EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0692

Regolamento (UE) n. 692/2010 della Commissione, del 30 luglio 2010 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 201 del 3.8.2010, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/692/oj

3.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/23


REGOLAMENTO (UE) N. 692/2010 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2010

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell’Unione europea per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nell’Unione europea relativamente al sistema di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi al presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di 60 giorni a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2010.

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Articolo spesso di forma semicircolare, lungo circa 75 cm e largo 45 cm, la cui superficie è costituita per la maggior parte di tessuto di materia tessile di fibra di cocco filata, e con dorso di gomma. L’articolo è completato da un bordo decorativo di gomma (zerbino).

Cfr. la figura n. 652 (1)

5702 20 00

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 a) del capitolo 40, della nota 1 del capitolo 46, della nota 1 del capitolo 57 e del testo dei codici NC 5702 e 5702 20 00.

Le fibre di cocco sono fibre tessili vegetali che, quando filate, rientrano nella voce 5308 e appartengono quindi alla sezione XI (Materie tessili e loro manufatti) della nomenclatura combinata.

La superficie dell’articolo è costituita da tessuto intrecciato di filato di fibre di cocco e gomma, con le fibre di cocco che conferiscono alla superficie il carattere essenziale ai sensi della regola generale d’interpretazione 3 b), in quanto servono alla pulizia della suola delle scarpe e formano inoltre la maggior parte della superficie.

Poiché la materia tessile (tessuto intrecciato filato di fibre di cocco) corrisponde alla parte dell’articolo esposta durante l’utilizzo, l’articolo è un «rivestimento del suolo di materia tessile» ai sensi della nota 1 del capitolo 57.

Per dimensioni, spessore, rigidità e resistenza, l’articolo possiede le caratteristiche oggettive di un rivestimento del suolo di materia tessile (zerbino).

Inoltre, il testo della voce 5702 comprende «altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti», senza alcuna distinzione riguardo all’uso in interni o all’esterno e senza specificarne le dimensioni.

Di conseguenza, in base alla nota 2 a) del capitolo 40, questo articolo non può essere classificato nel capitolo 40 dato che tale capitolo non ricomprende i prodotti della sezione XI (Materie tessili e loro manufatti).

Né può essere classificato nel capitolo 46 perché, in base alla nota 1 di tale capitolo, non vi rientrano le fibre tessili naturali filate.

L’articolo deve pertanto essere classificato come rivestimento del suolo di materia tessile nel capitolo 57.

2.

Articolo spesso di forma rettangolare lungo circa 60 cm e largo 40 cm, costituito da fibre di cocco che formano una superficie felpata. Le fibre di cocco aderiscono a un substrato di poli(cloruro di vinile), che costituisce il dorso. La stuoia è completata da un bordo decorativo di policloruro di vinile (zerbino).

Cfr. la figura n. 653 (1)

5705 00 90

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 p) del capitolo 39, della nota 1 del capitolo 57 e del testo dei codici NC 5705 e 5705 00 90.

Le fibre di cocco sono fibre tessili vegetali che rientrano nella voce 5305 e appartengono quindi alla sezione XI (Materie tessili e loro manufatti) della nomenclatura combinata.

La superficie dell’articolo è costituita da fibre di cocco e poli(cloruro di vinile), con le fibre di cocco che conferiscono alla superficie il carattere essenziale ai sensi della regola generale d’interpretazione 3 b), in quanto servono alla pulizia della suola delle scarpe.

Poiché la materia tessile (fibre di cocco) corrisponde alla parte dell’articolo esposta durante il suo utilizzo, l’articolo è un «rivestimento del suolo di materia tessile» ai sensi della nota 1 del capitolo 57.

Per dimensioni, spessore, rigidità e resistenza, l’articolo possiede le caratteristiche oggettive di un rivestimento del suolo di materia tessile (zerbino).

Inoltre, il testo della voce 5705 comprende tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, senza alcuna distinzione riguardo all’uso in interni o all’esterno e senza specificarne le dimensioni (cfr. anche note esplicative del sistema armonizzato per la voce 5705, primo paragrafo). Questa voce comprende i tappeti a pelo incollato, dove il pelo della parte superiore utilizzabile è incollato a un substrato oppure direttamente a un adesivo che costituisce il substrato (cfr. anche note esplicative del sistema armonizzato per la voce 5705, secondo paragrafo, punto 1).

Di conseguenza, in base alla nota 2 p) del capitolo 39, questo articolo non può essere classificato nel capitolo 39 dato che tale capitolo non ricomprende i prodotti della sezione XI (Materie tessili e loro manufatti).

L’articolo deve pertanto essere classificato come rivestimento del suolo di materia tessile nel capitolo 57.

Image

Image


(1)  La figura ha carattere puramente informativo.


Top