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Document 32010R0621

    Regolamento (UE) n. 621/2010 del Consiglio, del 3 giugno 2010 , relativo al metodo di ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e le Isole Salomone

    GU L 190 del 22.7.2010, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/621/oj

    22.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 190/29


    REGOLAMENTO (UE) N. 621/2010 DEL CONSIGLIO

    del 3 giugno 2010

    relativo al metodo di ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e le Isole Salomone

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 26 settembre 2009 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e le Isole Salomone (accordo di partenariato nel settore della pesca).

    (2)

    Il 3 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/397/UE (1) relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

    (3)

    È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri per la durata del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e per il periodo della sua applicazione provvisoria.

    (4)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 9 ottobre 2009,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Le possibilità di pesca fissate nel protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e le Isole Salomone sono ripartite fra gli Stati membri come segue:

    —   Tonniere congelatrici con reti a circuizione:

    Spagna

    :

    75 % delle possibilità di pesca disponibili

    Francia

    :

    25 % delle possibilità di pesca disponibili

    2.   Se le domande di autorizzazioni di pesca presentate dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di autorizzazioni di pesca presentate da altri Stati membri.

    3.   Fatte salve le disposizioni dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e del relativo protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (2).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 9 ottobre 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2010.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. PÉREZ RUBALCABA


    (1)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    (2)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.


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