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Document 32010D0468
2010/468/EU: Commission Decision of 27 August 2010 providing for the temporary marketing of varieties of Avena strigosa Schreb. not included in the common catalogue of varieties of agricultural plant species or in the national catalogues of varieties of the Member States (notified under document C(2010) 5835) Text with EEA relevance
2010/468/UE: Decisione della Commissione, del 27 agosto 2010 , che prevede la commercializzazione temporanea di varietà di Avena strigosa Schreb. non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri [notificata con il numero C(2010) 5835] Testo rilevante ai fini del SEE
2010/468/UE: Decisione della Commissione, del 27 agosto 2010 , che prevede la commercializzazione temporanea di varietà di Avena strigosa Schreb. non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri [notificata con il numero C(2010) 5835] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 226 del 28.8.2010, p. 46–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 22/01/2011
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/46 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 agosto 2010
che prevede la commercializzazione temporanea di varietà di Avena strigosa Schreb. non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri
[notificata con il numero C(2010) 5835]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/468/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella direttiva 2009/74/CE della Commissione, del 26 giugno 2009, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle piante e le denominazioni scientifiche di altri organismi, nonché alcuni allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche (2), la specie Avena strigosa Schreb. (nel seguito «A. strigosa») è stata riconosciuta come specie indipendente da includere nell’elenco di specie di cui alla direttiva 66/402/CEE. |
(2) |
È stato accertato che le colture di A. strigosa si annoverano tra le più efficaci nel ridurre l’erosione del suolo, la lisciviazione dell’azoto e in particolare la lisciviazione dei nitrati provenienti da fonti agricole, oltre ad essere un importante componente dei miscugli di sementi da foraggio. Secondo le informazioni fornite dalle autorità di 6 Stati membri (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia e Portogallo), negli ultimi anni la domanda di sementi di tale specie è aumentata notevolmente nell’Unione e in particolare in detti Stati membri. |
(3) |
Prima dell’entrata in vigore della direttiva 2009/74/CE e della conseguente inclusione della specie A. strigosa nell’elenco di cui alla direttiva 66/402/CEE, l’approvvigionamento del mercato era garantito dalla produzione nazionale e principalmente dall’importazione da paesi terzi di sementi di tale specie conformemente alla legislazione nazionale allora in vigore. Successivamente all’inclusione della specie A. strigosa nell’elenco di cui alla direttiva 66/402/CEE, solo le sementi delle varietà registrate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole possono essere commercializzate e importate. |
(4) |
Dall’inclusione della specie A. strigosa nell’elenco di cui alla direttiva 66/402/CEE, soltanto due varietà di tale specie sono state registrate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole. |
(5) |
Considerate tali circostanze, si sono verificate difficoltà temporanee nell’approvvigionamento generale della specie A. strigosa, che probabilmente continueranno in futuro. Tali difficoltà possono essere superate soltanto se gli Stati membri consentiranno, per un periodo definito ed entro un quantitativo massimo appropriato, la commercializzazione di varietà della specie A. strigosa non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri. |
(6) |
Di conseguenza, è necessario che gli Stati membri siano autorizzati a permettere la commercializzazione temporanea di tali sementi, a determinate condizioni ed entro determinati limiti, fatte salve le disposizioni più rigorose, relative alla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali, che Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia e Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord possono applicare a norma delle pertinenti decisioni della Commissione. |
(7) |
Dalle informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri emerge che, nel periodo che termina il 31 dicembre 2010, è necessaria una quantità totale di 4 970 tonnellate per far fronte a dette difficoltà di approvvigionamento (Belgio: 300 tonnellate, Germania: 200 tonnellate, Spagna: 300 tonnellate, Francia: 3 700 tonnellate, Italia: 220 tonnellate e Portogallo: 250 tonnellate). Per garantire che tali sementi siano di qualità sufficiente, esse devono essere conformi almeno ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa, la purezza specifica e il contenuto di semi di altre specie di piante per la categoria sementi certificate di 2a generazione di A. strigosa. |
(8) |
È necessario che un unico Stato membro operi in modo da garantire che la quantità di sementi di cui gli Stati membri autorizzano la commercializzazione a norma della presente decisione non sia superiore alla quantità massima totale di 4 970 tonnellate necessaria a risolvere le difficoltà di approvvigionamento. Conformemente alle richieste dei 6 Stati membri, la Francia deve quindi fungere da coordinatore unico. Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema previsto dalla presente decisione, è inoltre necessario che lo Stato membro coordinatore, gli altri Stati membri e la Commissione condividano senza indugio le informazioni pertinenti relative alle domande e al rilascio delle autorizzazioni alla commercializzazione. |
(9) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La commercializzazione nell’Unione di sementi delle varietà di A. strigosa non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri è consentita, per un periodo che termina il 31 dicembre 2010, alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. La quantità totale di sementi la cui commercializzazione nell’Unione è autorizzata a norma della presente decisione non è superiore a 4 970 tonnellate.
3. Le sementi di cui al paragrafo 1 sono conformi ai requisiti, di cui all’allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa, la purezza specifica e il contenuto di semi di altre specie di piante, che devono essere soddisfatti dalle sementi per la categoria sementi certificate di 2a generazione di A. strigosa.
4. Fatte salve tutte le norme sull’etichettatura previste dalla direttiva 66/402/CEE, l’etichetta ufficiale indica che le sementi in questione appartengono a una categoria soggetta a prescrizioni meno rigorose di quelle stabilite dalla direttiva citata e che la relativa categoria è inferiore alla categoria sementi certificate di 2a generazione. Il colore dell’etichetta è marrone.
5. La commercializzazione delle sementi di cui al paragrafo 1 è autorizzata previa domanda in conformità dell’articolo 2.
Articolo 2
Un fornitore di sementi che intenda commercializzare le sementi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, ne chiede l’autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito o allo Stato membro in cui desidera commercializzare le sementi. Nella domanda il fornitore specifica la quantità di sementi che intende commercializzare.
Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a commercializzare la quantità di sementi specificata nella domanda, purché:
a) |
non ci siano validi motivi per dubitare della capacità e dell’intenzione del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l’autorizzazione; oppure |
b) |
considerate le informazioni fornite dallo Stato membro coordinatore di cui all’articolo 3, terzo comma, il rilascio dell’autorizzazione non risulti nel superamento del limite totale massimo di sementi di cui all’articolo 1, paragrafo 2; oppure |
c) |
siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, per quanto riguarda la facoltà germinativa, la purezza specifica e il contenuto di semi di altre specie di piante. |
Per quanto riguarda la lettera b), se il limite massimo totale consentisse solo l’autorizzazione di parte della quantità specificata nella domanda, lo Stato membro interessato potrebbe autorizzare il fornitore a commercializzare tale quantità inferiore.
Articolo 3
Nell’applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciprocamente la necessaria assistenza amministrativa.
Durante il periodo compreso tra l’entrata in vigore della presente decisione e il 31 dicembre 2010, la Francia funge da Stato membro coordinatore in modo da garantire che la quantità di sementi di cui gli Stati membri autorizzano la commercializzazione nell’Unione a norma della presente decisione non sia superiore alla quantità massima totale di sementi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Lo Stato membro che riceva una domanda conformemente all’articolo 2 comunica immediatamente allo Stato membro coordinatore la quantità specificata nella domanda. Lo Stato membro coordinatore informa immediatamente lo Stato membro qualora il rilascio dell’autorizzazione alla commercializzazione relativo a tale domanda risulti nel superamento del limite totale massimo di sementi, specificando la quantità in eccesso.
Articolo 4
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione a norma della presente decisione.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66.
(2) GU L 166 del 27.6.2009, pag. 40.