosa indipendente a intensità fissa. |
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6.11. LUCE DI STAZIONAMENTO |
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In funzione dello schema di montaggio. |
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O due luci anteriori e due luci posteriori o una luce su entrambi i lati. |
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Il punto della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del trattore non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del trattore. Inoltre, se ci sono due luci, esse devono essere simmetriche rispetto al piano longitudinale del trattore. |
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Dal suolo: minimo 400 mm, massimo 1 900 mm (non più di 2 100 mm, se la carrozzeria è concepita in modo tale da non permettere di rispettare i 1 900 mm). |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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Angolo orizzontale: 45° verso l’esterno, verso l’avanti e verso il retro. Angolo verticale: 15° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 10° se l’altezza dal suolo della luce è inferiore a 1 900 mm; a 5° se questa altezza è inferiore a 750 mm. |
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Tale che le luci soddisfino le prescritte condizioni di visibilità verso l’avanti e verso il retro. |
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con altre luci. |
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con altre luci. |
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nella parte anteriore con le luci di posizione anteriori, i proiettori anabbaglianti, i proiettori abbaglianti e i proiettori fendinebbia anteriori; nella parte posteriore con le luci di posizione posteriore, con le luci di arresto e con i proiettori fendinebbia posteriori; con l’indicatore di direzione della categoria 5. |
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Il collegamento deve permettere l’accensione della luce o delle luci di stazionamento disposte sullo stesso lato del veicolo senza determinare l’accensione di altre luci. |
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Facoltativa. Se esiste, non la si deve poter confondere con la spia delle luci di posizione. |
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La funzione di questa luce può essere svolta anche dall’accensione simultanea delle luci di posizione anteriori e posteriori disposte su un lato del trattore. |
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6.12. LUCE D’INGOMBRO |
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Due visibili anteriormente e due visibili posteriormente. |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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Quanto più vicino possibile all’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo. |
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Alla massima altezza compatibile con la posizione richiesta in termini di larghezza e simmetricamente alle luci. |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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Angolo orizzontale: 80° verso l’esterno. Angolo verticale: 5° sopra e 20° sotto l’orizzontale. |
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Tale che le luci soddisfino le prescritte condizioni di visibilità verso l’avanti e verso il retro. |
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con altre luci. |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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Obbligatoria |
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Purché soddisfino tutte le altre condizioni, la luce visibile dalla parte anteriore e la luce visibile dalla parte posteriore disposte sullo stesso lato del trattore possono essere riunite in un solo dispositivo. La posizione di una luce d’ingombro rispetto alla luce di posizione corrispondente deve essere tale che la distanza fra le proiezioni su un piano verticale trasversale dei punti più vicini gli uni agli altri delle superfici illuminanti delle due luci considerate non sia inferiore a 200 mm. |
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6.13. PROIETTORE DI LAVORO |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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Con altre luci. |
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La presente luce può essere messa in funzione indipendentemente da tutte le altre luci. |
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Obbligatoria. |
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6.14. CATADIOTTRO POSTERIORE, NON TRIANGOLARE |
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Due o quattro. |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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A eccezione di quanto previsto al paragrafo 6.14.4.1 il punto della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del trattore non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del trattore. Fra i bordi interni dei catadiottri vi devono essere almeno 600 mm. Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del trattore è inferiore a 1 300 mm. |
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A eccezione di quanto previsto al paragrafo 6.14.4.1, minimo 400 mm, massimo 900 mm dal suolo. Tuttavia, il limite massimo può essere aumentato fino a un massimo di 1 200 mm quando non è possibile rispettare i 900 mm senza far ricorso a dispositivi che rischino di essere facilmente danneggiati o deformati. |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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6.14.4.1. |
Se non è possibile rispettare le suddette prescrizioni in materia di posizione e di visibilità, si potranno installare quattro catadiottri che rispondano alle seguenti regole di montaggio: |
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6.14.4.1.1. |
Due catadiottri devono rispettare l’altezza massima di 900 mm dal suolo. Tuttavia, tale limite massimo può essere aumentato fino a un massimo di 1 200 mm quando non è possibile rispettare i 900 mm senza far ricorso a dispositivi che rischino di essere facilmente danneggiati o deformati. Dovrà essere osservata una distanza di almeno 300 mm tra i bordi interni dei catadiottri e gli stessi dovranno avere un angolo verticale di visibilità al di sopra dell’orizzontale di 15°. |
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6.14.4.1.2. |
Gli altri due devono rispettare un’altezza massima di 2 100 mm dal suolo e sono soggetti alle prescrizioni di cui al paragrafo 6.14.3.1. |
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Verso il retro. |
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con altre luci. |
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La superficie illuminante del catadiottro può avere parti comuni con quella di qualsiasi altra luce situata posteriormente. |
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6.15. CATADIOTTRI LATERALI, NON TRIANGOLARI |
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Due o quattro. |
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Uno o due per ogni lato del trattore dove la lunghezza fuori tutto dello stesso è 6 m. Due per ogni lato dove la lunghezza fuori tutto del trattore è superiore a 6 m. La superficie luminosa deve essere montata su un piano verticale (deviazione massima 10°) parallelo all’asse longitudinale del veicolo. |
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Nessuna prescrizione particolare. |
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Dal suolo: minimo 400 mm, massimo 900 mm. Tuttavia, il limite massimo può essere aumentato fino a un massimo di 1 200 mm quando non è possibile rispettare i 900 mm senza far ricorso a dispositivi che rischino di essere facilmente danneggiati o deformati. |
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Un catadiottro non dovrà essere a più di 3 m dal punto più avanzato del trattore e o lo stesso catadiottro o un secondo catadiottro non dovrà essere a più di 3 m dal punto più arretrato del trattore. La distanza tra due catadiottri sullo stesso lato del trattore non deve superare i 6 m. |
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L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo dello specchio è inferiore a 750 mm. |
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6.16. DISPOSITIVO D’ILLUMINAZIONE DELLA TARGA D’IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE |
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Tali che il dispositivo possa illuminare la sede della targa. |
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con una o più luci posteriori. |
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con le luci di posizione posteriori. |
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con altre luci. |
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Facoltativa. Se fornita, la sua funzione deve essere svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori. |
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Il dispositivo deve accendersi soltanto contemporaneamente alle luci di posizione posteriori. |
7. MODIFICA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI VEICOLO O DELL’INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA
7.1. |
Ciascuna modifica di un tipo di veicolo, o dell’installazione dei suoi dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, o dell’elenco di cui al precedente paragrafo 3.2.2 sarà comunicata al servizio amministrativo che ha omologato tale tipo di veicolo. Il servizio amministrativo può, secondo il caso:
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7.2. |
La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’indicazione delle modifiche apportate, deve essere comunicata alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento seguendo la procedura di cui al precedente paragrafo 4.3. |
7.3. |
L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie a tale estensione e informa le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento. |
8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
8.1. |
Ogni veicolo che rechi un marchio di omologazione prescritto dal presente regolamento deve essere conforme al tipo di trattore omologato per quanto riguarda l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e le loro caratteristiche. |
8.2. |
Per verificare la conformità di cui al precedente paragrafo 8.1, è eseguito un numero sufficiente di controlli casuali su veicoli fabbricati in serie che rechino il marchio di omologazione prescritto dal presente regolamento. |
9. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
9.1. |
L’omologazione rilasciata in riferimento ad un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni di cui al paragrafo 8.1 non sono rispettate o se il veicolo o i veicoli in questione non superano le prove di cui al precedente paragrafo 8.2. |
9.2. |
Se una delle parti firmatarie dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, dovrà notificarne senza indugio le altre parti firmatarie che applicano il presente regolamento, mediante una scheda il cui modello figura all’allegato 1 del presente regolamento. |
10. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
Nel caso in cui il titolare di un’omologazione cessi del tutto di produrre un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento, dovrà informarne l’autorità che ha concesso l’omologazione. Una volta ricevuta la relativa comunicazione tale organismo ne informa immediatamente l’altra parte contraente che applica il presente regolamento, mediante una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.
11. DENOMINAZIONI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE, E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Le parti firmatarie dell’accordo che applicano il presente regolamento dovranno comunicare al segretariato delle Nazioni Unite le denominazioni e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione, e dei servizi amministrativi che concedono le omologazioni e a cui devono essere inviate le schede che certificano l’omologazione, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o relative alla cessazione definitiva della produzione emesse in altri paesi.
(1) Secondo la definizione contenuta nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 modificato da ultimo dall’emendamento 4).
(2) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Serbia, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (non assegnato), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l’Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l’Estonia, 30 (non assegnato), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (non assegnato), 34 per la Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (non assegnato), 39 per l’Azerbaigian, 40 per la ex-Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando il rispettivo simbolo ECE), 43 per il Giappone, 44 (non assegnato), 45 per l’Australia, 46 per l’Ucraina, 47 per il Sudafrica, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta, 51 per la Repubblica di Corea, 52 per la Malaysia, 53 per la Tailandia, 54 e 55 (non assegnati) e 56 per il Montenegro. I numeri successivi vanno attribuiti agli altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni uniformi in materia di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti, e il Segretariato generale delle Nazioni Unite comunicherà i numeri così assegnati alle parti contraenti.
(3) La misurazione delle coordinate di cromaticità della luce emessa dai proiettori non è parte integrante del presente regolamento.
ALLEGATO 1
COMUNICAZIONE
[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]
ALLEGATO 2
ESEMPI DI SCHEMI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE
MODELLO A
(cfr. paragrafo 4.4 del presente regolamento)
Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un trattore agricolo o forestale, indica che questo tipo di trattore è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4), relativamente all’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, a norma del regolamento n. 86. Il numero di omologazione indica che l’omologazione è stata rilasciata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 86 nella sua versione originale.
MODELLO B
(cfr. paragrafo 4.5 del presente regolamento)
Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un trattore agricolo o forestale, indica che questo tipo di trattore è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma dei regolamenti n. 86 e n. 33 (1). Le cifre del numero di omologazione indicano che alle date del rilascio delle rispettive omologazioni il regolamento n. 86 era nella sua versione originale e il regolamento n. 33 già comprendeva la serie 02 di emendamenti.
(1) L’ultimo numero è indicato unicamente a titolo di esempio.
ALLEGATO 3
DEFINIZIONE DEI TERMINI DI CUI AI PARAGRAFI 2.6-2.10
ALLEGATO 4
VISIBILITÀ DELLE LUCI
(cfr. paragrafo 5.10 del presente regolamento)
Figura 1
Visibilità di una luce rossa verso l’avanti
Figura 2
Visibilità di una luce bianca verso il retro
ALLEGATO 5
INDICATORI DI DIREZIONE
VISIBILITÀ GEOMETRICA (cfr. paragrafo 6.5.2)
Schema A
Schema B
Schema C
Schema D