Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0467

2010/467/UE: Decisione della Commissione, del 17 agosto 2010 , che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [notificata con il numero C(2010) 5640]

GU L 226 del 28.8.2010, p. 42–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018D0490

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/467/oj

28.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2010

che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

[notificata con il numero C(2010) 5640]

(2010/467/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/365/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare misure per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (l’organismo specifico). Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad effettuare controlli ufficiali annuali per riscontrare la presenza dell’organismo specifico o determinare eventuali indizi di infestazione nelle piante della famiglia Palmae nel loro territorio e a notificare alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati di tali controlli.

(2)

I controlli ufficiali annuali effettuati nel 2009 dagli Stati membri hanno mostrato che l’organismo specifico ha anche infestato specie vegetali appartenenti alla famiglia Palmae che non sono definite vegetali sensibili nella decisione 2007/365/CE. È di conseguenza necessario includere tali specie della famiglia Palmae nell’elenco dei vegetali sensibili di cui alla decisione 2007/365/CE affinché le misure di emergenza fissate da tale atto si applichino anche a esse.

(3)

Le missioni effettuate dalla Commissione negli Stati membri, in particolare nel 2009, hanno mostrato che i risultati dell’applicazione della decisione 2007/365/CE non erano completamente soddisfacenti per quanto riguarda le misure da adottare nei casi in cui è identificato l’organismo specifico. Oltre ai risultati di tali missioni, la Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni sui metodi di controllo, contenimento ed eliminazione dell’organismo specifico: nel gennaio 2010 da un gruppo di esperti costituito dalla Commissione al fine di fornire assistenza in questo contesto e formato da esperti provenienti da tutti gli Stati membri in cui era presente l’organismo specifico, e nel maggio 2010 in occasione di una conferenza internazionale su tale organismo tenutasi in Spagna. Tenendo conto degli esiti di tali missioni e delle informazioni ricevute nel 2010, è necessario apportare alcune modifiche alla decisione 2007/365/CE.

(4)

Le informazioni ricevute nel 2009 e nel 2010 indicano che il rischio di una possibile diffusione dell’organismo specifico attraverso le importazioni di vegetali sensibili da paesi terzi o da zone dei paesi terzi che non ne sono indenni non può, a causa del ciclo biologico dell’organismo che avviene per la maggior parte all’interno della pianta, essere adeguatamente attenuato da trattamenti preventivi appropriati. Tali trattamenti non svolgono un’azione sufficientemente preventiva contro la diffusione dell’organismo specifico dai vegetali sensibili infestati che tuttavia non mostrano sintomi. È di conseguenza necessario porre i vegetali sensibili importati da tali paesi terzi o da tali zone dei paesi terzi in un sito dell’Unione sotto protezione fisica totale.

(5)

Nei casi in cui l’organismo specifico viene rilevato in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro in cui la sua presenza non era stata ancora riscontrata, il paese interessato deve informarne immediatamente, e comunque entro cinque giorni, la Commissione e gli altri Stati membri. A questo fine, è inoltre opportuno garantire che l’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in questione sia informato immediatamente. Nella maggior parte dei casi tale Stato membro è tenuto inoltre a definire una zona delimitata, ad elaborare un piano d’azione e ad attuarlo. Al fine di facilitare un approccio integrato all’eliminazione dell’organismo, è opportuno che il piano d’azione illustri tutte le misure e i relativi motivi, descrivendo la situazione, i dati scientifici e i criteri alla base della scelta di tali provvedimenti.

(6)

In alcuni casi può tuttavia verificarsi che unicamente i vegetali facenti parte di una partita risultino infestati in una zona in cui l’organismo specifico non era ancora stato riscontrato nel raggio di 10 km attorno a tali piante infestate, che l’infestazione sia collegata a una partita trasferita di recente nella zona e che tale partita sia già stata infestata dall’organismo specifico prima dello spostamento. In una situazione di questo tipo, e unicamente quando non vi è il rischio di diffusione dell’organismo specifico, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di decidere di non definire una zona delimitata e di limitare le misure ufficiali alla distruzione del materiale infestato, attuando al contempo un programma di controllo intensificato nonché misure volte a tracciare il relativo materiale vegetale.

(7)

Al fine di fornire alla Commissione e agli Stati membri informazioni dettagliate sulla diffusione dell’organismo specifico e sulle misure ufficiali adottate per contenerlo ed eliminarlo, gli Stati membri interessati sono tenuti a presentare alla Commissione il resoconto dei controlli ufficiali annuali unitamente ai piani d’azione aggiornati e, se del caso, a un elenco aggiornato delle zone delimitate, compresa una descrizione e la localizzazione di tali zone.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/365/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/365/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

“vegetali sensibili” significa piante ad eccezione dei frutti e delle sementi, il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.;»

2)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Controlli e notifiche

1.   Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali annuali per riscontrare la presenza dell’organismo specifico o determinare eventuali indizi di infestazione nelle piante Palmae nel loro territorio.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, i risultati di tali controlli sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 28 febbraio di ogni anno. Negli Stati membri in cui è presente l’organismo specifico la notifica è corredata di:

a)

una versione aggiornata dei piani d’azione adottati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1;

b)

un elenco aggiornato delle zone delimitate, elaborato a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, comprese informazioni aggiornate inerenti la loro descrizione e la loro localizzazione (carte geografiche comprese).

2.   Gli Stati membri garantiscono che ogni caso sospetto o effettiva rilevazione concernente la presenza dell’organismo specifico in una zona del loro territorio è immediatamente notificato all’ente ufficiale competente dello Stato membro interessato.

3.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri sono tenuti a informare in ogni caso, entro cinque giorni e per iscritto, la Commissione e gli altri Stati membri dell’effettiva rilevazione dell’organismo specifico in una zona all’interno del proprio territorio in cui la sua presenza non era stata ancora riscontrata.»;

3)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Misure di eliminazione, zone delimitate e piani d’azione

1.   Quando dai risultati dei controlli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, o della notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, o da informazioni di qualsiasi altra origine, si rilevano indizi della presenza dell’organismo specifico nel territorio di uno Stato membro, tale Stato membro deve immediatamente:

a)

fissare una zona delimitata a norma del punto 1 dell’allegato II;

b)

elaborare e attuare un piano d’azione in tale zona delimitata, a norma del punto 3 dell’allegato II, comprese le misure ufficiali conformemente al punto 2 dell’allegato II.

2.   Quando uno Stato membro fissa una zona delimitata ed elabora un piano d’azione conformemente al paragrafo 1, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri entro un mese dalla notifica a norma dell’articolo 5, paragrafo 3. La notifica comprende una descrizione della zona delimitata, la relativa carta geografica e il suddetto piano d’azione.

3.   Gli Stati membri garantiscono che il piano d’azione e le misure tecniche di cui al punto b) del paragrafo 1, siano attuate da dipendenti pubblici tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati e/o da agenti o operatori qualificati, oppure almeno sotto la diretta supervisione degli enti ufficiali competenti.

4.   Gli Stati membri possono derogare all’obbligo di fissare una zona delimitata di cui alla lettera a), paragrafo 1, nei casi in cui dai controlli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, dalle notifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, oppure da informazioni di qualsiasi altra origine, sia comprovato che:

a)

le piante risultate infestate facciano parte unicamente di una partita di vegetali sensibili e siano ubicate al centro di una zona con un raggio di 10 km nella quale l’organismo specifico non era stato precedentemente riscontrato;

b)

la partita sia stata introdotta all’interno della zona interessata da non più di 5 mesi e fosse già infestata al momento dell’introduzione; e

c)

prendendo in considerazione principi scientifici validi, la biologia dell’organismo, il livello di infestazione, il periodo dell’anno e la particolare distribuzione dei vegetali sensibili nello Stato membro interessato, non si sia manifestato alcun rischio di diffusione dell’organismo specifico dal momento dell’introduzione della partita contaminata nella zona in questione.

In tali casi gli Stati membri elaborano un piano d’azione conformemente al punto 3 dell’allegato II, ma possono decidere di non definire una zona delimitata e di limitare le misure ufficiali di cui al punto 3 dell’allegato II alla distruzione del materiale infestato, attuando al contempo un programma di controllo intensificato in una area di almeno 10 km attorno alla zona infestata nonché misure volte a tracciare il relativo materiale vegetale.»;

4)

Gli allegati della decisione 2007/365/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 31.5.2007, pag. 24.


ALLEGATO

Gli allegati della decisione 2007/365/CE sono modificati come segue:

1)

nell’allegato I, la lettera d) del punto 2 è sostituita dalla seguente:

«d)

se importati in conformità del punto 1, lettera c), del presente allegato, sono stati coltivati dal momento dell’introduzione nell’Unione in un luogo di produzione di uno Stato membro durante un periodo di almeno un anno prima dello spostamento, durante il quale:

i)

i vegetali sensibili erano situati in sito a protezione fisica totale per impedire l’introduzione e/o la diffusione dell’organismo specifico; e

ii)

non sono state riscontrate manifestazioni dell’organismo specifico nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi.»;

2)

nell’allegato II, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Misure ufficiali nelle zone delimitate

Delle misure ufficiali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), da adottare nelle zone delimitate fanno parte almeno:

a)

adeguate misure volte all’eliminazione dell’organismo specifico comprendenti:

i)

distruzione, oppure, se del caso, risanamento meccanico completo dei vegetali sensibili infestati;

ii)

misure volte a prevenire la diffusione dell’organismo specifico durante gli interventi di distruzione o disinfestazione mediante l’applicazione di trattamenti chimici nelle immediate vicinanze;

iii)

trattamento adeguato dei vegetali sensibili infestati;

iv)

se del caso, impiego di tecniche di cattura massale con trappole a feromone nelle zone infestate;

v)

se del caso, sostituzione di vegetali sensibili con vegetali non sensibili;

vi)

qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eliminazione dell’organismo specifico;

b)

misure relative al monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell’organismo specifico tramite ispezioni e metodi adeguati, comprese le trappole a feromone almeno nelle zone infestate;

c)

se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi particolarità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, impedire o ritardare l’attuazione delle misure, in particolare quelle relative all’accessibilità e all’eliminazione adeguata di tutti i vegetali sensibili, infestati o sospetti, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.

3.   Elaborazione e attuazione dei piani d’azione

Il piano d’azione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), contiene una descrizione dettagliata delle misure ufficiali che lo Stato membro interessato ha adottato o intende adottare al fine di eliminare l’organismo specifico. Comprende inoltre un termine entro cui attuare ciascuna di tali misure. Il piano d’azione tiene conto della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 9 (1) e si basa su un approccio integrato conformemente ai principi fissati dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 14 (2).

Nelle zone delimitate di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per le quali i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni evidenziano che l’eliminazione dell’organismo specifico entro il periodo supplementare di un anno non è possibile, il piano d’azione e la relativa attuazione si concentrano innanzitutto sul contenimento e sulla soppressione dell’organismo specifico nella zona infestata, mantenendo l’eliminazione come obiettivo di più lungo termine.

Il piano d’azione riguarda almeno le misure ufficiali di cui al punto 2. Esso prende in considerazione tutte le misure elencate al punto 2, lettera a), e illustra i motivi che hanno portato alla selezione delle misure da attuare, descrivendo la situazione, i dati scientifici e i criteri alla base della scelta di tali provvedimenti.


(1)  Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma.

(2)  L’impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma.»


Top